Immissioni sonore autostradali: prevalenza del diritto alla qualità della vita

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 631/2025 pubblicata il 10 gennaio 2025, ha stabilito un principio in materia di immissioni sonore provenienti da infrastrutture autostradali, respingendo il ricorso di una società autostradale contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova che l’aveva condannata al risarcimento di una somma ingente di denaro per il deprezzamento di un immobile.

Corte di Cassazione – Sez. III Civ.-ord. n. 631 del 10.01.2025

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Vicenda giuridica

La vicenda processuale trae origine dalla causa intentata dai proprietari di un fabbricato situato in prossimità di un’autostrada, i quali lamentavano immissioni sonore e gas di scarico ritenute superiori alla normale tollerabilità secondo il criterio dell’articolo 844 del Codice Civile. Gli attori avevano inizialmente richiesto sia l’installazione di barriere fonoassorbenti che il risarcimento dei danni biologici, esistenziali e morali, oltre al deprezzamento dell’immobile.

Il Tribunale di Savona, con una prima sentenza non definitiva, aveva accertato il superamento delle soglie di tollerabilità del rumore previsto dal D.P.R. n. 142/2004, seppur “in misura non rilevante”, ordinando la realizzazione di una barriera fonoassorbente. Con la successiva sentenza definitiva, aveva riconosciuto solo il danno esistenziale per il minore godimento dell’immobile, escludendo il danno biologico e il deprezzamento del bene.

La Corte d’Appello di Genova aveva poi parzialmente accolto l’appello, ritenendo intollerabili le immissioni e, considerato che le misure di mitigazione richieste presentavano “enormi problemi tecnici di attuazione” e non sarebbero state risolutive, aveva condannato la società autostradale al risarcimento del danno da deprezzamento dell’immobile.

I motivi di ricorso

Davanti alla Suprema Corte, la società autostradale ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter della Legge 13/09, sostenendo che al caso andasse applicata esclusivamente la normativa pubblicistica sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal D.P.R. 142/2004. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui la differenziazione tra tutela civilistica e amministrativa mantiene piena attualità.

Ragionamento della Corte di Cassazionee

La Corte ha ribadito che la normativa pubblicistica non può avere portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., sottolineando come debba sempre prevalere, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

Con il secondo motivo, la società contestava il criterio di determinazione del danno, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente equiparato il caso a una fattispecie espropriativa e pronunciato ultra petita. Anche questo motivo è stato respinto: la Cassazione lo ha dichiarato in parte inammissibile per difetti formali del ricorso e in parte infondato nel merito.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la propria decisione, basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio che aveva stimato un dimezzamento del valore della proprietà a causa delle immissioni. La motivazione è stata ritenuta esistente e logicamente coerente, respingendo il tentativo della ricorrente di ottenere una rivalutazione del merito della controversia.

L’ordinanza ha quindi confermato integralmente la sentenza d’appello, condannando la società autostradale anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi di 200 euro e agli accessori di legge.

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Come difendersi dai rumori molesti

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Il volume esamina in modo approfondito e completo il tema dei rumori molesti, indagando le implicazioni sia civili che penali derivanti da emissioni acustiche oltre i limiti consentiti, dal contesto condominiale e i rapporti di vicinato alle responsabilità dei Comuni nella protezione dall’inquinamento acustico dopo la nota sentenza in cui la pubblica amministrazione è stata condannata a risarcire il cd. danno da movida (Cass. civ. n. 14209/2023).

L’opera si propone di fornire strumenti concreti per affrontare e gestire una problematica sempre più presente alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale: da Cass. pen. n. 2071/2024, che ritiene configurabile il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone quando alcuni soggetti si siano lamentati se le emissioni sono idonee a disturbare non solo un singolo individuo, ma un gruppo più ampio di residenti in diversi appartamenti dell’edificio, alla Cass. pen. n. 7717/2024, per cui la valutazione del disturbo causato dai rumori non si basa unicamente su misurazioni tecniche, ma anche sulla testimonianza di coloro che ne subiscono gli effetti.

Antonio Gerardo Diana
Giurista, esperto di diritto civile, processuale civile ed amministrativo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche monografiche e collettanee.

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Immissioni: consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale

La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento consolidato che, in materia di immissioni, privilegia la tutela della qualità della vita rispetto alle esigenze infrastrutturali e produttive. La Suprema Corte ha confermato che il rispetto dei limiti amministrativi non è sufficiente a escludere la responsabilità per immissioni intollerabili, dovendo sempre verificarsi in concreto l’impatto sulla vivibilità degli immobili interessati.

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