Iscrizione a ruolo delle cause con gratuito patrocinio dopo la riforma

E’ possibile iscrivere a ruolo i processi civili in attesa del provvedimento COA di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, anche a seguito della novella normativa sul pagamento del contributo unificato di cui alla legge bilancio 2025. Lo chiarisce una Circolare del 24 aprile 2025 del Ministero della Giustizia. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

 

Il quesito

E’ stato chiesto alla Direzione Generale del Ministero della Giustizia se è possibile iscrivere a ruolo un procedimento civile in mancanza del pagamento del contributo unificato, col deposito della sola domanda di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, tuttavia senza che sia intervenuta la delibera del COA. Più in dettaglio, è stato richiesto se l’ufficio possa accettare il deposito degli atti e procedere all’iscrizione a ruolo della causa con la presentazione della sola istanza di ammissione al patrocinio depositata e protocollata presso il competente COA.

La normativa

Il T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) dispone che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile deve essere presentata dall’interessato al COA del luogo ove ha sede il magistrato competente a conoscere la causa (art. 124); il Consiglio dell’Ordine provvede sull’istanza entro 10 giorni dal deposito (art. 126).

La prassi

E’ stato riscontrato che non sempre il termine di 10 giorni è rispettato, con l’effetto che, sino a ora, l’iscrizione a ruolo del procedimento civile è stata effettuata allegando la sola istanza di ammissione al patrocinio, protocollata, con riserva di depositare il provvedimento di accoglimento della richiesta appena disponibile. Detta prassi risulta implicitamente confermata dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. DAG 103148.U del 14.07.2015.

Il riscontro

A fronte della novella normativa di cui alla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) gli uffici chiedono se detto modus operandi debba considerarsi ancora valido, tenuto conto dell’obbligatorietà del versamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 (o del minore importo previsto per specifici procedimenti), per l’iscrizione a ruolo dei processi civili (art. 14, comma 3.1, T.U.).

Per la Direzione generale, il diritto di accesso alla difesa, poiché costituzionalmente garantito (art. 24 Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con l’effetto che l’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti depositata e protocollata dal competente COA.

Pertanto, la Direzione generale Giustizia, con la circolare in disamina, ha ritenuto che gli uffici giudiziari debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili ove il Consiglio dell’ordine non abbia ancora deliberato sull’ammissione al patrocinio. Quindi, il legale dovrà allegare l’istanza di ammissione depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati; la cancelleria dovrà procedere all’apertura di un foglio notizie e, ove l’istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione delle spese annotate.

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