Limiti all’emendabilità della dichiarazione e controlli automatizzati

La presente analisi è dedicata all’ordinanza n. 11988/2025 della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la quale affronta due questioni rilevanti e ricorrenti nell’ambito del diritto tributario. In particolare, si esamina:

  1. il profilo della pregiudizialità dell’avviso bonario rispetto alla successiva notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;

  2. i limiti alla possibilità, per il contribuente, di emendare la dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento alla scelta di adeguarsi agli studi di settore.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

Un contribuente si vedeva notificare una cartella di pagamento per Irpef relativa all’anno 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato della sua dichiarazione. Egli impugnava l’atto sostenendo di aver commesso un errore nella dichiarazione originaria: aveva indicato, al solo fine di adeguare il proprio reddito ai parametri degli studi di settore, “corrispettivi non annotati nelle scritture contabili in realtà giammai percepiti”. Nonostante avesse presentato un’istanza di sgravio in autotutela nel 2005, manifestando la volontà di non volersi più adeguare, il suo ricorso contro la cartella veniva respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.

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Il ricorso

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi:

  1. Violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente): il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’escludere la necessità che la notifica della cartella fosse preceduta da un invito a fornire chiarimenti, posta la precedente istanza di autotutela che segnalava incertezze sulla dichiarazione.
  2. Violazione di norme costituzionali e tributarie (D.P.R. 600/73, artt. 53 e 97 Cost., art. 2, co. 8-bis D.P.R. 322/98): sempre il giudice del gravame avrebbe ingiustamente negato la facoltà di emendare in sede contenziosa la dichiarazione per correggere l’errore sull’adeguamento, errore che emergeva dalla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi.

  • Per quanto attiene al primo motivo, la Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 non richiede, di regola, la previa comunicazione di irregolarità (cd. “avviso bonario”). Il contraddittorio preventivo imposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente scatta solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Tale circostanza, ha spiegato la Corte, non si configura necessariamente nelle procedure di liquidazione automatizzata, che implicano un controllo meramente documentale e cartolare dei dati esposti in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Invero, la anteriore istanza di autotutela non mutava tale quadro.
  • Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all’emendabilità dell’adeguamento agli studi di settore, la Corte ha statuito che la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale è circoscritta ai meri errori materiali o di calcolo. Tale possibilità non si estende ai casi in cui il contribuente, con la dichiarazione, abbia esercitato un’opzione riconosciutagli dalla normativa tributaria, quale la scelta di adeguarsi ai parametri degli studi di settore. Tale adeguamento, infatti, non è una mera constatazione di un fatto, ma integra l’esercizio di un potere discrezionale, una manifestazione di autonomia negoziale volta a incidere sull’obbligazione tributaria e che assume un effetto vincolante. Eventuali errori commessi in tale scelta possono assumere rilevanza solo se ricorrono i presupposti dell’errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell’art. 1428 c.c. (applicabile ex art. 1324 c.c. agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale), requisiti che il ricorrente non aveva nemmeno allegato. La Corte ha specificato che neppure una dichiarazione integrativa ex art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/98 avrebbe consentito di revocare la precedente volontà di adeguamento.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e per l’effetto ha accertato la legittimità della cartella di pagamento. La Suprema Corte ha stabilito che la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis generalmente non impone l’invio preventivo dell’avviso bonario, se non in presenza di specifiche incertezze rilevanti. Inoltre ha ribadito che la scelta di adeguarsi agli studi di settore costituisce un’opzione discrezionale con effetti vincolanti, non emendabile successivamente dal contribuente adducendo un errore che non integri i vizi della volontà negoziale (errore essenziale e riconoscibile), essendo preclusa una semplice riconsiderazione della convenienza della scelta operata.

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