La mediazione come condizione di procedibilità

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, tra le altre, nelle controversie in materia di diritti reali, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. Ma quando la mediazione, quale condizione di procedibilità, si intende espletata?

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8050/2025, nell’ambito di una controversia sulla validità di un contratto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, ha chiarito se la condizione di procedibilità si intende espletata qualora, a seguito del primo incontro informativo, le parti dichiarino di non voler dar corso al procedimento di mediazione. 

Il caso

Due eredi citavano in giudizio una donna per chiedere la nullità della donazione effettuata dal padre defunto nei confronti della convenuta.

La controversia verteva sulla validità di un contratto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare: gli attori, pertanto, introducevano il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/10.

La procedura si concludeva con esito negativo in quanto le parti, al primo incontro informativo, dichiaravano di non voler dar corso alla mediazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità della donazione. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

La convenuta presentava ricorso in Cassazione e gli eredi resistevano con controricorso.

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La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 17 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.

La Corte d’Appello, secondo la convenuta, aveva erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza e dell’intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, essendosi la procedura conclusa, dopo la fase informativa, con la mera dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.

La ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiamava un orientamento giurisprudenziale e dottrinale per il quale, dopo la fase informativa, si dovrebbe dar corso al procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.

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Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
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Quando la condizione si intende espletata?

La Suprema Corte ha affermato che, per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

L’onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria è adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore.

A sostegno di tale conclusione depongono:

  • l’argomento letterale, ovvero il testo dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010;
  • l’argomento sistematico, e cioè la necessità di interpretare tale condizione di procedibilità in modo non estensivo, e cioè in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale.

La manifestazione da parte di una o di entrambe le parti della volontà di non procedere ad alcun accordo è compatibile con la ratio della legge istitutiva della mediazione obbligatoria, che obbliga le parti ad una occasione istituzionale di possibile accordo prima di adire
l’Autorità Giudiziaria, ma non le obbliga a percorrere necessariamente la via dell’accordo.
Una volta comparsi innanzi al mediatore, che fornisce le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura di
mediazione.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo.

La mediazione, quale condizione di procedibilità, si intende espletata anche quando, a seguito del primo incontro informativo, le parti dichiarino di non voler dar corso la procedimento di mediazione.

Nel caso di specie, peraltro, il rifiuto di proseguire nella mediazione proveniva da entrambe le parti.

Conclusioni

Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità nelle controversie indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010. La condizione si intende espletata anche qualora le parti, dopo il primo incontro informativo, dichiarino di non voler dar corso la procedimento di mediazione.

La soluzione della Cassazione non solo è conforme a quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ma risponde all’intento di garantire il diritto di difesa e non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale.

 

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