Impugnazione incidentale tardiva: analisi delle Sezioni unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8486 del 2024, hanno fornito un’interpretazione definitiva riguardo all’impugnazione incidentale tardiva: questo strumento permette alle parti di un processo di contestare l’appello precedentemente introdotto.

Corte di cassazione-sez. un. civ.-sent. n. 8486 del 28-03-2024

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La vicenda

La questione principale presentata alla Corte di Cassazione riguarda la decisione della Corte d’Appello, che ha accettato un appello incidentale presentato oltre il termine stabilito. La critica principale si basa sull’assunto che dall’appello incidentale non derivi alcun interesse ‘nuovo e autonomo’ che giustificherebbe il riconoscimento e l’accettazione dell’appello presentato in ritardo.

I motivi di ricorso

Leonessa Investimenti s.r.l., assuntrice del concordato fallimentare del fallimento Addventure s.p.a., presentava ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, contenente tre distinti motivi di ricorso:
Il primo motivo di ricorso ha contestato la violazione degli artt. 343, 334 e 100 c.p.c. della decisione della Corte d’appello che ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo, nonostante le modalità di proposizione non rispettassero i termini previsti dall’articolo 343, comma 1, c.p.c.
La società ricorrente ha sostenuto che la parte non avesse rispettato il termine previsto per  notificare l’atto di appello incidentale e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere considerata decaduta dal diritto di impugnazione.
ll secondo argomento del ricorso ha criticato la violazione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c. da parte della Corte distrettuale. È stata sollevata la questione della tardiva presentazione dell’appello incidentale che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere inoltrato mediante atto di citazione entro il tempo prescritto, non semplicemente depositato durante l’udienza. Tale distinzione tra il rispetto dei termini procedurali e la forma di presentazione dell’appello, come operata dalla Corte d’appello, è stata posta in dubbio, con l’enfasi sulla necessità che la notifica fosse eseguita entro il limite temporale fissato dall’articolo 343 c.p.c.
Infine, il terzo motivo di ricorso ha posto in discussione l’applicabilità dell’articolo 334 c.p.c. all’impugnazione incidentale tardiva, in particolare se considerato l’errore materiale commesso dalla Corte d’appello nel riferirsi a tale articolo anziché all’articolo 343 c.p.c. per la proposizione dell’appello incidentale. La società ricorrente ha sostenuto che l’articolo 334 c.p.c. non stabilisca termini per la proposizione dell’appello incidentale, ma si limita a regolarne la possibilità, evidenziando un’interpretazione erronea da parte della Corte d’appello che avrebbe portato all’ammissibilità indebita dell’appello incidentale tardivo.

Argomentazioni del controricorrente

Il controricorrente ha presentato diverse argomentazioni per difendere l’ammissibilità del proprio appello incidentale tardivo e sostenere l’interpretazione corretta delle norme procedurali civili adottate dalla Corte d’appello di Milano. In primo luogo, ha argomentato che il suo caso rientrasse del tutto nell’ambito di applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24627/2007, secondo il quale l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile per proteggere l’assetto di interessi che sarebbe stato accettato dal coobbligato solidale in assenza dell’impugnazione principale. Il controricorrente ha sostenuto che, analogamente a quanto stabilito in tale sentenza, l’appello incidentale da lui proposto ha l’obiettivo di tutelare la sua posizione in risposta all’appello principale proposto da un altro coobbligato, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione sia rivolta contro la parte originaria o contro un altro coobbligato.
Inoltre, il controricorrente ha ribadito il proprio specifico interesse all’impugnazione, derivante da un altro appello incidentale, sostenendo che l’accoglimento di quest’ultimo appello incidentale avrebbe comportato una modifica dell’assetto delle responsabilità solidali a suo svantaggio, giustificando la sua decisione di proporre un’appello incidentale tardivo. Tale interesse sarebbe stato per l’effetto un “nuovo e autonomo interesse ad impugnare”, scaturito proprio dall’impugnazione incidentale di un altro coobbligato, che ne ha legittimato l’uso previsto dall’art. 334 c.p.c.

L’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 2023

L’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 2023 della Corte di Cassazione ha ravvisato la necessità di risolvere un contrasto persistente nella giurisprudenza della Corte riguardo l’impugnazione incidentale tardiva, in particolare in relazione all’art. 334 c.p.c. e agli artt. 331 e 332 c.p.c. Questa necessità derivava dal contrasto giurisprudenziale sorto dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24627/2007, che avevano aperto a un’interpretazione estensiva dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche nei casi non espressamente contemplati dalla norma.
La questione centrale ha riguardato la valutazione dell’ammissibilità di un appello incidentale tardivo presentato come impugnazione adesiva contro la parte principale. Questo interesse all’impugnazione è emerso dall’appello principale, il quale, se accolto, avrebbe alterato l’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
L’ordinanza di rimessione ha sottolineato che, nonostante i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2007, si sono registrate, in avanti, sentenze contrastanti sul tema, evidenziando l’esigenza di chiarire la portata e le conseguenze applicative, soprattutto per quanto concerne la possibilità di esperire l’impugnazione incidentale tardiva in risposta a impugnazioni principali proposte da altri coobbligati solidali.
Inoltre, l’ordinanza ha considerato il problema se, una volta dichiarata inammissibile un’impugnazione incidentale tardiva proposta in risposta all’impugnazione principale, debba essere considerarata inammissibile una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in relazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.

Limiti oggettivi

Inizialmente, le Sezioni Unite, facendo riferimento a precedenti decisioni giuridiche, hanno affrontato con un’argomentazione dettagliata, i limiti oggettivi dell’impugnazione incidentale presentata in ritardo. In modo specifico, hanno adottato un’interpretazione più ampia rispetto alle precedenti più restrittive determinando che l’articolo 334 c.p.c. permetta di proporre un’impugnazione incidentale tardiva evitando le conseguenze del mancato rispetto del termine ordinario o della tacita accettazione.
In questo contesto, le Sezioni Unite hanno affermato che non vi sono limiti oggettivi all’applicazione dell’articolo 334 c.p.c., permettendo di impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche quelli autonomi rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. Tale approccio è stato concepito per dissuadere le parti dall’impugnazione e per favorire la definitiva composizione della lite. I giudici hanno sottolineato l’importanza dell’interesse ad impugnare che non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso che sorge dall’impugnazione altrui tendente a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno delineato un quadro in cui l’impugnazione incidentale tardiva possa essere esercitata liberamente contro qualsiasi parte della sentenza, promuovendo il cd. principio di flessibilità e ampliando significativamente i confini entro i quali può essere esercitato questo diritto processuale, a condizione che vi sia un effettivo interesse a impugnare derivante dall’impugnazione principale. Questa interpretazione si allontana  da una visione restrittiva che legava l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva ai capi di sentenza direttamente collegati o dipendenti da quelli oggetto dell’impugnazione principale.
Nell’ambito della e fattispecie delle obbligazioni solidali cosiddette “paritarie” o “a interesse comune“, le Sezioni Unite si hanno espresso la loro posizione sul tema della legittimazione attiva e passiva all’impugnazione incidentale tardiva, nonché sui limiti oggettivi di tale impugnazione.

  • Per quanto riguarda la legittimazione attiva all’impugnazione incidentale tardiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che ogni coobbligato solidale possiede la legittimazione ad agire, purché esista un “nuovo e autonomo interesse ad impugnare” derivante dall’impugnazione principale proposta da un altro coobbligato. Ciò implica che un coobbligato può proporre impugnazione incidentale tardiva non solo in risposta all’impugnazione principale rivolta contro egli ma anche in risposta a quella proposta da un altro coobbligato, qualora l’esito dell’impugnazione principale potrebbe alterare significativamente l’assetto dei loro interessi comuni o reciproci.
  • Riguardo la legittimazione passiva, le Sezioni Unite hanno sottolineato che l’impugnazione incidentale tardiva possa essere indirizzata non solo verso la parte che ha promosso l’impugnazione principale ma anche contro altri soggetti coinvolti nel rapporto di obbligazione solidale, ampliando così la portata della legittimazione passiva in questo specifico contesto.
  • Per quanto concerne i limiti oggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva, le Sezioni Unite hanno operato una distinzione significativa rispetto ai precedenti più restrittivi. È stato affermato che non vi sono limitazioni oggettive precise sull’ambito di applicazione dell’art. 334 c.p.c., il quale permette di impugnare qualsiasi aspetto della sentenza, anche quei capi che non sono direttamente collegati all’oggetto dell’impugnazione principale. Questo approccio riflette la volontà di offrire una tutela più ampia e flessibile agli interessi dei coobbligati solidali, consentendo loro di rispondere in modo più completo e adeguato alle sfide poste dall’evoluzione della lite in grado d’appello.

Le Sezioni Unite n. 24627 del 27 novembre 2007

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 24627 del 27 novembre 2007, hanno affrontato un contrasto giurisprudenziale relativo alla corretta interpretazione e all’applicazione dell’articolo 334 c.p.c., in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva nei casi di obbligazioni solidali. Tale contrasto si concentrava sulla possibilità per i coobbligati di avvalersi dell’impugnazione incidentale tardiva per contestare aspetti della sentenza che non erano stati direttamente oggetto dell’impugnazione principale, nonché sulla legittimazione di questi soggetti ad impugnare decisioni che interessavano altri coobbligati.
Queste precedenti Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva per la salvaguardia dell’interesse di una parte quando l’impugnazione principale, proposta da un altro soggetto come un altro coobbligato, ha posto in dubbio l’assetto di interessi definito dalla sentenza di primo grado, alla quale il coobbligato solidale aveva acconsentito.
Tale interpretazione ha ampliato l’ambito di applicazione dell’impugnazione incidentale tardiva, consentendo a tale forma di impugnazione di essere utilizzata non solo contro la parte che ha promosso l’impugnazione principale, ma anche in un contesto più ampio, in cui l’impugnazione incidentale tardiva può essere rivolta contro qualsiasi parte del rapporto giuridico oggetto della sentenza di primo grado. In questo modo, le Sezioni Unite del 2007 hanno mirato a garantire che tutti i coobbligati solidali avessero la possibilità di difendere i propri interessi nel corso del procedimento d’appello.
Con questa decisione, le Sezioni Unite hanno dunque fornito una soluzione al contrasto giurisprudenziale, stabilendo un principio di diritto che ha determinato l’importanza dell’interesse ad impugnare come criterio guida per determinare l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, indipendentemente dalla specifica natura del rapporto di obbligazione solidale tra le parti.

L’evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza successiva alla decisione delle Sezioni Unite n. 24627 del 27 novembre 2007 ha evidenziato che, nonostante l’intento dell’arresto del 2007 fosse quello di chiarire e uniformare l’approccio all’articolo 334 del c.p.c. per quanto concerne l’accettazione dell’impugnazione incidentale tardiva, si sono presentate interpretazioni e applicazioni divergenti nella prassi, generando nuovamente un contrasto.

I termini del dibattito vertevano sempre su:

  • la legittimazione attiva: un primo aspetto riguardava la legittimazione attiva all’impugnazione incidentale tardiva. Mentre la sentenza n. 24627/2007 aveva esplicitamente ampliato le possibilità per i coobbligati di avvalersi dell’impugnazione incidentale tardiva, nella giurisprudenza successiva si sono registrate interpretazioni che hanno posto limiti a tale estensione, soprattutto quando l’impugnazione incidentale tardiva veniva utilizzata in maniera ritenuta eccessivamente libera o distante dall’originale spirito della norma;
  • i limiti oggettivi dell’impugnazione: anche per quanto riguarda i limiti oggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva, si sono manifestate interpretazioni che hanno cercato di bilanciare l’intenzione di offrire una tutela ampia agli interessi dei coobbligati con la necessità di non trasformare l’appello in uno strumento di riesame per ogni aspetto della sentenza di primo grado. In alcuni casi, la giurisprudenza ha cercato di ridefinire i contorni entro cui l’impugnazione incidentale tardiva può essere considerata ammissibile, tentando di individuare un equilibrio tra le esigenze di giustizia e le implicazioni pratiche dell’allargamento dei suoi confini.

Inoltre, l’eliminazione dei limiti soggettivi, in particolare sotto il profilo della “legittimazione passiva” per l’impugnazione incidentale tardiva, operata dalle Sezioni Unite del 2007 della Corte di Cassazione ha innescato un dibattito nella dottrina tra i cd. sostenitori e coloro che invece guardavanoa sfavore tale eliminazione.

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Argomenti a favore sull’eliminazione dei limiti soggettivi:

  • Maggiore flessibilità processuale: una parte della dottrina ha accolto positivamente questa evoluzione, sostenendo che contribuisce a una maggiore flessibilità processuale. Si argomenta che permettere l’impugnazione incidentale tardiva contro soggetti diversi dall’impugnante principale facilita una più completa risoluzione delle controversie, consentendo alle parti di adeguare la loro strategia processuale in risposta agli sviluppi del procedimento.
  • Tutela dell’interesse giuridico: alcuni autori hanno sottolineato come questa apertura sia in linea con la necessità di tutelare adeguatamente l’interesse giuridico di tutte le parti coinvolte nel processo.

Argomenti a contrario dell’eliminazione dei limiti soggettivi:

  • Rischio di complicazioni processuali: una parte della dottrina, tuttavia, ha espresso preoccupazioni riguardo al potenziale effetto complicante che questa apertura potrebbe avere sul procedimento d’appello, temendo che l’eliminazione dei limiti soggettivi potesse portare a un aumento delle impugnazioni incidentali tardive;
  •  Equità processuale: alcuni autori hanno inoltre sollevato questioni di equità processuale, argomentando che l’ampia possibilità di rivolgere impugnazioni incidentali tardive contro varie parti avrebbe potuto svantaggiare alcuni soggetti meno preparati a rispondere a tali azioni, compromettendo il principio di parità delle armi nel processo.
  • Necessità di linee guida chiare: sia i sostenitori che i critici dell’eliminazione dei limiti soggettivi hanno concordato sulla necessità di linee guida chiare da parte della giurisprudenza e della dottrina per bilanciare la flessibilità processuale con la certezza del diritto.

Contrasto giurisprudenziale

Il principio di diritto formulato dalla sentenza n. 24627 delle Sezioni Unite del 27 novembre 2007, che chiariva la fattibilità dell’impugnazione incidentale tardiva e offriva un’interpretazione ampia dell’articolo 334 c.p.c., è stato largamente confermato e adottato nelle successive sentenze della Corte di Cassazione.
Nonostante questa tendenza dominante, alcune decisioni successive hanno adottato un’interpretazione più limitata del principio.
All’orientamento giurisprudenziale adesivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007 si è contrapposto un altro orientamento, il quale ha interpretato più restrittivamente le condizioni di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva. Questoorientamento contrastante ha sostenuto che l’ampia applicabilità concessa dall’interpretazione della sentenza n. 24627/2007 dovrebbe essere limitata per evitare conseguenze procedurali indesiderate quali l’allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie e la certezza del diritto.
Secondo questa prospettiva alternativa, l’impugnazione incidentale tardiva dovrebbe essere consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e cioè quando sussista un legame diretto tra l’oggetto dell’impugnazione principale e quello dell’impugnazione incidentale. In altre parole, questo orientamento ha proposto di circoscrivere l’uso dell’impugnazione incidentale tardiva ai casi in cui l’interesse a impugnare emerga in modo diretto e immediato dalla sentenza di primo grado.
In sintesi, questo approccio ha promosso un’esegesi della legge rispettosa dei principi di economia processuale e di giustizia del caso concreto.

Le cause scindibili secondo l’art. 332 del c.p.c.

I giudici di legittimità hanno proseguito le argomentazioni per ciò che riguarda l’ambito delle controversie che implicano la presenza di obbligazioni solidali con interessi comuni, trattate come cause “scindibili” secondo l’art. 332 del c.p.c.
In particolare, quando più coobbligati sono responsabili verso un terzo per lo stesso debito e uno di essi effettua il pagamento, liberando gli altri, il quadro giuridico subisce una complicazione. Durante il processo, i coobbligati possono avere interessi differenziati a causa della loro responsabilità congiunta, e questi interessi possono diventare più evidenti o subire mutamenti in seguito a un’impugnazione principale avanzata da uno di loro.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007 ha allargato le opzioni per i coobbligati di difendere i propri interessi specifici tramite l’impugnazione incidentale tardiva in queste cause “scindibili”. Tuttavia, il punto nevralgico rimane sempre l’equilibrio tra la protezione degli interessi individuali dei coobbligati e l’efficienza del processo.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che in situazioni di regresso tra condebitori solidali, dove si cerca un rimborso basato sui rapporti interni, la scindibilità prevista dall’art. 332 c.p.c. non è sempre applicabile. L’esito di un’azione principale contro il creditore può incidere direttamente sull’azione di regresso, rendendo le due cause interdipendenti.
Pertanto, la scindibilità delle cause si rivela inadatta in queste circostanze, poiché le decisioni nell’azione principale hanno un impatto diretto e significativo sulle possibilità di regresso tra i coobbligati, indicando un’intrecciata interrelazione che deve essere attentamente gestita dalla giustizia.”
Nell’analizzare il rapporto tra obbligazione solidale “paritaria” e impugnazione incidentale tardiva, emergono due interrogativi fondamentali che richiedono un approfondimento. In primo luogo, si pone la questione della legittimazione attiva per impugnare una sentenza di condanna in solido in via incidentale tardiva da parte di chi è risultato soccombente. In secondo luogo, occorre stabilire contro chi può essere proposta tale impugnazione, coinvolgendo il profilo della legittimazione passiva.
In primo luogo, la facoltà di proporre un’impugnazione incidentale tardiva, attribuita dall’art. 334 c.p.c., non preclude al coobbligato, al quale è stata notificata l’impugnazione principale e che non ha agito di conseguenza, il diritto di intervenire nel processo, soprattutto in contesti complessi legati a un’obbligazione comune avente la stessa finalità. In tali situazioni, il coobbligato che non ha inizialmente impugnato ha un interesse specifico che giustifica il suo intervento tardivo.
Questo interesse si concretizza nel rischio che il coobbligato inattivo possa essere pregiudicato, se la sentenza contestata dall’impugnazione principale venisse modificata, influenzando negativamente il suo diritto di regresso verso il coobbligato che ha beneficiato della riforma.
In definitiva, l’impugnazione incidentale tardiva emerge come strumento per assicurare che l’obbligazione solidale sia trattata uniformemente nella fase di regresso, consentendo un giusto equilibrio dell’obbligazione. Questo tipo di impugnazione, che segue la logica di un’adesione al mezzo impugnatorio già attivato, è un meccanismo pensato per consolidare i diritti sostanziali del coobbligato, assicurando la protezione effettiva dei suoi interessi e una maggiore omogeneità nelle decisioni giudiziarie.

Argomentazioni della Corte

In sintesi, l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007 ha posto un importante precedente nelle cause scindibili connesse alle obbligazioni solidali: seguendo questo principio, l’interesse a contestare una sentenza è condizionato dal risultato di primo grado attraverso un appello principale proposto da un coobbligato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito un punto fondamentale: non ci sono motivi validi per rivedere l’approccio consolidato sull’impugnazione incidentale tardiva. La coerenza e l’uniformità nell’interpretazione delle norme processuali sono essenziali per assicurare la giustizia equa, la prevedibilità delle procedure e l’efficienza del sistema giuridico.
La sentenza delle Sezioni Unite del 2007 continua a essere un punto di riferimento per l’applicazione delle leggi processuali, sostenendo un equilibrio tra la progressione del diritto e la necessità di mantenere coerenza e prevedibilità.
La questione principale è stata risolta affermando un principio chiaro: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche come reazione adesiva verso la parte che ha presentato l’impugnazione principale, quando l’interesse a impugnare deriva proprio da quella impugnazione principale.
La risposta al secondo motivo segue logicamente la prima: se il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2007 viene mantenuto, esso si applica anche quando l’interesse ad impugnare emerge in seguito a un’impugnazione incidentale tardiva, presentata mediante un atto di citazione autonomo.
Sulla terza questione, la Corte di Cassazione ha spiegato che il principio di preclusione dell’impugnazione non impedisce la proposizione di un secondo atto impugnatorio che, fino alla dichiarazione di inammissibilità, può sostituire il primo, libero da eventuali vizi e che può riferirsi a parti della sentenza diverse rispetto all’atto impugnatorio originario.

I principi di diritto

Le Sezioni Unite Civili hanno enunciato due principi:

Il primo principio stabilisce che è possibile presentare un’impugnazione incidentale tardiva, inclusa quella in forma adesiva contro la parte oggetto dell’impugnazione principale, espandendo in modo sostanziale le capacità delle parti nel processo di proteggere i propri diritti e  riconoscendo che il motivo per impugnare possa scaturire tanto dall’azione principale quanto da una successiva impugnazione incidentale;
Il secondo principio ha chiarito il concetto di esaurimento del diritto di impugnazione, specificando che la possibilità di presentare una nuova impugnazione resta aperta fino a che non si manifesti una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione precedente.

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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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