Legittima difesa: cosa cambia con la nuova riforma?

in Giuricivile, 2019, 5 (ISSN 2532-201X)

Sommario: 1. Il DDL sulla Legittima difesa: la finalità principale. – 2. DDL “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”: cosa cambia? Le modifiche agli artt. 52 e 55 c.p. – 3. Dal rapporto intercorrente tra l’art. 52 c.p. e 2044 c.c. alle modifiche alla disciplina civilistica in materia di legittima difesa.

Con l’avvento del nuovo disegno di legge in materia di legittima difesa, non sono mancate critiche favorevoli e contrarie. L’Associazione Nazionale Magistrati l’ha definita come poco tutelativa per i cittadini – più di quanto lo era fino alla sua approvazione – restringendo gli spazi di valutazione della magistratura e conseguentemente comportando grosse difficoltà interpretative. Ma è davvero così?

Il DDL sulla Legittima difesa: la finalità principale.

Il disegno di legge recante “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa”, a seguito del via libera definitivo del Senato (con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti), già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 marzo 2019, ha apportato – in un testo di 9 articoli – molteplici e rilevanti “modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
In particolare, la finalità che si vuole garantire è la tutela alla legittima reazione del soggetto che viene aggredito, anche mediante l’inasprimento delle pene insite in determinati reati.

DDL “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”: cosa cambia? Le modifiche agli artt. 52 e 55 c.p.

Con esso, l’art. 1 del DDL apporta, in prima battuta, modifiche all’art. 52 c.p. – rubricato “Difesa Legittima” – che, seppur ridotte, risultano estremamente rilevanti; in particolare, fermo restando l’identicità del comma 1, il comma successivo, mutato, precisa come nei casi di legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata) sussiste sempre il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa (“Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”).

Con questa modifica è bene evidenziare la “revisione” – se così impropriamente può essere definita – di una presunzione legale già esistente, introdotta con la Legge n. 59 del 2006: la difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa conseguentemente comportando un maggior restringimento del potere valutativo dell’organo giudicante in relazione alla fattispecie a lui sottoposta. La modifica al comma 2 dell’art. 52 c.p. predilige il rafforzamento della presunzione di proporzione già precedentemente introdotta.

Anche il comma 3 del medesimo articolo viene modificato; in particolare, “Le disposizioni di cui al secondo e quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale ed imprenditoriale”).

Infine, viene introdotta ex novo una ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare; il 4 comma dell’art. 52 c.p. infatti recita come “Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

È evidente come il legislatore con siffatta presunzione si sia spinto oltre rispetto a quanto previsto nella riforma del 2006. In queste paventate ipotesi, ad essere presunta non sarà solamente la proporzione tra la difesa e l’offesa, ma lo sarà anche la necessità della difesa che parrebbe possa essere invocata anche quando il pericolo possa essere fronteggiato con alternative lecite o meno lesive.

Per quanto concerne l’art. 2, il disegno di legge interviene sull’art. 55 c.p. (“Eccesso colposo”) aggiungendo al comma 1, rimasto identico, un secondo comma, che recita: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Con esso si esclude – nei casi di legittima difesa domiciliare – la punibilità dei soggetti che agiscono per salvaguardare la propria o l’incolumità altrui, trovandosi anche in condizioni tali da aggravarne il reato (art. 61, co. 1, n. 5 c.p. che disciplina la c.d. minorata difesa), a causa della situazione attuale di pericolo.

Essendo una categoria giuridica in origine non prevista dal codice penale, spetta al giudice – caso per caso – la valutazione, l’interpretazione e la decisione circa il verificarsi dello stato di grave turbamento nella situazione di pericolo in atto.

Dal rapporto intercorrente tra l’art. 52 c.p. e 2044 c.c. alle modifiche alla disciplina civilistica in materia di legittima difesa

Preliminarmente, occorre ricordare come l’art. 2044 c.c., rubricato “Legittima difesa” prevede che “non è responsabile colui che cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. Affinché siffatta scriminante possa configurarsi, è necessario il concorso di un duplice elemento: in primo luogo, la necessità di difendere un proprio o altrui diritto dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta; altresì, il rapporto di proporzione tra la difesa e l’offesa (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2009, n. 18799).

Ci si è interrogati, in dottrina e giurisprudenza, sulla nozione civilistica di legittima difesa domandandosi se essa possa ritenersi completamente sovrapponibile alla nozione prevista dal codice penale.

In realtà, anche se risulta avere caratteri simili, non può considerarsi completamente sovrapponibile alla nozione penalistica, in primo luogo perché l’art. 2044 c.c. trova applicazione nelle situazioni non riconducibili alle vicende processuali penali (Cass. civ., Sez. VI, 23 Maggio 2018, n. 12820); in secondo luogo, perché tra le due impostazioni (civilistica e penalistica) sussistono evidenti differenze (a titolo esemplificativo, merita menzione come in ambito penalistico la legittima difesa produce un effetto sospensivo sulla punibilità del reo, pur non sospendendo l’antigiuridicità dell’azione mentre, in ambito civilistico, non ritenendo responsabile il soggetto agente per legittima difesa, viene negata l’antigiuridicità dell’azione).

L’identità concettuale tra l’art. 52 c.p. e l’art. 2044 c.c. oltre a dover fare i conti con il principio del favor rei, generale e cardine nel nostro sistema processuale penale, deve confrontarsi anche con le differenti modalità di formazione della prova, con la conseguenza che, mentre nel processo penale, la sussistenza della scriminante sub-menzionata comporta l’assoluzione dell’imputato, nel processo civile, il potenziale dubbio si risolve a danno del soggetto che la invoca, su cui grava l’onere probatorio.

Sul punto, la Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1665, a conferma di quanto ora detto, ha affermato come “ai fini dell’applicazione dell’art. 2044 c.c. e in forza del generale principio di riferibilità o vicinanza”, l’aggredito ha l’onere di provare la riconducibilità della propria condotta alla scriminante della legittima difesa per l’illegittima aggressione, mentre chi deduce l’eccesso colposo in legittima difesa è tenuto a provare che la difesa sia stata eccessiva, ai sensi dell’art. 55 c.p.”.

Tutto ciò per affermare che seppure nel processo penale si possa configurare una non punibilità, nel processo civile la punibilità possa perfezionarsi sotto-forma di illecito civile, con il susseguente obbligo risarcitorio.

Con il DDL sulla legittima difesa si interviene (anche) sul versante civilistico, prevendendo all’art. 7 di suddetto disegno, modifiche all’art. 2044 c.c.

Intervenendo sul dato normativo qui oggetto di analisi, vengono aggiunti a quello già presente in materia di legittima difesa ulteriori due commi.

Il comma 2 – di nuova introduzione – specifica come nei casi di legittima difesa domiciliare previsti dall’art. 52 c.p., commi 2, 3 e 4 del c.p. è esclusa la responsabilità del soggetto che ha compiuto il fatto.

Con il comma 3, l’art. 2044 c.c. produce in qualche modo un “effetto espansivo” nei casi di eccesso colposo previsti all’art. 55, co. 2 c.p., riconoscendo al danneggiato il diritto ad una indennità, calcolata secondo equità dal giudice, “tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

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