Le obbligazioni del partito politico tra art. 38 cc e art. 6 bis L. 157/1997

in Giuricivile, 2019, 5 (ISSN 2532-201X)

Con il presente contributo si cercherà di analizzare la disciplina delle obbligazioni nell’ambito dei partiti politici, con particolare riferimento al rapporto tra l’art. 38 c.c. e l’art. 6 bis L. 157/1997.

Da un punto di vista sistematico, i partiti politici possono essere inquadrati nell’ambito delle “associazioni non riconosciute”[1], riconducibili al più generale fenomeno associativo. Quest’ultimo, avente rilevanza costituzionale alla luce degli art. 2 e 18 Cost., trova una compiuta regolamentazione nel libro I del codice civile e può estrinsecarsi nella forma delle associazioni riconosciute e di quelle non riconosciute, a seconda che l’associazione abbia o meno personalità giuridica. L’associazione dotata di personalità giuridica sarà qualificata come associazione “riconosciuta” e sarà contraddistinta dall’autonomia patrimoniale perfetta: in tal caso i creditori dell’associazione medesima potranno agire solo nei confronti della stessa in caso di inadempimento alle obbligazioni contratte. Nel caso in cui l’associazione non sia munita di personalità giuridica, ma della sola soggettività giuridica[2], si parlerà di associazione non riconosciuta, caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta: in tal caso i creditori della medesima potranno agire sia nei confronti dell’associazione, sia nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Per la generalità delle associazioni non riconosciute viene infatti configurata, a norma dell’art. 38 c.c., una responsabilità anche in capo a questi ultimi. Tale regola generale può però non trovare applicazione con riferimento ai partiti politici, quando in rappresentanza di essi hanno agito gli “amministratori”: a norma dell’art. 6 bis L. 157/1997 infatti, chi ricopre tale carica non sarà soggetto alla disciplina di cui al citato art. 38 c.c.

Sul punto giova analizzare le differenze strutturali e funzionali delle due norme citate, anche in ossequio alle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Con riferimento all’art. 38 c.c. è pacifico che la ratio della norma sia quella di tutelare il terzo che compia attività negoziale con l’associazione non riconosciuta. La Suprema Corte infatti, con sent. n. 858/2008, ha precisato che la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c., è “volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei terzi-creditori. Essa, pertanto, trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale”.

Con riferimento all’ambito applicativo soggettivo, la responsabilità ex art. 38 c. 2 c.c. è, come anticipato, prevista per colui che, pur non rivestendo la qualifica di “amministratore”, abbia assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta (es. partito).

In relazione alla natura, come già anticipato, quella in esame è una responsabilità personale e solidale, che va ad aggiungersi a quella del fondo comune.

Ne consegue che essa é inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (ex art. 1944 c.c.), per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.

Ulteriore implicazione derivante dalla natura della responsabilità in questione è che si può senz’altro ritenere che essa non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Con riferimento all’onere della prova, la Suprema Corte[3], ritenendo che tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, ha statuito che “chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente”[4].

La dimostrazione dell’assunzione di un ruolo rappresentativo o gestorio dell’ente, ossia della mera titolarità della carica, non sarebbe quindi di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all’art. 38 c.c., essendo richiesto a tal fine la prova, da parte dell’attore, che chi venga richiesto del pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell’associazione stessa.

Quella delineata dall’art. 38 c.c. è, come anticipato, e alla luce delle argomentazioni svolte, una disciplina chiaramente improntata, con i meccanismi indicati, alla tutela dei terzi creditori, non degli associati in quanto tali.

L’art. 6 bis L. 157/1997, invece, derogando alla regola generale prevista dal citato art. 38 c.c., stabilisce che “i creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave”.

Rispetto all’art. 38 c.c., che fa riferimento alle “persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, l’art. 6 bis L. cit. fa riferimento agli “amministratori”.

Secondo la Suprema Corte, sent. n. 7521/2014 la limitazione di responsabilità prevista dalla norma de qua può operare solo con riferimento “alle obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore alla stregua dello statuto dell’ente”. L’art. 6 bis L. 157/1997 ha quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità, un ambito di operatività circoscritto:

  • per le obbligazioni assunte in nome e per conto del partito da parte dell’amministratore può trovare applicazione l’esonero di responsabilità previsto dalla norma dianzi indicata;
  • per le obbligazioni assunte in nome e per conto del partito da parte di chi non sia qualificabile come amministratore opera la regola generale prevista dall’art. 38 c.c.

Occorre dunque delineare il significato del termine “amministratore”, al fine di comprendere quando si è in presenza di esonero da responsabilità ex art. 6 bis L. 157/1997 e quando invece opera l’art. 38 c.c.

Sul punto la giurisprudenza di merito, almeno sino alla sentenza n. 7521/2014 della Suprema Corte, ha avallato concezioni ampie del termine amministratore, accomunando in esso:

  • i soggetti che in concreto hanno agito assumendo obbligazioni in nome e per conto del partito politico;
  • coloro che ricoprivano nel partito cariche rappresentative;
  • coloro che a vario titolo si erano “impegnati” per il partito.

Logica implicazione di tale interpretazione era l’estensione a più soggetti, operanti in un partito, dell’esonero di responsabilità previsto dal citato art. 6 bis L. 157/1997, con conseguente inoperatività dell’art. 38 c.c.

Come chiarito dalla Suprema Corte nella sent. n. 7521/2014, ciò che spiega il regime speciale di esonero delineato dall’art. 6 bis L. 157/1997 è “la volontà del legislatore di non far gravare sull’operatività dei partiti le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l’azione di coloro attraverso i quali essi agiscono. Un siffatto intento si giustifica se riferito non già a chiunque di volta in volta eventualmente assuma obbligazioni in nome e per conto dell’ente, bensì soltanto se si tratta dei soggetti ai quali la gestione del partito fa capo stabilmente e per incarico istituzionale”. Ne consegue che l’esonero di responsabilità previsto dalla norma citata opera solo con riferimento alle obbligazioni in concreto assunte, in nome e per conto del partito, da un soggetto che operi in veste tale da poter essere considerato “amministratore” del partito medesimo, in base allo statuto dell’Ente. In caso contrario opera come detto l’art. 38 c.c.

Tutto ciò premesso, per la Suprema Corte[5], il concetto di “amministratore” deve essere riferito a coloro cui fa capo la gestione ed almeno di regola la rappresentanza statutaria dell’ente: coloro cioè che, in forza di poteri loro attribuiti dall’atto costitutivo o dallo statuto, siano investiti di compiti amministrativi del partito e come tali agiscano e si presentano anche all’esterno. Trattasi di soggetti la cui funzione è quella di perseguire i fini di ciascuna associazione, cristallizzati dagli associati nel contratto costitutivo. In altri termini l’amministratore ha il compito di perseguire i fini e gli interessi del gruppo associativo di riferimento. Diversamente, nel modello di responsabilità delineato dall’art. 38 c.c. preminente è l’esigenza di tutela dei terzi che si rapportano negozialmente all’associazione non riconosciuta.

In conclusione, al fine di delineare una compatibilità tra l’art. 6 bis L. 157/1997 e l’intenzione del legislatore occorre interpretare l’espressione “amministratore” in base ai criteri ermeneutici dettati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7521/2014, valorizzandone il profilo funzionale.


[1] Sulla riconducibilità dei partiti politici al genus dell’associazione non riconosciuta vedasi Cass. sent. n. 17921/2007 e Cass. sent. n. 26/2003

[2] La soggettività giuridica, definibile come astratta idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi giuridici, come ritenuto dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza di legittimità compete tanto agli enti “personificati” quanto agli enti “non personificati”.

[3] Cass. civ., sez. II, sent. 25.08.2014, n. 18188

[4] Cass. civ., ord. n. 8752/2017

[5] Sent. da ult. citata

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