Indennizzo diretto assicurazione: come funziona, requisiti e giurisprudenza

Ecco un approfondimento completo di giurisprudenza sull’indennizzo diretto, in particolare come funziona, quali sono i requisiti, chi può aderirvi e per quali sinistri è consentito.

 

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti per l’adesione
3. Il Gestore della Stanza di Compensazione
4. L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
5. Il servizio Aziendale Riferimento Convenzioni (SARC)
6. L’ambito di applicazione
7. La verifica delle coperture assicurative
8. L’accertamento del danno
9. La gestione del sinistro

Introduzione

La CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra le imprese assicurative in ordine all’organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, ai rimborsi tra le imprese che vi aderiscono ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ex artt. 141, 149, 150 Dlgs 209/2005 e del D.P.R. 254/2006.

L’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha emanato la CARD in applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 254/2006 che dà attuazione agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, con il quale viene introdotta la procedura di indennizzo diretto del danno a carico dell’impresa assicurativa del danneggiato nel sinistro.

Tale convenzione è composta di tre parti:

  • Normativa generale
  • Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
  • Convenzione Terzi Trasportati (CTT)

Ogni impresa aderente alla CARD assume la duplice veste di:

  • Gestionaria: quando si occupa della trattazione e della liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’impresa assicurativa del veicolo del responsabile civile.
  • Debitrice: quando è il proprio assicurato ad aver cagionato un danno e la pratica viene obbligatoriamente rinviata alla gestionaria. Infatti, la procedura del risarcimento diretto è riconosciuta come obbligatoria con la sottoscrizione di questa convenzione.

L’impresa gestionaria assume sia la rappresentanza stragiudiziale che processuale del sinistro. L’impresa assicurativa che si trova ad assumere la veste di debitrice conferisce alla gestionaria il potere di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro. Pertanto, si tratta di un mandato irrevocabile a compiere qualsiasi attività, compresa la nomina di avvocati, periti, arbitri.

Requisiti per l’adesione

L’adesione alla CARD è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi che abbiano deciso di aderire al sistema del risarcimento diretto.

Per poter aderire alla CARD è necessaria, innanzitutto, la richiesta di adesione al quale si aggiungono ulteriori adempimenti e condizioni:

  • Costituzione di una fideiussione bancaria a favore dell’ente gestore della stanza di compensazione;
  • Indicazione dei riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) operante per l’applicazione delle Convenzioni;
  • Attivazione dei flussi informatici necessari per comunicare con le altre imprese aderenti, con ANIA e l’ente gestore della stanza di compensazione;
  • Mandato alle gestionarie.

Il Gestore della Stanza di Compensazione (GSC)

Il GSC è delegato dalle imprese aderenti alla gestione della stanza di compensazione prevista sia dalla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) che dalla Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

È CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ad occuparsi della gestione della stanza di compensazione data la funzione pubblicistica svolta nel panorama assicurativo italiano.

Il GSC ha vari compiti:

  • Gestisce i rimborsi tramite le stanze di compensazione;
  • Verifica la costituzione e l’adeguamento delle fideiussioni bancarie cui sono tenete le compagnie aderenti e procede, in caso di irregolarità, alle opportune segnalazioni all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
  • Controlla la correttezza degli importi inviati in stanza sulla base di quanto previsto dal regolamento attuativo.

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Si tratta di un organismo fondato in Italia nel 1944 che rappresenta le compagnie assicurative operanti nel territorio italiano, favorendo il dialogo di queste con le principali istituzioni amministrative e politiche e che ha il compito di tutelare gli interessi delle imprese assicurative.

Gestisce gli elenchi delle imprese aderenti alle convenzioni e dei relativi SARC, effettua controlli posteriori alla stanza di compensazione circa il rispetto della normativa convenzionale con il potere di irrogare sanzioni e penalità in caso di irregolarità.

ANIA si serve del servizio CONCARD per il controllo delle pratiche gestite dalle imprese aderenti alla CID e alla CTT. Gli operatori del CONCARD sono esclusivamente collaborati dell’ANIA e non hanno alcun tipo di legame con le imprese aderenti.

L’obiettivo di tale servizio è quello di garantire il rispetto della normativa convenzionale.

Il Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni (SARC)

Le imprese aderenti devono rendere operativo un SARC che abbia determinate funzioni:

  • Rapporti con il GSC per le questioni riguardanti la stanza di compensazione;
  • Rapporti con ANIA sull’applicazione della normativa convenzionale;
  • Rapporti con le altre imprese aderenti sulla base di quanto previsto dalla normativa convenzionale.

L’ambito di applicazione

Le condizioni per l’applicabilità dell’indennizzo diretto sono le seguenti:

  • Deve esservi stato un urto tra due o più veicoli (fa eccezione il caso in cui i conducenti degli altri veicoli abbiano una loro responsabilità nel sinistro [1]);
  • I veicoli devono essere immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato di Città del Vaticano;
  • I veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
  • I veicoli devono essere assicurati con compagnie aderenti alla Convenzione CARD.

I danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:

  • I danni derivati al veicolo;
  • I danni alle cose trasportate sul veicolo che siano di proprietà del conducente o dell’assicurato;
  • Le lesioni micropermanenti (le lesioni alla persona inferiori al 9% di invalidità permanente) cagionate al solo conducente.

Pertanto non sono risarcibili i danni a cose trasportate sul veicolo di proprietà di terzi, i danni a cose esterne al veicolo, le lesioni a soggetti diversi dal conducente, le lesioni macropermanenti al conducente (cioè le lesioni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente).

La verifica delle coperture assicurative

Il rimborso in stanza di compensazione può essere richiesto a condizione che la Gestionaria abbia verificato la copertura assicurativa del veicolo ritenuto responsabile in tutto o in parte del sinistro. Tale verifica avviene sulla base dei dati indicati dall’assicurato (data del sinistro, targhe e compagnie assicurative dei veicoli coinvolti) e attraverso il Sistema Informatico integrato di Controlli auto (SIC). In assenza di tale adempimento, il pagamento effettuato dalla gestionaria non sarà ammissibile in stanza di compensazione.

La richiesta al SIC deve contenere:

  • Numero di targa dei veicoli della gestionaria e della debitrice;
  • Nome/codice di gestionaria e debitrice;
  • Data del sinistro;

L’assenza o l’errore evidente su una di queste informazioni non permette l’interrogazione al SIC per cui la richiesta sarà respinta.

La gestionaria invia la richiesta al SIC che vi provvede consultando il SITA (Sistema Informatico Targhe Assicurate), SIVI (Sistema Informatico Veicoli Immatricolati), SIVO (Sistema Informatico Veicoli Omologati) e, in alcuni casi, interpellando anche la debitrice.

Sulla base dei dati raccolti il SIC potrà confermare o meno l’esistenza della copertura assicurativa.

L’accertamento del danno

Ai fini della liquidazione del danno è necessaria un’idonea documentazione giustificativa che certifichi in modo incontrovertibile l’esistenza del danno (perizia, preventivo danni del carrozziere, foto ecc.)

Per la determinazione del quantum risarcibile, oltre ai danni effettivamente riportati dal veicolo, vanno presi in considerazione voci accessorie di danno: le spese di traino, la svalutazione del veicolo, il danno da fermo tecnico ecc.

Relativamente alle lesioni micropermanenti, queste devono essere accertate da una relazione medico-legale del fiduciario aziendale che, ai fini della formulazione dell’offerta nella fase stragiudiziale, prevale sulla valutazione di parte.

La gestione del sinistro

La pratica del sinistro viene gestita dalla compagnia assicurativa del danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile.

Gli atti di citazione indirizzati esclusivamente alla debitrice, dovranno essere da quest’ultima trasmessi alla Gestionaria per il tramite di uno specifico applicativo web.

La gestionaria è tenuta a costituirsi in giudizio, sulla base di un mandato irrevocabile di rappresentanza, in luogo della debitrice. Si tratta di un’ipotesi di sostituzione processuale.

La posizione della giurisprudenza in materia non è uniforme.

Bisogna partire dal presupposto per cui la Corte Costituzionale [2] ha sancito l’alternatività tra procedura ordinaria e indennizzo diretto. Pertanto, il danneggiato sarà libero di scegliere l’azione da esperire.

Il Tribunale di Torino [3] ha ritenuto non ammissibile l’intervento volontario dell’assicurazione del danneggiato, non sussistendo l’interesse ad agire [3] né tantomeno i presupposti per l’intervento volontario in giudizio [4]. La compagnia del danneggiato, difatti, non avrebbe alcun interesse giuridicamente rilevante alla soccombenza del proprio assistito. Nonostante tale intervento sia previsto dalla Convenzione CARD, l’adito giudicante ha sancito l’inopponibilità della stessa, trattandosi di un atto di natura privatistica che non può legittimare l’esercizio di diritti dinanzi all’Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme disciplinanti la materia.

Il Tribunale di Milano [6], invece, ha deciso in maniera diametralmente opposta, sostenendo l’ammissibilità dell’intervento della compagnia del danneggiato sulla base della figura della delegazione cumulativa [7]: si tratta di un intervento adesivo autonomo ritenuto ammissibile data l’esistenza di un rapporto di provvista tra assicuratore del responsabile e assicuratore del danneggiato; tale rapporto si fonda sulla convenzione CARD a cui devono aver aderito le due compagnie.

Orientamento conforme a quello del Tribunale di Milano è anche quello della Cassazione [8] che ha sancito l’ammissibilità di tale intervento.


[1] Cass. sent. 3146/2017

[2] Corte Cost. sent. 180/2009

[3] Trib. Torino sent. 389/2013

[4] Art. 100 c.p.c.

[5] Art. 105 c.p.c.

[6] Trib. Milano sent. 13052/2011

[7] Artt. 1268 ss. c.c.

[8] Cass. sent. 20408/2016

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