Con la rivoluzionaria sentenza n. 18672 dell’11 luglio 2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito la rilevante questione riguardante l’istituto della garanzia per vizi nel contratto di compravendita.
In particolare, era stato chiesto di chiarire se fossero configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione prevista dall’articolo 1495, comma 3, c.c. del Codice civile, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del codice civile, diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale. Bisognava inoltre stabilire se, eventualmente ed in quale misura, essi potessero inibire il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie.
Il contrasto giurisprudenziale
La Seconda sezione aveva mostrato che, nella giurisprudenza della Corte, coesistono due orientamenti divergenti.
La prima corrente sostiene che la mera manifestazione stragiudiziale del compratore interromperebbe la prescrizione della garanzia per vizi (Cass., Sez. 2, n. 22903 del 2015, ha affermato che costituisce atto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi della cosa la manifestazione al venditore della volontà – del compratore – di volerla esercitare, benché lo stesso differisca ad un momento successivo l'opzione per il tipo di strumento rimediale da esercitare).
La seconda interpretazione, invece, ritiene che sia esclusivamente la domanda giudiziale ad interrompere il termine di prescrizione per l’esercizio di tali azioni (cfr. Cass., Sez. 2, nn. 18477/2003, 20332/2007, 8417/2016 e n. 20705/2017 ha affermato che, siccome l’esercizio delle azioni edilizie in favore del compratore di una cosa affetta da vizi implica la 14 Corte di Cassazione – copia non ufficiale configurazione di una posizione del venditore di mera soggezione, dovrebbe conseguire che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495, comma 3, c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.
Ciò sul presupposto che gli atti al quale l’art. 2943, comma 4, c.c. connette l’effetto di interrompere la prescrizione sono infatti quelli che valgono a costituire in mora il debitore; e devono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c., comma 1, c.c. in una “intimazione o richiesta” di adempimento di un’obbligazione (previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non a quelli potestativi).
La decisione delle Sezioni Unite
Ebbene, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la questione andasse risolta accedendo all’interpretazione secondo cui la prescrizione della garanzia per vizi venga interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla, nonostante che questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela da utilizzare.
Quindi, anche gli atti di costituzione in mora (ovvero qualsiasi dichiarazione formale che esprima univocamente la pretesa del creditore all’adempimento, da parte del compratore) costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione.
Quando si avvale della garanzia il compratore fa infatti valere l’inadempimento di una determinata obbligazione del venditore (art. 1476 c.c.). Agisce, cioè, attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale rinvenibile anche da quanto sancito dall’art. 1492, comma 2, c.c., il quale, prevede che la scelta sia irrevocabile solo quando è fatta con la domanda giudiziale.
Tale soluzione sarebbe preferibile prima di tutto sotto il profilo dell’“economicità”: ammettendo che, anche atti stragiudiziali possano interrompere la prescrizione, si concederebbe al venditore la possibilità di porre rimedio ai vizi, prima che venga attivata la “macchina processuale” da parte del compratore.
In tal modo, si otterrebbe inoltre un congruo bilanciamento tra gli interessi delle parti: una valida tutela delle ragioni dell’acquirente, senza però sfavorire oltremodo il venditore, in quanto dall’interruzione della prescrizione ricomincerebbe a decorrere il termine originario.
In definitiva, il collegio ha ritenuto che “non sussistano ragioni impeditive determinanti per negare al compratore di avvalersi della disciplina generale in tema di prescrizione – con correlata applicabilità anche dell’art. 2943, comma 4, c.c. – e, quindi, per imporgli di agire necessariamente in via giudiziale al fine di far valere la garanzia per vizi in tema di compravendita” (sent. n. 18672 del 2019).
Conseguentemente, anche gli atti di costituzione in mora costituirebbero cause idonee di interruzione della prescrizione: fatto ricorso a tali atti entro un anno dalla consegna, inizierebbe dunque a decorrere un ulteriore periodo annuale di prescrizione. Inoltre l’idoneità interruttiva di tali atti avrebbe anche il proposito di facilitare una risoluzione
extragiudiziale preventiva dell’eventuale controversia.
Principio di diritto
Alla luce di quanto evidenziato, le Sezioni Unite hanno dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4,
c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista
dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore
compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto
generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”.