L’incidenza dei compensi indebiti nel regime forfetario – Commento alla Risposta dell’AdE n. 68/2026

L’evoluzione del regime forfetario è spesso segnata da interventi di prassi volti a mitigare il rigore meccanico del criterio di cassa, specialmente quando eventi esterni e involontari rischiano di pregiudicare la permanenza del contribuente in un sistema di favore. Con la Risposta n. 68/2026 (puoi leggerla cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il delicato tema della restituzione di somme percepite indebitamente a causa di errori del sostituto d’imposta, chiarendo il trattamento fiscale di tali flussi finanziari “anomali”.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso concreto e il superamento della soglia

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda una professionista sanitaria che, nello svolgimento della propria attività in regime forfetario, ha percepito dall’Azienda Sanitaria Provinciale somme superiori rispetto a quelle effettivamente dovute per le prestazioni rese. L’eccedenza non dipendeva da un comportamento della contribuente, ma da un errore di calcolo imputabile esclusivamente all’ente pagatore. Tale circostanza ha prodotto, nel periodo d’imposta 2024, un ammontare di incassi superiore alla soglia di 85.000 euro prevista dalla legge n. 190 del 2014 per la permanenza nel regime agevolato.

Il paradosso del criterio di cassa

La vicenda pone in evidenza un evidente paradosso applicativo. Pur essendo consapevole della natura indebita delle somme ricevute, la contribuente si è trovata esposta al rischio di doverle comunque considerare rilevanti ai fini del regime forfetario, in forza del criterio di cassa che governa tale sistema. In questa prospettiva, il mero incasso materiale delle somme avrebbe potuto determinare, almeno in astratto, la fuoriuscita dal regime a decorrere dal 2025. Né la successiva restituzione, avvenuta nel 2025, sarebbe stata di per sé sufficiente a neutralizzare gli effetti già prodotti sul piano della verifica del limite dimensionale, rendendo necessario interrogarsi sulla reale natura di tali importi.

La revisione dell’orientamento dell’Agenzia

Un profilo di particolare interesse della Risposta n. 68 consiste nel suo carattere correttivo rispetto alla precedente Risposta n. 26 del medesimo anno. In un primo momento, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva adottato un’impostazione rigorosa, ritenendo che il superamento in concreto della soglia di incasso comportasse inevitabilmente la perdita dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario. In sede di riesame, però, l’Amministrazione ha modificato il proprio orientamento, superando una lettura meramente formale del dato contabile e valorizzando, invece, la sostanza giuridica dell’operazione.

La natura delle somme indebite e la neutralità fiscale della restituzione

La conclusione cui giunge l’Agenzia è che le somme percepite per errore e successivamente destinate alla restituzione non possano essere qualificate come “compensi” ai fini della determinazione della soglia di permanenza nel regime forfetario. Tale approccio si fonda sull’idea che un incremento patrimoniale soltanto temporaneo, privo di valido titolo giuridico e destinato a essere restituito, non sia idoneo né a esprimere una reale capacità contributiva né a rappresentare un indice affidabile della dimensione economica dell’attività svolta. In questa prospettiva, viene assicurata la neutralità fiscale dell’operazione restitutoria, evitando che un errore dell’ente erogatore si traduca, in modo irragionevole, in un effetto pregiudizievole per il professionista.

La permanenza nel regime forfetario nel 2025

La questione centrale risolta dal parere riguarda la sopravvivenza della posizione fiscale del contribuente nel 2025. Se l’Agenzia avesse confermato l’inclusione delle somme indebite nel computo dei ricavi 2024, l’istante avrebbe dovuto applicare il regime ordinario IVA e le aliquote IRPEF progressive per l’anno successivo, con un aggravio significativo sia sul piano economico sia sotto il profilo degli adempimenti burocratici. La Risposta n. 68 chiarisce invece che, quando il superamento della soglia di 85.000 euro dipende esclusivamente da somme non dovute, il contribuente conserva il diritto a restare nel regime forfetario.

Il criterio corretto di verifica della soglia

L’Agenzia afferma in modo netto che il limite di permanenza deve essere verificato considerando soltanto i componenti positivi effettivamente spettanti al contribuente. In tal modo viene esclusa una lettura meramente formale del dato finanziario, che avrebbe finito per attribuire rilievo fiscale anche a somme prive di titolo. Il principio valorizza dunque la sostanza dell’operazione e impedisce un’applicazione distorta della norma, evitando che un meccanismo pensato per delimitare l’accesso al regime agevolato produca effetti irragionevoli in presenza di un errore altrui.

Buona fede del contribuente e capacità contributiva

La soluzione adottata riconosce la buona fede del professionista che si attiva per restituire il “mal tolto” e ripristina un corretto equilibrio tra imposizione fiscale e reale ricchezza prodotta. Proprio sotto questo profilo, la risposta dell’Agenzia assume rilievo sistematico: il prelievo non può essere ancorato a una disponibilità solo apparente e transitoria, ma deve riflettere una effettiva manifestazione di capacità contributiva. Ne deriva una lettura della disciplina del forfetario coerente con la funzione del regime e con i principi di ragionevolezza dell’ordinamento tributario.

Il recupero dell’imposta sostitutiva versata in eccesso

Una volta chiarito il diritto alla permanenza nel regime, l’Agenzia si sofferma sugli aspetti procedurali relativi al recupero dell’imposta sostitutiva eventualmente già versata sulle somme indebite. Il contribuente che abbia liquidato le imposte includendo erroneamente l’intero importo percepito nel quadro LM del Modello Redditi dispone di due strade alternative, entrambe idonee a ottenere il recupero di quanto non dovuto. La risposta, dunque, non si limita a risolvere il problema interpretativo, ma offre anche indicazioni operative utili per la gestione concreta della vicenda fiscale.

La dichiarazione integrativa “a favore”

La prima soluzione è rappresentata dalla dichiarazione integrativa “a favore”, da presentare con riferimento all’anno d’imposta in cui l’errore è stato commesso. Attraverso questo strumento il contribuente può rettificare il dato dei compensi, indicando esclusivamente quelli effettivamente spettanti, e far emergere così un credito d’imposta corrispondente alla quota di sostitutiva versata in eccedenza. Tale credito potrà poi essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altre imposte o contributi, consentendo un recupero tendenzialmente più rapido e funzionale delle somme.

L’istanza di rimborso come via alternativa

In alternativa alla dichiarazione integrativa, resta percorribile la strada dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. Questa opzione richiede la presentazione di una domanda formale all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ed esige un apparato probatorio particolarmente accurato. È infatti onere dell’istante ricostruire puntualmente la dinamica finanziaria della vicenda, producendo sia le comunicazioni dell’ente erogatore che riconoscono l’errore, sia le contabili bancarie che attestano l’effettiva restituzione delle somme nel periodo d’imposta successivo.

I profili pratici della scelta tra compensazione e rimborso

Sebbene il rimborso presenti tempi istruttori generalmente più lunghi rispetto alla compensazione ottenibile mediante dichiarazione integrativa, esso rappresenta comunque uno strumento essenziale di tutela. In particolare, questa via può risultare utile quando il contribuente non abbia altri debiti tributari o contributivi da compensare, oppure preferisca una definizione amministrativa diretta del rapporto con il fisco. La scelta tra le due opzioni, pertanto, non dipende dalla loro astratta efficacia, ma dalle esigenze concrete del contribuente e dalla struttura complessiva della sua posizione fiscale.

Conclusioni

La Risposta n. 68/2026 rappresenta un tassello importante nella giurisprudenza amministrativa relativa al regime forfetario. Essa dimostra una crescente sensibilità dell’Agenzia delle Entrate verso le anomalie finanziarie che non corrispondono a un reale incremento della capacità contributiva.

Il superamento della soglia dei ricavi per cause accidentali non può e non deve tradursi in un mutamento forzato del regime fiscale di appartenenza, specialmente in un sistema che mira alla semplificazione per i piccoli operatori economici. Resta fondamentale per ogni professionista monitorare con estrema attenzione i flussi in entrata e gestire con tempestività eventuali eccedenze non dovute, poiché la tempestiva restituzione e la corretta documentazione del fatto restano i presupposti indispensabili per poter invocare con successo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in questo parere di rettifica.

In assenza di una prova certa del carattere indebito della percezione, il rischio di una ripresa a tassazione e della conseguente fuoriuscita dal regime agevolato rimarrebbe infatti estremamente elevato.

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