L’indebito oggettivo nel diritto tributario ed il divieto di aggravio del procedimento di rimborso delle somme pagate dal contribuente

in Giuricivile.it, 2023, 10 (ISSN 2532-201X)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza (Sezione 2) si è trovata ad affrontare la problematica relativa ad una richiesta di rimborso di somme pagate dal contribuente, richiesta che già il Giudice civile, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto come fondata in quanto tale pagamento veniva configurato come “indebito oggettivo”, ex art. 2033 c.c.

Il contribuente, per ottenere questo rimborso, si era rivolto direttamente all’Ente al quale aveva versato le somme (“Ente beneficiario”), ma tale Ente aveva eccepito che la richiesta di rimborso andava rivolta all’Ente titolare del tributo (“Ente impositore”).

La Corte ha quindi rimesso alla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 60 del 09.08.2023, la seguente questione:

“Voglia l’On. Corte adita chiarire se sia conforme all’ordinamento nazionale ed eurounitario l’interpretazione secondo cui la specialità della materia tributaria consenta, in deroga ai principi civilistici in tema di ripetizione dell’indebito, che l’istanza di rimborso dell’accisa vada sottoposta sempre e comunque all’ Amministrazione centrale dello Stato in persona dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ancorché le somme oggetto di ripetizione siano state versate a suo tempo direttamente all’Ente locale ai sensi dell’abrogato art. 6 D.L. 511/1988”;

Se a tale quesito venisse data risposta affermativa, ciò vorrebbe dire che la richiesta di rimborso debba essere indirizzata ad un soggetto (impositore) diverso da quello che materialmente aveva riscosso la somma (beneficiario).

Ciò costituirebbe una deroga alla disciplina civilistica della ripetizione di indebito (ossia del diritto al rimborso), la quale, all’art. 2037 cc, prevede che “chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla”, escludendo pertanto che l’obbligo di restituire la somma possa gravare su un soggetto diverso da quello al quale essa era stata versata.

La domanda è dunque la seguente: ci sono principi del codice civile che si applicano anche al procedimento tributario? Perché, se dovesse essere accertato che nessuno di questi principi è applicabile, allora risulterebbe anche inutile porsi il problema.

L’indebito oggettivo del diritto tributario: l’applicabilità della disciplina civilistica nel diritto tributario

Nella Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) l’unico caso in cui viene richiamato il codice civile è quello relativo al rispetto dei termini di prescrizione da questo previsti, ossia: “le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile” (art. 8).

Si tratta di una norma posta a tutela del contribuente in quanto l’Amministrazione Finanziaria (A.F.) non può esercitare l’azione di riscossione oltre i termini stabiliti dal codice civile.

Ma la prescrizione è un istituto diverso da quello della ripetizione d’indebito: la prima è la sanzione inflitta al creditore per non aver questi agito entro i termini previsti, e per aver quindi con ciò manifestato uno scarso interesse all’esazione del credito; la seconda, invece, è l’azione esercitabile dal debitore al fine di rientrare in possesso di una somma indebitamente versata; la prima rappresenta un divieto per il creditore di agire al fine di poter ottenere il pagamento, la seconda è il riconoscimento del diritto del debitore di conseguire il rimborso di quanto versato.

Al di là dell’istituto della prescrizione, nello Statuto non c’è una norma la quale preveda genericamente, magari anche con il limite della compatibilità con la disciplina speciale tributaria, le norme del codice civile.

Pertanto, la sentenza emessa dal Giudice civile, il quale ha qualificato la fattispecie come “ripetizione d’indebito”, riveste un’importanza non indifferente in quanto afferma l’applicabilità della normativa civilistica anche in assenza di una previsione espressa, previsione che invece è presente nell’art. 11 comma 3 della Legge 241/90, il quale stabilisce che agli accordi sostitutivi od integrativi dei provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

Diritto del contribuente al rimborso: differenza tra Ente impositore ed Ente beneficiario e divieto di aggravio del procedimento

L’altra questione oggetto dell’ordinanza di rimessione è la seguente:

nel diritto tributario è previsto che il rimborso debba essere corrisposto al contribuente solo ed unicamente dall’Ente impositore, ossia titolare del tributo, anziché dall’Ente che aveva riscosso la somma? Oppure vi è un principio generale in base al quale il rimborso deve essere erogato al contribuente secondo quello che è l’iter più semplice (ossia dall’Ente beneficiario) in quanto è vietato qualsiasi aggravio del procedimento a carico del contribuente stesso?

In via preliminare, va detto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 241/90 (di seguito “Legge”), la PA “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. Il riconoscimento, da parte dell’A.F., del diritto del contribuente al rimborso, è già derivato da una complessa attività di verifica sfociata nell’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo del contribuente di corrispondere la somma da questi pagata, e quindi è sorto da un’istruttoria già compiutamente eseguita.

Pertanto, ritenere che il rimborso possa essere ritardato semplicemente per il fatto che esso debba essere erogato non direttamente dall’Ente (beneficiario) che aveva riscosso la somma, ma dall’Ente (impositore) titolare del tributo, significa stabilire il principio in base al quale la PA può aggravare il procedimento anche dopo che l’istruttoria sia già stata eseguita ed abbia condotto al riconoscimento della fondatezza della richiesta di rimborso, e quindi in deroga a quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 della Legge.

Simile deroga risulta del tutto inammissibile in quanto:

  • da un lato, nello Statuto non si rinviene alcuna deroga al divieto di aggravamento del procedimento previsto dalla Legge;
  • dall’altro, la Legge esclude dal proprio ambito di applicazione il procedimento tributario solo per quel che attiene a due istituti, che sono quello della partecipazione del privato (art. 13) e del diritto di accesso (art. 24 comma 1 lett. B), ragion per cui è solo in questi due casi che debbono trovare applicazione in via esclusiva le norme del diritto tributario

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