
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6031/2025 (trovi il testo integrale dell’ordinanza qui), nell’ambito di una controversia in materia di sinistri stradali, ha chiarito se sia corretto detrarre dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico, l’indennizzo erogato dall’INPS a favore degli invalidi civili.
Consiglio: l’evoluzione normativa in materia di invalidità civile, inabilità e disabilità ha reso sempre più complessa la gestione delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Il “Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti” fornisce un supporto chiaro e aggiornato a tutti coloro che si occupano di diritto previdenziale e assistenziale.
Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti
Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile.
Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.
Numerose sono le novità della presente edizione:
• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025
• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti
• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari
• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale
• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025.
Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
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Rocchina Staiano, 2025, Maggioli Editore
52.00 €
49.40 €

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti
Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile.
Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.
Numerose sono le novità della presente edizione:
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• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti
• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari
• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale
• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025.
Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
Il caso
L’attore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale e chiedeva la condanna del conducente, del proprietario e dell’assicuratore convenuti.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dichiarando i due conducenti responsabili del sinistro in misura del 50 per cento ciascuno. Il giudice, inoltre, condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati, compensando le spese di lite.
La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado riducendo l’entità del risarcimento e riconduceva la responsabilità dell’incidente nella misura del 70 per cento a carico dell’attore e del 30 per cento a carico del convenuto.
La Corte territoriale, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, detraeva dal risarcimento l’indennizzo erogato dall’INPS a favore dell’attore. Quest’ultimo, avverso tale decisione, presentava ricorso in Cassazione.
Motivi di ricorso
Il ricorrente censurava la decisione della Corte d’Appello per aver decurtato, dal risarcimento, l’indennizzo erogato dall’INPS a titolo di pensione di inabilità civile e di assegno ordinario di invalidità civile.
Egli, in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna duplicazione risarcitoria.
Le prestazioni erogate dall’INPS non risarciscono il danno biologico, “ma unicamente un danno patrimoniale conseguente a una impossibilità, o ridotta possibilità, di produrre reddito”. Tale diversità escluderebbe che l’indennizzo INPS possa essere sottratto dal risarcimento complessivo del danno.
Il principio della compensatio lucri cum damno
La Suprema Corte ha, in primo luogo, evidenziato come l’istituto della compensatio lucri cum damno miri ad evitare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli sia stato sottratto a causa del fatto dannoso.
La compensatio lucri cum damno trova fondamento nell’art. 1223 c.c. Tale norma, richiamata dall’art. 2056 c.c., statuisce che il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
La responsabilità civile da fatto illecito ha natura “ripristinatoria” e mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nello stato antecedente al verificarsi del danno. Il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato (Cass. S.U., 22 maggio 2018, n. 12565).
Il giudice, pertanto, in sede di liquidazione, è tenuto a detrarre dal risarcimento gli eventuali vantaggi percepiti dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito.
L’indennizzo INPS va detratto dal risarcimento per danno biologico?
La Cassazione ha rilevato che, secondo le le Sezioni Unite (Cass. S.U., 22 maggio 2018, n. 12565), dall’ammontare del danno subito in una fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha anche chiarito che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili.
La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva ridotto l’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico. Nello specifico, aveva detratto l’importo della pensione di invalidità civile e dell’assegno ordinario ex art. 1 l. 222/1984, corrisposti dall’INPS al danneggiato.
L’indennizzo INPS, tuttavia, non può essere decurtato dall’importo liquidato per il risarcimento del danno biologico, attesa l’evidente diversità delle poste risarcitorie.
Le prestazioni dell’INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell’esistenza di un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l’INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute.
Il giudice, per evitare duplicazioni risarcitorie, può ridurre l’entità della somma liquidata solo qualora i vantaggi percepiti dal danneggiato siano finalizzati a ristorare il medesimo pregiudizio causato dal fatto illecito.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
L’INPS, in nessun caso, indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute e quindi, le somme erogate da tale ente non avrebbero potuto essere sottratte dalla liquidazione del danno biologico, che era l’unico danno riconosciuto a favore del ricorrente dai giudici di merito.
Peraltro, nel caso di specie, l’Ente previdenziale non avrebbe avuto alcun diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, perché il presupposto di tale istituto è che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi.
Conclusioni
L’ordinanza n. 6031/2025 offre un importante chiarimento in materia di risarcimento del danno biologico per sinistri stradali e applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
L’indennizzo erogato dall’INPS, a favore degli invalidi civili, non può essere decurtato dall’importo liquidato a titolo di danno biologico. Le somme riconosciute a sostegno del danneggiato, dall’ente previdenziale, mirano a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito a causa della perdita della capacità di lavoro: in nessun caso l’INPS indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute.
In tali circostanze, pertanto, non sussiste il rischio di duplicazioni risarcitorie.