Con la sentenza n. 20895 del 15 ottobre 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale è sempre preferibile utilizzare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, il marito conveniva in giudizio la moglie per vederla condannata al risarcimento dei danni subiti da lui e dalla figlia a seguito del tragico sinistro stradale, nel quale la convenuta perdeva il controllo della sua auto non assicurata, a bordo della quale viaggiavano i due figli minori, entrambi deceduti nell’incidente.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure che aveva accolto la richiesta di risarcimento riconoscendo un cospicuo risarcimento, ridimensionava significativamente la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, ricalcolandola sulla scorta di una più adeguata personalizzazione del danno. Il padre e la figlia ricorrevano dunque in Cassazione.
La Suprema Corte ha in primo luogo rilevato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l’obiettivo del giudice è quello di ricercare sempre la più adeguata personalizzazione del danno. Tale operazione richiede però “l’abbandono di logiche liquidatorie meramente assertive di un risultato e l’ancoraggio della quantificazione“, pur sempre necessariamente affidata alla valutazione equitativa del giudice di merito, “a parametri obiettivi, quali le tabelle in uso presso i vari tribunali“.
La liquidazione del danno biologico, infatti, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, non deve garantire solamente un’adeguata valutazione equitativa ma anche una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi: sarebbe invero intollerabile e non rispondente ad equità, nonchè contraria all’art. 3 Cost., la liquidazione in misura diversa di danni identici solo perchè esaminati da differenti Uffici Giudiziari.
Ne consegue che, alla luce di quanto già rilevato dalla Cassazione, il criterio di liquidazione preferibile debba essere individuato nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Ebbene, la Corte d’Appello, al contrario di quanto affermato dalla Corte di legittimità, nella quantificazione del danno non patrimoniale, ha erroneamente utilizzato il criterio equitativo puro, senza alcun riferimento nè alle Tabelle del Tribunale di Milano, nè a nessuna delle tabelle in uso presso diversi tribunali e senza ancorare la propria liquidazione a qualsiasi altro criterio obiettivo, peraltro con motivazione del tutto contraddittoria che non consente di comprendere la logica che ha portato a determinare tale scelta.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione.
(Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 20895 del 15 ottobre 2015)