La Cassazione ha nuovamente affrontato il problema del risarcimento del danno extracontrattuale nell’ambito dei rapporti familiari, con riferimento specifico al mancato mantenimento dei genitori e alla necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie, la figlia naturale aveva citato in giudizio il padre biologico, accusandolo di aver omesso i doveri genitoriali di assistenza ed istruzione, nonchè di non aver provveduto al suo mantenimento. La domanda veniva accolta in primo grado e, successivamente, parzialmente riformata in appello.
A tal riguardo la Cassazione, ribadendo un orientamento ormai consolidato in tema di sentenza dichiarativa della filiazione, ha ricordato che “l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio dal momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”. La sentenza dichiarativa della filiazione, infatti, produce i medesimi effetti del riconoscimento, generando anche l’obbligo, in capo al genitore, di assolvere “ai sensi dell’art. 261 c.c. tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello di mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c.”.
La Corte di legittimità chiarisce inoltre che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli “sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda”. L’obbligo di mantenimento del figlio grava interamente su ciascun genitore, a prescindere dall’effettivo adempimento di tale obbligo da parte dell’altro genitore. Pertanto, in caso di violazione di tale obbligo, si configurerà quello che autorevole giurisprudenza ha considerato “illecito endofamiliare”, con conseguente legittimazione al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana.
Dinanzi ad una violazione di diritti fondamentali della persona, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, è dunque giusto e lecito riconoscere pieno diritto al risarcimento del danno al figlio che ha visto violato il suo diritto all’istruzione, all’assistenza e al mantenimento da parte di uno o di entrambi i genitori. A tal proposito, la sentenza in questione conclude affermando che “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia – come accertato in sede di merito – integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall’altro, un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale […] e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
(Corte di Cassazione civile, Sesta Sezione, sentenza n. 3079 del 16 Febbraio 2015)