La responsabilità del sorvegliante per fatto dell’incapace ex art. 2047 cc

in Giuricivile.it, 2023, 5 (ISSN 2532-201X)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2046 cod. civ., “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.

Seguendo testualmente il dato normativo, quindi, il soggetto incapace non incorre in responsabilità per le conseguenze dannose derivanti da fatti propriamente compiuti.

Il legislatore, però, in un’ottica di contemperamento e bilanciamento degli interessi, ritenendo di non lasciare del tutto privo di tutela giuridica il soggetto danneggiato ha previsto che, in tali ipotesi, la responsabilità debba ascriversi a colui a cui ne viene affidata la sorveglianza (articolo 2047, comma 1 cod. civ.), salvo che provi di non averne potuto impedire il fatto.

Per opinione tradizionale, essa costituisce una ipotesi di responsabilità aggravata, rispetto alle ipotesi di dolo o colpa, in quanto opera una presunzione di colpa in capo al danneggiante, superabile solo con una determinata prova liberatoria.

L’art. 2047 c.c.: il significato di sorvegliante e la nozione di incapace

Secondo quanto disposto dall’articolo 2047, comma 1 cod. civ., “il sorvegliante è responsabile per il danno cagionato dall’incapace, salvo che provi di non averlo potuto impedire”.[1]

Dalla disposizione legislativa si evince la figura del “sorvegliante”, quale soggetto passivo dell’obbligazione derivante dall’illecito dell’incapace, intesa, nel senso più ampio del termine, come chiunque abbia il dovere di vigilanza su colui che si trovi privo di capacità [2].

L’ampiezza dell’obbligo di sorveglianza, tuttavia, come evidenziato fin dalla Cass. civ. del 24 marzo 1997 n. 4633, è da rapportarsi alle circostanze di tempo, luogo, ambiente e pericolo, le quali, possono consentire o facilitare il compimento di atti lesivi del sorvegliato, considerando altresì la natura e il suo grado di incapacità.

In giurisprudenza ci si è interrogati sulla possibilità di estendere analogicamente tale obbligo anche a soggetti diversi da quelli cui è imposto il dovere di sorveglianza in base alla legge o contratto.

Seppur l’orientamento tradizionale non era concorde circa l’attribuzione di tale dovere a soggetti differenti, avendo la presunzione di culpa in vigilando carattere eccezionale, secondo gli orientamenti più recenti, interpretando estensivamente la norma, si è ritenuto possibile l’attribuzione di tale dovere anche in assenza di un obbligo contrattuale e/o legale, così ampliando la sfera di responsabilità a chiunque accolga liberamente l’incapace nella propria sfera personale e familiare, assumendone la vigilanza.[3]

Proseguendo, l’articolo in commento si sofferma, inoltre, sul termine “incapace”, potendosi, in esso, ricomprendersi il minore di età, il soggetto interdetto o, più in generale, chiunque risulti normalmente titolare di capacità di agire, ma si trovi, a causa di eventi transitori, temporaneamente in stato di incapacità naturale.

La norma, però, non enuncia i criteri che debbano essere tenuti in considerazione dal giudice ai fini dell’accertamento dello stato di incapacità[4], invitando quest’ultimo ad effettuare tale accertamento alla stregua di quanto tratto dalla comune esperienza e dalle nozioni di scienza,[5] costituendone, in difetto, una violazione di legge.

Ulteriormente, merita richiamare come dalla disposizione sono escluse le ipotesi in cui il soggetto procuri un danno a sé stesso.[6]

La natura giuridica della responsabilità ex art. 2047 c.c. e l’onere della prova

Chiarito quanto sopra, occorre identificare la natura giuridica della responsabilità ex articolo 2047 cod. civ. intesa, secondo parte della dottrina (FRANZONI) quale responsabilità per fatto altrui in quanto colui che è chiamato a rispondere dei danni cagionati è un soggetto diverso dall’autore materiale degli stessi[7].

Al contempo, (DE CUPIS, CORSARO) tale responsabilità può anche essere qualificata, sotto il profilo dell’omessa vigilanza, come responsabilità per fatto proprio, essendo il responsabile chiamato a rispondere per una propria colpa, ravvisabile nella violazione del dovere di diligente sorveglianza e custodia dell’incapace (c.d. culpa in vigilando).[8]

In materia di riparto dell’onere della prova, l’articolo 2047 cod. civ. impone al danneggiato di fornire la prova che il soggetto incapace abbia tenuto un comportamento oggettivamente colposo, che da tale comportamento ne sia derivato un danno, che sussiste il nesso causale tra la condotta e il danno, nonché l’esistenza di una persona preposta alla sua sorveglianza.

Solo in seguito spetterà al sorvegliante dimostrare, al fine di andare esente da responsabilità, come precisato dalla giurisprudenza, di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno, in relazione allo stato e alle condizioni dell’incapace.

In altri termini, il fatto dannoso verificatosi dovrà risultare inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le più opportune cautele.

Tale onere probatorio a carico del sorvegliante risulta molto rigoroso (quale elemento negativo) dovendo provare di “non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto” (Cass. civ., sez. III, Sent. 20 gennaio 2005 n. 1148)[9].

L’impedimento non determina impossibilità se il custode si trova in condizioni tali da potersi far sostituire nella esecuzione dell’incarico.

L’astratta colpevolezza dell’incapace può assumere rilevanza anche ai fini della riduzione proporzionale del danno, in considerazione del fatto che l’articolo 1227 c.c. (riferibile anche al danno extracontrattuale) non è incompatibile con lo stato di incapacità naturale e che, per giurisprudenza costante, rileva anche in siffatta responsabilità.[10]

La responsabilità sussidiaria dell’incapace: il pagamento di un’indennità

Il secondo comma dell’articolo 2047 cod. civ. dispone che “nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”.

Il legislatore, con tale disposizione, in un’ottica di ulteriore tutela (c.d. secondaria e/o sussidiaria) del soggetto danneggiato, ha previsto, nell’ipotesi in cui il medesimo non sia riuscito ad ottenere il risarcimento dal sorvegliante, perché questi non esiste, perché il sorvegliante sia riuscito a provare di essere esente da colpa o perché lo stesso non abbia i mezzi per adempiere al risarcimento[11], la possibilità di lasciare al giudice, discrezionalmente, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, di condannare l’incapace al pagamento di un’indennità.[12]

Secondo l’interpretazione letterale l’indennizzo, quindi, potrebbe essere concesso solo nei casi in cui al momento del fatto ci fosse un sorvegliante e costui si trovi impossibilitato a risarcire il danno, e non anche quando l’addetto alla sorveglianza manchi.

In dottrina e in giurisprudenza si è discusso se l’obbligazione indennitaria qui oggetto di analisi possa essere concessa anche nei casi in cui il danneggiato sia stato risarcito parzialmente.

La dottrina maggioritaria ha sostenuto che il giudice possa statuire tale misura non soltanto nell’ipotesi in cui al danneggiato non sia stata riconosciuta una tutela risarcitoria in capo al sorvegliante, ma altresì nei casi in cui, seppur sia stato ritenuto responsabile il soggetto diverso dall’autore materiale del fatto a cui l’incapace sottostava, lo stesso sia stato risarcito parzialmente.

La giurisprudenza unitamente ad altra parte della dottrina, inoltre, rispondendo positivamente attraverso l’ampliamento della portata della previsione normativa, vi ha ricompreso anche – ai fini del riconoscimento dell’indennizzo – i casi in cui non vi è alcun addetto alla sua sorveglianza, condannando l’incapace a pagare quanto indicato.[13]

Tale comma, quindi, a parere di chi scrive, può definirsi a portata innovativa, costituendo una deroga al generale principio dell’irresponsabilità del soggetto incapace, con la finalità di garantire un’indennità in favore del terzo in tutti i casi in cui sia stata infruttuosamente esperita l’azione nei confronti del sorvegliante.[14]

Si tratta di una responsabilità sussidiaria ed eventuale, essendo subordinata all’equo apprezzamento del giudice.

Affinché però lo stesso possa decidere nel merito, deve essere formulata un’autonoma domanda[15], non potendo essa ritenersi implicita nella richiesta risarcitoria proposta, difettandone, invero, anche negli elementi costitutivi.

L’unico criterio fornito dal legislatore risulta essere il riferimento ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, la quale rileva ai fini della decisione sia sotto il profilo dell’an che del quantum.[16] Tale accertamento deve avvenire al momento della liquidazione dell’indennità, e non al verificarsi del fatto.

Il criterio distintivo con l’art. 2048 c.c.

Fermo restando il carattere dell’alternatività delle due responsabilità, il requisito distintivo al fine di comprendere quale disposizione applicare in materia di responsabilità per fatto dell’incapace attiene all’imputabilità: sinteticamente, qualora il danno sia cagionato da persona incapace di intendere e volere[17], i genitori, i tutori, gli insegnanti etc. rispondono in qualità di sorveglianti (articolo 2047 comma 1 cod. civ.) salva la prova di non averne potuto impedire la consumazione; qualora, invece, il soggetto, al momento del fatto, risulta trovarsi in stato di capacità, vedrà applicazione quanto previsto dall’articolo 2048 cod. civ.[18]

Note Conclusive

A fronte di questa breve disamina, si può affermare come, anche sulla base del dato normativo proprio, si è spinti sempre in modo più consolidato verso la tendenza a riconoscere – con un certo grado di certezza – siffatta responsabilità nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva.

Circa la sua valutabilità in sede giudiziale, bisogna mettere in luce come essa sarà rimessa al giudice di merito, discrezionalmente, in relazione al singolo caso concreto.


[1] Art. 2047, comma 1 c.c. commentato, Onelegale, in https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2047-danno-cagionato-dall-incapace/05AC00002140?searchId=829601336&pathId=8639dc1b3d63f&offset=0&contentModuleContext=all.

[2] Sul punto, seppur non sussistono opinioni uniformi in dottrina e giurisprudenza circa la qualifica di sorvegliante, secondo un primo orientamento, l’art. 2047 c.c. si applicherebbe solo a colui che abbia un dovere di sorveglianza sancito dalla legge (a titolo esemplificativo, si pensi al genitore o al tutore del minore incapace, al personale medico ospedaliero nei confronti del malato di mente o del minore a cui è stato conferito un incarico dai genitori o dai tutori, del personale scolastico etc.); in altre parole, colui il cui dovere di sorveglianza derivi da un obbligo normativamente previsto. Si consiglia, “MOROZZO DELLA ROCCA, “La responsabilità civile del sorvegliante dell’incapace naturale”, in CENDON (a cura di), La responsabilità civile, XI, Torino, 1998, p. 23.

Un secondo orientamento, invece, ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso che, per sorvegliante, possa intendersi chiunque abbia la vigilanza sull’incapace, indipendentemente dalla fonte dell’obbligo (a titolo esemplificativo, si pensi alla derivazione da un contratto e/o semplicemente dal generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.) – FRANCESCHETTI, P. “Danno cagionato dall’incapace”, in AltalexPedia, voce agg. 01/07/2016.

[3] Il Tribunale di Rieti, con Sentenza. n. 71 del 28 gennaio 2019, ha riconfermato l’orientamento giurisprudenziale sopra espresso. Cfr. Cass. civ., Sent. 26 gennaio 2016 n. 1321; Cass. S.U., 17 febbraio 1964 n. 351.

[4] Sul punto, riprendendo la Sent. citata, “[…] ai fini della responsabilità civile per danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere (art. 2047 c.c.), per accertare se un minore sia incapace di intendere o volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, dovendo considerare lo sviluppo intellettivo e fisco del soggetto, l’assenza eventuale di malattie, la forza caratteriale, la capacità di discernimento del minore nonché la capacità del volere, con riferimento all’attitudine ad autodeterminarsi[…]” – v. Cass. civ., sez. III, sent. del 28 aprile 1975 n. 1642.

[5] Si veda, Cass. civ. 26 giugno 2001 n. 8740.

[6] Cass. civ., Sent. 18 luglio 2003 n. 11245.

[7] SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, in NN.D.I., XV, Torino, 1968, p. 693; secondo Busnelli, ci si trova in presenza di un obbligo legale di garanzia.

[8]Si ricorda la Cass. civ., 16 giugno 2005 n. 12965 che ha affermato come “la responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall’art. 2047 c.c., che da luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell’obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata”.

[9] Cass. civ., sez. VI, ord. 26 maggio 2017 n. 13417; Cass. civ., Sent. 15 gennaio 2015 n. 635; Cass. civ., Sent. 12 febbraio 2013 n. 3285. Per approfondimenti, si consiglia ALPA G., La responsabilità civile, in Tratt. Alpa, Milano, 1999, p. 665; COMPORTI, “Fatti illeciti: le responsabilità presunte”, in Comm. Schlesingersub artt. 2044-2048, Milano, 2002, p. 168; DE CUPIS, “Il danno. Teoria generale della responsabilità civile”, II, Milano, 1970, p. 134; FRANZONI, p. 328; GIANNINI, POGLIANI, “La responsabilità da illecito civile”, Milano, 1996, p. 118; SALVI, “La responsabilità civile”, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1998, p. 138.

[10] Si veda, Cass. civ., Sent. 22 giugno 2009 n. 14548; Cass. civ., Sent. 10 febbraio 2005 n. 2704 in Danno e resp., 2006, p. 1175 con nota di MICARI; Cass. civ., Sent. 24 maggio 1997 n. 4633.

[11] TRIMARCHI P., Istituzioni di Diritto Privato, Giuffré Editore S.p.A. 2011, p. 125.

[12] Secondo alcuni autori, la norma va interpretata nel senso che, alla sussistenza dei presupposti di legge, il giudice abbia un potere discrezionale di concedere l’indennizzo; secondo altri, invece, il giudice avrebbe un vero e proprio obbligo di concedere l’indennizzo, senza che sussista alcun potere discrezionale.

[13] Si pensi, ad esempio, al caso in cui il danno sia stato cagionato da un malato di mente non sottoposto a misure di sorveglianza.

[14] Cfr. GERACI, A. Compendio di Diritto Civile, Nel Diritto Editore, ed. 2023, p. 678.

[15] Trib. Roma, 28 maggio 1987.

[16] CHINE’ G., ZOPPINI A., Manuale di Diritto Civile, Collana “I nuovi Manuali Superiori diretti da R. Garofoli”, Nel Diritto Editore, ed. 2019., p. 2397.

[17] Così, dell’illecito del minore in tenera età, “privo della capacità di intendere e di volere, i genitori sono chiamati a rispondere non già quali esercenti la patria potestà, bensì nella loro veste di sorveglianti di soggetto non imputabile”. Si veda, BELLI G., Sorveglianza degli incapaci e responsabilità del custode in “Le Rassegne” – Responsabilità da custodia, in La Resp. Civile, 12/2011 p. 848.

[18] Inoltre, si ricorda come il Tribunale di Cassino, con Sentenza n. 1003 del 18 settembre 2018, al fine di delineare il discrimen tra l’art. 2047 c.c. e l’art. 2048 c.c. ha affermato che “[…] La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore trova fondamento, a seconda che il minore stesso manchi o meno della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nel disposto dell’art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza, ovvero nel disposto dell’art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione e di vigilanza, per cui le indicate ipotesi di responsabilità presunta si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dell’accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacità […]”. Si consiglia anche la lettura di Cass. civ., sez. VI, ord. 26 maggio 2017 n. 13417.

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