Intesa Cassazione/CNF: pubblicato il nuovo schema per la redazione dei ricorsi in Cassazione in materia civile e tributaria

In data 17 dicembre 2015, la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense hanno stipulato un protocollo d’intesa sulle regole per la redazione dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria. Tutte le indicazioni contenute nel seguente protocollo si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai controricorsi e alle memorie previste dall’art. 378 c.p.c.

E’ stato specificato inoltre che il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Ecco dunque come dovranno essere redatti i ricorsi in Cassazione secondo il nuovo schema individuato.

Note tecniche per la collazione del ricorso

Devono essere utilizzati fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).

Come già accennato, il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, ma è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

Parte ricorrente

Dovranno essere indicati per la parte ricorrente nell’ordine: Cognome e Nome / Denominazione sociale; Data e luogo di nascita / Legale rappresentante; Luogo di residenza / Sede sociale; Codice fiscale; Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax); Domicilio eletto; Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax).

Parte intimata

Per la parte intimata, dovranno essere indicati gli stessi dati illustrati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente.

Sentenza impugnata

Si dovranno indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato).

Oggetto del giudizio

Dovrà essere indicato un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

Valore della controversia

Va indicato il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

Sintesi dei motivi

Devono essere enunciati sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà inoltre essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

Svolgimento del processo

L’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

Motivi di impugnazione

In questa parte deve trovare spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

Conclusioni

In questa parte deve trovare spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc..

Documenti allegati

Dovranno essere elencati secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

Nota finale

Infine dovrà essere inserita tale specifica “Nota finale”: “Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense“.

Precisazioni importanti

Nel caso in cui per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.

Si ricorda nuovamente che la eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.

Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all’intestazione e all’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.

Il principio di autosufficienza

Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Tale principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

  • ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
  • nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce;
  • nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
  • siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Clicca qui per leggere il protocollo di intesa integrale.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

diciotto + otto =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.