
L’ordinanza n. 2409/2026 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 5 febbraio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), consolida un indirizzo rigoroso in ambito di prove informatiche e riproduzioni meccaniche nei giudizi di separazione. La Prima Sezione Civile ha infatti stabilito che la mera trascrizione di una telefonata tra il coniuge e l’amante può essere utilizzata per fondare l’addebito, qualora la parte contro cui è prodotta non ne contesti in modo specifico la genuinità ai sensi dell’art. 2712 c.c. Per approfondimenti, consigliamo il volume “La prova digitale nel processo civile”, a cura di Angela Allegria e Federica Federici, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Dall’infedeltà alla battaglia legale
Il caso origina dalla richiesta di separazione presentata da una donna nei confronti del marito, con contestuale domanda di addebito per infedeltà. In primo grado, il Tribunale aveva rigettato l’addebito, pur disponendo il mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato tale decisione, addebitando la separazione all’uomo. La prova cardine è stata individuata nella trascrizione di alcune conversazioni telefoniche in cui il marito parlava apertamente della propria relazione extraconiugale con l’amante e del deteriorato rapporto con la moglie.
La difesa del marito: “Manca il supporto audio”
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 2712 c.c. La tesi difensiva si basava su un punto tecnico: poiché la moglie non aveva mai depositato fisicamente il file audio (es. su pendrive), bensì solo la sua trascrizione cartacea, la prova doveva considerarsi “inesistente” o comunque non verificabile nella sua genuinità. Secondo la tesi difensiva sostenuta dal marito, non vi era alcun onere di disconoscere il contenuto di un documento privo del relativo supporto meccanico originale.
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L’onere del disconoscimento specifico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo infondato. Il collegio della I Sezione Civile ha chiarito che:
- valore di prova: la registrazione di una conversazione costituisce fonte di prova se colui contro il quale è prodotta non contesta il fatto che la conversazione sia avvenuta o il suo tenore testuale;
- modalità di contestazione: Il disconoscimento non può essere generico. Per privare la riproduzione della sua efficacia probatoria, la contestazione deve essere “chiara, circostanziata ed esplicita”, indicando elementi specifici di non corrispondenza tra la realtà e quanto riprodotto;
- irrilevanza dell’assenza del file: nella fattispecie, il marito non aveva negato la verità dei fatti narrati nella trascrizione, limitandosi a eccepire l’assenza del supporto audio agli atti. Tale omissione difensiva ha reso la trascrizione perfettamente utilizzabile dal giudice.
Principio di diritto
In ambito di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., la trascrizione di una conversazione telefonica è adoperabile come prova pure in assenza del supporto audio, qualora la parte contro cui è prodotta non formuli un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, idoneo a contestare la conformità della riproduzione alla realtà dei fatti. La mera eccezione relativa alla mancata produzione del supporto audio non integra un valido disconoscimento e non impedisce al giudice di valutarne la genuinità anche tramite ulteriori mezzi di prova, incluse le presunzioni.
Conclusioni e sanzioni
Oltre alla conferma dell’addebito, la Cassazione ha rimarcato che il comportamento dell’uomo, caratterizzato anche da una sistematica condotta di disistima verso la moglie per ridurla in stato di sudditanza, configurava una violazione dei doveri di assistenza morale ex art. 143 c.c. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e al versamento del doppio del contributo unificato.










