Il regime IVA degli accordi di mediazione – Commento alla Risposta dell’AdE n. 316/2025

Il trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di un accordo di mediazione rappresenta una tematica di notevole complessità, situandosi all’intersezione tra il diritto civile e la disciplina fiscale. La recente Risposta n. 316/2025 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) offre importanti chiarimenti sulla natura di tali pagamenti, distinguendo tra le somme versate a titolo di transazione per risolvere una lite e i corrispettivi dovuti per la detenzione di un immobile. La questione centrale risiede nell’individuazione della funzione economica dell’accordo: occorre stabilire se le somme costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi sinallagmatica o se abbiano natura risarcitoria. In questo contesto, assume un ruolo determinante la distinzione tra transazione conservativa e transazione novativa, la quale è capace di estinguere il rapporto precedente per costituire nuove e autonome situazioni giuridiche.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

La fattispecie analizzata riguarda una società slovena (ALFA) che aveva stipulato un contratto di locazione per un capannone in Italia con la società BETA. Il contratto originale prevedeva un canone esente da IVA, non avendo il locatore esercitato l’opzione per l’imponibilità. Tuttavia, poco dopo la stipula, la società locatrice BETA è stata dichiarata fallita. Nonostante il fallimento, il rapporto di detenzione dell’immobile è proseguito “di fatto” con la procedura concorsuale. A seguito dell’insorgere di controversie circa l’opponibilità del contratto originario alla procedura fallimentare e il regime IVA applicabile ai pagamenti, le parti sono approdate a un accordo di mediazione a novembre 2024. Tale accordo prevedeva:

  • Il riconoscimento esplicito del valore novativo dell’atto.
  • La cessazione definitiva del precedente contratto di locazione.
  • Il pagamento di una somma forfettaria (60.000 euro) per i canoni e le indennità pregresse.
  • Il rimborso di spese e utenze.
  • L’impegno della società a rilasciare l’immobile entro una certa data, a fronte della rinuncia del Fallimento ad agire immediatamente per lo sfratto.

L’istante chiedeva se tali somme dovessero considerarsi esenti da IVA, come nel contratto originale, o se il mutato contesto giuridico imponesse l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La natura giuridica dell’accordo: la transazione novativa

L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che l’accordo raggiunto in sede di mediazione produce gli stessi effetti giuridici di una transazione ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile. Nel caso specifico, le parti hanno espressamente qualificato l’accordo come “novativo”, manifestando la volontà di estinguere il precedente assetto di interessi per crearne uno nuovo.

Sul piano civilistico, la transazione è novativa quando sussistono due elementi fondamentali:

  1. Elemento oggettivo: una situazione di obiettiva incompatibilità tra il vecchio e il nuovo rapporto, tale per cui le obbligazioni assunte risultano diverse da quelle preesistenti.
  2. Elemento soggettivo: l’inequivoca volontà delle parti di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario (cosiddetto animus novandi).

Nell’accordo esaminato, le parti non si sono limitate a modificare il canone, ma hanno definito nuove condizioni di rilascio, rimborsi spese forfettari e, soprattutto, hanno dichiarato il contratto originario non opponibile al Fallimento. Questo “nuovo assetto” sposta l’analisi fiscale dal vecchio contratto alla funzione economica dell’accordo transattivo stesso.

Il trattamento IVA

Per determinare il regime IVA, l’Amministrazione Finanziaria verifica se le somme versate rappresentino il corrispettivo di una prestazione di servizi. Secondo la prassi consolidata, affinché vi sia rilevanza ai fini IVA, deve esistere un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. Nel caso di specie, l’Agenzia ravvisa tale nesso sinallagmatico:

  • Da un lato, la società ALFA si impegna a versare somme pregresse e rimborsi spese.
  • Dall’altro, il Fallimento accetta di risolvere le controversie e, soprattutto, rinuncia ad agire per il rilascio immediato del capannone sino al gennaio 2025.

Questa rinuncia costituisce una prestazione di servizi generica (“obblighi di fare, non fare o permettere”) soggetta a imposta. Tuttavia, l’aliquota e l’applicazione stessa dell’IVA dipendono dalla territorialità.

  • Se la società istante (slovena) è considerata un soggetto passivo stabilito in Italia, il Fallimento deve emettere fattura con IVA al 22 per cento.
  • Se la società non è stabilita in Italia, l’operazione è considerata “fuori campo IVA” per difetto del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA.

L’indennità di occupazione e il regime di esenzione

Un discorso distinto riguarda le somme pattuite per il periodo successivo alla firma dell’accordo (da novembre 2024 al rilascio effettivo). Queste somme, qualificate come indennità di occupazione, hanno una funzione continuativa legata al godimento dell’immobile. In questo caso, trattandosi di una prestazione relativa a un bene immobile situato in Italia, la territorialità è sempre italiana. Il regime naturale per la locazione (o occupazione) di fabbricati strumentali è l’esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8) del Decreto IVA. Tuttavia, il locatore (il Fallimento) ha la facoltà di optare per l’imponibilità nell’atto che disciplinerà i dettagli della detenzione. Senza tale opzione espressa, le somme rimangono esenti.

Conclusioni

La Risposta n. 316/2025 sottolinea come la mediazione non sia uno “scudo” per mantenere regimi fiscali preesistenti se l’accordo ha natura novativa. Quando le parti “azzerano” i rapporti passati, la natura dei versamenti viene ridefinita:

  1. Le somme versate per chiudere la lite e ottenere il differimento del rilascio sono considerate corrispettivi per una prestazione di servizi (con aliquota ordinaria al 22%, se territorialmente rilevante).
  2. Le somme versate per il protrarsi del godimento del bene seguono il regime tipico dei fabbricati (esenzione o imponibilità per opzione).

Questo chiarimento impone ai professionisti e ai curatori fallimentari una particolare attenzione nella redazione dei verbali di mediazione: la qualificazione di una somma come “risarcitoria” o “corrispettiva” non dipende dal nome utilizzato, ma dall’effettiva esistenza di un vantaggio economico concesso alla controparte in cambio del pagamento.

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