Con la sentenza n. 4884 dell’11.03.2015, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento del dipendente per il solo fatto di aver usato toni aspri nel corso di una discussione con il capo.
La domanda del dipendente era stata accolta dai giudici di merito. La società, tuttavia, proponeva ricorso in Cassazione. Nel merito, era stato accertato che il dipendente aveva solamente effettuato un mero scambio di opinioni con il superiore, caratterizzate dall’uso di toni più decisi ma non sufficienti a considerarla un’aggressione verbale. La Corte d’Appello aveva infatti rilevato “l’assenza di dolo specifico ossia dell’intenzione di mortificare il collega o di arrecare danno all’impresa datrice di lavoro”.
Secondo quanto statuito dalla Corte di legittimità, il licenziamento non è dunque giustificato in caso di “toni aspri” rivolti dal dipendente al suo superiore. Piuttosto, sarebbe stato necessario un atteggiamento ostile e provocatorio, tale da far dubitare legittimamente l’impresa dell’effettiva sussistenza del rapporto fiduciario tra datore e dipendente.
La Corte ha pertanto concluso con il rigetto del ricorso della società datrice.