
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 4137/2025, si è pronunciata sull’equiparazione tra irreperibilità e distruzione del testamento olografo, fornendo chiarimenti in tema di onere della prova per il superamento della presunzione di revoca ex art. 684 c.c. Se vuoi approfondire l’argomento e avere un testo di riferimento per restare aggiornato anche sulle ultime novità introdotte in materia di successione ereditaria e donazione, ti consigliamo il “Manuale Pratico per la successione ereditaria e le donazioni”.
Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Il caso in esame
L’attore agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo del fratello con conseguente apertura della successione legittima a favore suo e della sorella. Il notaio, infatti, a seguito dello smarrimento del testamento originario, aveva pubblicato una fotocopia di quest’ultimo, recante su ogni pagina la dicitura “copia conforme all’originale” con la sottoscrizione del defunto. Tale documento, tuttavia, non presentava i requisiti richiesti dall’art. 602 c.c. per valere come testamento olografo.
I convenuti si costituivano in giudizio sostenendo che la pubblicazione aveva riguardato, oltre alla copia del testamento olografo, anche due codicilli in originale mai contestati dall’attore nella loro autenticità. Il giudice, inoltre, su richiesta dei convenuti, autorizzava la chiamata in causa del notaio ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale per lo smarrimento dell’originale del testamento olografo a lui fiduciariamente consegnato dal de cuius.
Il notaio riconosceva di avere provveduto a pubblicare, ai sensi dell’art. 620 c.c., la copia del testamento olografo consegnatagli in busta chiusa dalla convivente del defunto, unitamente ai due codicilli in originale che gli erano stati affidati in custodia dal de cuius.
Il Tribunale, raccolto l’interrogatorio formale ed espletata la prova testimoniale, rigettava le domande attoree ritenendo valido e non revocato il testamento olografo riferibile al de cuius, di contenuto identico alla copia fotostatica pubblicata dal notaio. La Corte d’Appello confermava tale decisione e l’attore presentava ricorso in Cassazione.
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Equiparazione tra irreperibilità e distruzione: presunzione di revoca
Il ricorrente censurava la decisione d’appello per aver ritenuto superata la presunzione di revoca del testamento olografo, nonostante il notaio avesse pubblicato una copia di quest’ultimo, a seguito dello smarrimento dell’originale.
L’art. 684 c.c., infatti, prevede che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo.
L’irreperibilità del testamento olografo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, giustifica la presunzione che il testatore l’abbia distrutto, con conseguente applicazione dell’art. 684 c.c. La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva ritenuto superata tale presunzione e, dunque, acquisita la prova della perdita fortuita dell’originale in virtù:
- della mancata contestazione della copia del testamento olografo oggetto di pubblicazione al posto dell’originale;
- dell’attestazione di conformità della copia all’originale da parte dello stesso defunto desunta dalle firme al medesimo attribuite sulla copia poi pubblicata e delle dichiarazioni rese dal notaio in sede di pubblicazione;
- dei codicilli autentici firmati del de cuius che al testamento olografo poi pubblicato in copia facevano solo generico riferimento;
- delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal notaio il quale sosteneva di aver ritirato, presso l’abitazione del defunto, l’originale del testamento del tutto conforme alla copia pubblicata e di averla inserita in una cartellina successivamente smarrita;
- delle testimonianze dei dipendenti dello studio notarile che, pur avendo assistito solo alla pubblicazione della copia, avevano confermato, in base a quanto dichiarato loro dal notaio-datore di lavoro, quanto dal medesimo riferito circa l’esistenza dell’originale del testamento e la conformità ad esso della fotocopia pubblicata.
Superamento della presunzione di revoca: onere della prova
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha ribadito i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 22191/2020:
- L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”.
- È possibile fornire prova contraria anche per presunzioni. Non è necessario dimostrare che il testamento esisteva alla morte del testatore (il che escluderebbe la revoca), ma basta provare che è scomparso prima per cause accidentali o per azione di un terzo, senza volontà revocatoria da parte del testatore.
- La prova contraria può consistere anche nell’evidenza che, pur avendo distrutto l’olografo, il testatore non intendeva privarlo di efficacia.
- Se si produce una copia informale del testamento, il mancato disconoscimento della sua conformità all’originale assume rilievo solo dopo aver superato la presunzione di revoca.
- Una volta superata la presunzione di revoca, si possono applicare al testamento le norme previste per i contratti dagli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c. È quindi ammessa qualsiasi prova, anche testimoniale e per presunzioni, a condizione che la scomparsa del documento non dipenda da chi chiede di ricostruirlo.
Applicazione dei principi al caso di specie
La Cassazione ha, innanzitutto, escluso il rilievo probatorio attribuito dalla Corte d’Appello alla mancata contestazione della copia del testamento. Tale circostanza, infatti, non basta a superare la presunzione di revoca ex art. 684 c.c.: l’assenza di contestazione potrebbe acquistare rilievo solo dopo che la parte interessata abbia fornito una prova contraria efficace.
La Corte, in secondo luogo, ha escluso che le firme del de cuius apposte sulle pagine della copia del testamento potessero dimostrare lo smarrimento dell’originale, rilevando che esse non erano state oggetto di verifica formale e che, in ogni caso, non potevano supplire ai requisiti essenziali dell’autografia e della data prescritti dalla legge. La Cassazione ha, inoltre, respinto la tesi secondo cui tali sottoscrizioni avrebbero potuto assumere il valore di un’attestazione pubblica di conformità, osservando che nemmeno il testatore può validamente certificare la corrispondenza tra originale e copia in mancanza del documento autentico.
Il Collego, in terzo luogo, ha ritenuto prive di efficacia probatoria le dichiarazioni rese dal notaio incaricato della pubblicazione, che aveva affermato di aver preso visione dell’originale del testamento nel 2005 e di averlo successivamente smarrito. Sebbene tali dichiarazioni potessero, in astratto, assumere valore confessorio rispetto all’azione risarcitoria per responsabilità professionale, non potevano essere considerate confessione in relazione alla domanda di nullità del testamento, alla quale il notaio era estraneo, non costituendo ammissioni di fatti a lui sfavorevoli.
La Corte ha, poi, considerato prive di valore probatorio le testimonianze dei dipendenti dello studio notarile, basate su quanto appreso dal notaio: si trattava infatti di deposizioni de relato, non supportate da elementi oggettivi.
La decisione della Corte
La Cassazione, dunque, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’Appello, ha ritenuto che nessuna delle prove addotte fosse sufficiente a superare la presunzione di revoca del testamento olografo non reperito. Pertanto, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi ha interesse alla sua conservazione l’onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non ebbe intenzione di revocarlo.
Tale prova può essere data con ogni mezzo: la Suprema Corte, tuttavia, ha escluso che, ai fini del superamento della presunzione di revoca, potessero assumere rilevanza le firme apposte dal de cuius sulle pagine della copia del testamento, le dichiarazioni di natura non confessoria rese dal notaio, le testimonianze de relato e l’assenza di contestazione della copia.
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4137/2025, ha ribadito un principio centrale in materia successoria: l’irreperibilità del testamento olografo è equiparabile alla sua distruzione e, come tale, fa scattare la presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c. Spetta a chi invoca l’efficacia del testamento dimostrare, con prove solide, che la scomparsa dell’originale non dipende da un atto revocatorio del testatore.