L’ammissibilità della domanda ex art. 34 c.p.c. nella prima memoria: le Sezioni Unite

La Sezioni Unite, con la sentenza n. 11455/2025 (puoi consultare il testo integrale della sentenza cliccando qui), sono intervenute su un nodo interpretativo rilevante in materia di limiti alla proposizione della domanda giudiziale nell’ambito del processo civile, secondo il rito previgente alla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022). La Corte, in particolare, si è pronunciata sulla possibilità per l’attore, a seguito delle difese del convenuto, di avanzare domanda di accertamento di un diritto, con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., non nel corso della prima udienza di trattazione, ma con la memoria ex art. 183 comma 6) n. 1) c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

La controversia trae origine dall’azione negatoria servitutis proposta da un’attrice in relazione a un fondo sito nel comune di Maida. La domanda mirava a ottenere l’eliminazione delle opere che ostacolavano il corretto deflusso delle acque e che, secondo l’attrice, costituivano lavori illegittimi eseguiti dal vicino. Il convenuto, oltre a contestare le pretese dedotte in giudizio, negava che l’attrice fosse proprietaria del fondo. L’attrice, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., proponeva domanda di accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione.

Il Tribunale dichiarava l’attrice proprietaria della porzione di terreno e il convenuto proponeva appello ritenendo che la domanda di usucapione fosse inammissibile perché proposta, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. e non a verbale della prima udienza. La Corte d’Appello rigettava il gravame, confermando l’ammissibilità della domanda perché formulata in reconventio reconventionis, in conseguenza della difesa articolata dal convenuto in comparsa di risposta. Il convenuto, avverso tale decisione, presentava ricorso in Cassazione.

Il contrasto giurisprudenziale

La Seconda Sezione Civile, investita del ricorso in Cassazione, rimetteva alle Sezioni Unite la questione sulla sussistenza o meno di una preclusione alla possibilità di avanzare una domanda di accertamento del diritto di proprietà, con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., non solo nel corso della prima udienza di trattazione, ma con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis. 

  1. L’orientamento tradizionale (Cass. S.U. n. 3567/2011) riteneva che l’attore, qualora intenda eccepire nuove domande, a seguito delle difese del convenuto, è tenuto a farlo in sede di prima udienza di trattazione “non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum”. 
  2. Arresti successivi (Cass. S.U. n. 26727/2024, ne abbiamo parlato qui), invece, avevano aperto alla possibilità di modificare domande e difese nella prima memoria, purché si rimanesse nell’ambito della medesima vicenda sostanziale.

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La funzione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e l’evoluzione giurisprudenziale

La Suprema Corte, nel decidere la questione, ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sull’ambito di operatività dell’art. 183, comma 6, c.p.c. a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12310/2015. In tale occasione, i giudici di legittimità avevano superato l’interpretazione restrittiva secondo cui la prima memoria consentirebbe solo modifiche non incidenti sugli elementi identificativi della domanda (petitum e causa petendi), valorizzando invece la connessione funzionale con la vicenda sostanziale dedotta.

In tale ottica, è possibile distinguere tra:

  • Domande nuove, ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto;
  • Domande precisate, mere precisazioni che non alterano l’identità della domanda;
  • Domande modificate, che pur toccando anche elementi fondamentali, restano ammissibili se sostitutive e non cumulabili a quelle originarie, purché legate alla stessa vicenda fattuale e non introducano “effetti sorpresa”.

L’evoluzione verso l’ammissibilità delle “domande complanari”

Le Sezioni Unite hanno evidenziato come sia emersa in dottrina e nella prassi giurisprudenziale la nozione di “domande complanari”, ossia quelle che, seppur modificate nei loro elementi essenziali, risultano però eccezionalmente ammissibili, sebbene avanzate oltre la barriera dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. Le domande complanari condividono l’identità dell’episodio sostanziale e l’interesse giuridico perseguito: non aggiungono nuovo oggetto, ma lo integrano o lo declinano in forma alternativa o più adeguata, evitando la proliferazione dei processi e rafforzando la coerenza del thema decidendum.

Applicazione al caso concreto: actio negatoria servitutis e usucapione

La Sezioni Unite hanno osservato che, nel caso in esame, l’attrice aveva inizialmente proposto un’actio negatoria servitutis, lamentando la violazione dell’art. 913 c.c. da parte del vicino. Successivamente, in risposta alle difese del convenuto, aveva  avanzato domanda di accertamento della proprietà per usucapione, con efficacia di giudicato, nella prima memoria.

Secondo la Cassazione, tale domanda è complanare, non sostitutiva né subordinata, ma funzionale alla tutela dell’identico bene della vita: la libertà del fondo da pretese di servitù. Anche se non alternativa, la nuova domanda era inscindibilmente legata alla vicenda sostanziale contestata, giustificando così la sua ammissibilità nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Pregiudizialità tecnica e funzione dell’accertamento con efficacia di giudicato

La Suprema Corte ha, poi, proposto la distinzione tra:

  • Punto pregiudiziale: presupposto logico-giuridico pacifico tra le parti;
  • Questione pregiudiziale: oggetto di contestazione, che impone al giudice un accertamento incidentale.

Nel caso di specie, la contestazione del convenuto sulla titolarità della proprietà aveva trasformato il punto in vera e propria questione pregiudiziale, che il giudice avrebbe comunque dovuto decidere. La richiesta dell’attrice ex art. 34 c.p.c. di pronuncia con efficacia di giudicato, proposta nella prima memoria, poteva, quindi ritersi strumentale a stabilizzare la decisione e a evitare future liti.

La decisione della Corte

Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che il potere modificativo riconosciuto alle parti nel sistema delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., consente, in casi come quello di specie, la proposizione della domanda di usucapione, poiché:

  • essa risponde alla medesima vicenda sostanziale oggetto del processo, essendo inscindibilmente collegata alla contestazione della proprietà sollevata dal convenuto;

  • non produce alcun effetto sorpresa per la controparte, che aveva già introdotto il tema della titolarità del diritto dominicale;

  • evita la proliferazione di giudizi e contribuisce alla concentrazione processuale, nel rispetto del principio di economia dei mezzi giurisdizionali.

La Corte ha precisato, inoltre, che la proposizione della domanda ex art. 34 c.p.c. non presuppone una relazione di subordinazione rispetto alla domanda principale. È sufficiente che essa condivida l’oggetto sostanziale della lite, così da perseguire una tutela effettiva e definitiva del diritto controverso.

Il principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso ed enunciando il seguente principio di diritto:

«In un processo sottoposto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all’art. 3 comma 12, lett. i) e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, ove, a fronte della proposizione di un’actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., il convenuto abbia contestato, nella comparsa di risposta, la titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore, quest’ultimo può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del suddetto diritto non solo all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., ma anche nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente)».

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