L’art. 3 del D.lgs. 11.05.2018 n.63 che ha interamente modificato il comma 1 dell’art. 98 del C.P.I dispone che:
“1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».
Alla luce di quanto disposto, non tutte le informazioni sono tutelabili ma solamente quelle che hanno le caratteristiche previste dalla normativa in commento.
La tutela dei segreti commerciali: giurisprudenza
Come da costante giurisprudenza, è opportuno evidenziare che per segretezza delle informazioni “non occorre che esse siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale”, (Trib. Bologna 9/2/2010).
Il requisito della segretezza dell’informazione, quale conditio sine qua non, per la sua tutela giudiziale è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di merito, sul punto il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza dell’8.3.2006, ha affermato “non sussistere sottrazione di informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni sottratte siano segrete”.
Mentre, in riferimento al requisito del valore commerciale, va rilevato che lo stesso non deve intendersi nel senso che l’informazione riservata possieda un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.
Circa l’ultimo requisito, è necessario sottolineare che affinché le informazioni possano definirsi “segreto commerciale”, la normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela prevista dal Codice della proprietà intellettuale, un onere ben specifico consistente nell’adottare le misure di sicurezza idonee per mantenerlo segreto.
Sulla nozione di misure di sicurezza, (rilevato che un segreto che diviene di pubblico dominio perde ogni sua valenza giuridica e quindi economica), la giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che, deve intendersi, “sia una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.” (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008), tenuto conto della natura del segreto, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità aziendali ad esso connesso, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse in relazione alla sua divulgazione totale e/o parziale.
Dal punto di vista pratico, affinché’ il titolare di segreti commerciali possa ottenere la tutela degli stessi è necessario che lo stesso implementi un adeguato sistema di protezione, senza tralasciare minimamente l’informazione chiara e adeguata che dovrà essere fornita ai terzi che vengano in contatto con tutte le informazioni costituenti il segreto e/o parte di esso, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Doveri di protezione e responsabilità dell’amministratore
L’attività di protezione e/o segretazione del segreto industriale, nel contesto giuridico delineato assurge a rango di specifico dovere giuridico ricompreso nella fattispecie prevista dall’art. 2392 del Codice civile.
In altre parole, l’amministratore deve essere in grado di dimostrare di aver adempiuto ai doveri ad esso imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze per la salvaguardia del patrimonio aziendale, adottando un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione del segreto industriale, fondando la scelta delle misure da adottare su preventive analisi dei rischi, in modo positivo e proattivo.
L’amministratore dovrà, pertanto, implementare un sistema di secretazione improntandolo sulla base della prevenzione, sia dal punto di vista tecnologico che, delle metodologie e, soprattutto delle competenze, in modo che il sistema impresa sia in grado di percepire anticipatamente i pericoli futuri che possano pregiudicare il patrimonio aziendale; un vero e proprio programma di protezione del segreto che comporta obblighi più pregnanti e si sostanzi nella realizzazione di processi non occasionali ma sistematici e finalizzati al cd. Know how management, consapevole che la non concretezza e l’inefficienza delle policies costituirà fonte di responsabilità.
Il tutto, tenuto conto della natura del segreto, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità aziendali ad esso connesso, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse in relazione alla sua divulgazione totale e/o parziale, sull’assunto che un segreto che diviene di pubblico dominio perde ogni sua valenza giuridica e quindi economica.
Tenendo in debita considerazione che, ogni attività di controllo del suo operato, circa l’attività di protezione del segreto, sarà principalmente “ex post”, ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte e avverrà solo in caso di violazione.
L’innovazione dell’impianto giuridico è di sicuro rilievo, si passa così, dal rispetto formale della disposizione di legge alla fase di garantire il risultato dalla stessa.
Pertanto, sarà opportuno
- accertarsi che le persone chiave della struttura organizzativa siano consapevoli dell’impatto, in termini di danno che l’eventuale divulgazione del segreto avrà sull’azienda;
- mappare le aree di rischio, individuare quelle che saranno maggiormente interessate dai cambiamenti e i ruoli decisionali;
- interfacciarsi con nuove figure professionali e/o intervenire sulla contrattualistica;
- individuare e compiere qualsiasi attività si renda necessaria a scongiurare e/o a mitigare ogni rischio di divulgazione.
Conclusioni
Ogni omissione del dovere diligenza, in relazione alla omessa o incompleta protezione del segreto commerciale, in violazione degli obblighi generali richiesta dalla natura dell’incarico di amministratore di una società (“posizione di garanzia») nei confronti del bene protetto (segreto commerciale) che possa compromettere l’integrità e il valore del patrimonio sociale, Integrerà gli estremi di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, previsti dagli artt. 2392, 2394, 2476 del Cod. civ, nei confronti della società, dei soci e dei terzi, fatta eccezione ai casi, in cui l’amministratore, sia in grado di dare prova di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento e quanto occorso è stato frutto dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento ex art 1218 cod civ., prova che si renderà ulteriormente necessaria anche in sede penale, per attivare la tutela ex art.623 Cod. pen. in tema di Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Bibliografia
“Know How. Rivalutazione e patrimonializzazione del segreto commerciale. Un valore che non può andare perso.” Autore Eugenio Salvatore, Editore: Youcanprint, Pubblicazione: luglio 2020, EAN: 9788831685559, ISBN: 8831685554
Normativa
Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.130 del 07-06-2018), entrato in vigore il 22/06/2018, norma di Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.