La Cassazione chiarisce quando un atto è emulativo ex art. 833 c.c.

Con la sentenza n. 1209 del 22 gennaio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, ha chiarito quali sono le caratteristiche idonee a definire un atto emulativo ex art. 833 c.c. e, in particolare, se possa essere definita tale la pretesa del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima.

Nel caso di specie, un Condominio aveva infatti disposto con delibera – poi dichiarata nulla – la disattivazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Tutti i condomini, nelle more del giudizio, si erano dotati di impianti autonomi di riscaldamento ad eccezione di una condomina, la quale chiedeva il ripristino dell’impianto centralizzato. Il Condominio si costituiva, eccependo l’intento esclusivamente emulativo dell’azione ex adverso intrapresa.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di accoglimento del giudice di prime cure, riteneva la pretesa azionata quale abuso del diritto, potendo la condomina trovare legittimo ristoro nella tutela risarcitoria a seguito di predisposizione di un impianto autonomo unifamiliare. Vi sarebbe stata inoltre sproporzione fra l’utile conseguibile dall’attrice con il ripristino e quello imposto alla quasi totalità dei condomini, posto che la medesima avrebbe potuto dotarsi di impianto autonomo unifamiliare con adeguato ristoro per le spese al riguardo occorrenti, mentre sarebbe stato particolarmente oneroso per gli altri condomini ripristinare un impianto obsoleto e non il linea con le politiche di risparmio energetico e con le condizioni di sicurezza. La condomina proponeva perciò ricorso in Cassazione.

Come noto, ai sensi dell’art. 833 c.c., il proprietario non può compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

A tal riguardo, la Corte di legittimità, ha chiarito che la ratio di tale norma è quella di assicurare che l’esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall’ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano “in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui sono posti in essere, abbiano l’effetto di recare pregiudizio ad altri“. In sostanza, secondo la Corte di legittimità, l’atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sè idoneo ad arrecare danno a terzi.

Alla luce di tale ragionamento, non può pertanto ritenersi emulativo l’atto che comunque risponda a un interesse del proprietario, dovendo escludersi che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco ovvero formulare un giudizio di meritevolezza e di prevalenza fra l’interesse del proprietario e quello di terzi.

Ebbene, nel caso in esame, il diritto al ripristino dell’impianto di riscaldamento rispondeva all’utilità della condomina di potere usufruire di un servizio comune che era stato illegittimamente disattivato dall’assemblea dei condomini che, proprio in attuazione di tale illegittima delibera, si erano poi dotati di impianto autonomo. Inoltre, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere integrato l’abuso del diritto da parte dell’attrice, giacchè ha fondato tale statuizione su un inammissibile giudizio di proporzionalità fra l’utilità conseguibile dalla condomina e l’onerosità che ne sarebbe derivata ai condomini.

In conclusione, la Cassazione accoglieva dunque il ricorso della condomina, cassando con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello, e formulando il seguente principio di diritto:

“Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 c.c., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini – nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale ripristino, sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo”.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1209 del 22 gennaio 2016

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