
Il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito è spesso oggetto di contestazioni in sede di verifica fiscale, specialmente quando la natura delle prestazioni rese viene riqualificata dall’Amministrazione Finanziaria. Il caso affrontato dalla Risposta n. 55/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla qui) riguarda la complessa gestione delle ritenute d’acconto versate dal sostituto “ora per allora” a seguito di un accertamento, e il conseguente diritto del sostituito di recuperare quanto già versato a titolo di imposta sul medesimo reddito.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
La fattispecie trae origine da una verifica condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società (sostituto d’imposta), la quale aveva inquadrato i servizi ricevuti come “consulenze e ricerche di mercato”, non soggette a ritenuta. Gli ispettori hanno tuttavia riqualificato tali prestazioni come “procacciamento d’affari”, riconducendole alla disciplina dell’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, che impone l’applicazione di una ritenuta sulle provvigioni.
A seguito della definizione del verbale di constatazione, il sostituto ha provveduto al versamento delle ritenute omesse, delle sanzioni e degli interessi. Tuttavia, i fornitori (sostituiti) avevano già dichiarato i compensi percepiti negli anni 2022 e 2023 al lordo delle ritenute, assolvendo le relative imposte.
Il versamento successivo delle ritenute da parte del cliente ha generato una situazione di doppia tassazione sul medesimo reddito: una volta versata come imposta diretta dai fornitori e una volta come ritenuta d’acconto dal cliente. L’interpello nasce dunque dall’esigenza di definire i tempi e le modalità con cui il sostituito possa far emergere il credito d’imposta derivante da queste ritenute “tardive”.
Il presupposto: corretta documentazione delle ritenute
L’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il presupposto per il recupero è la corretta documentazione del prelievo. Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di emettere le Certificazioni Uniche, che attestano le ritenute versate. Tali certificazioni, però, devono rispettare rigorosamente il principio di cassa.
Nella Risposta n. 55/2026 si precisa che, qualora i compensi siano stati erogati in diverse annualità, come nel caso esaminato, 2022 e 2023, il sostituto non può emettere una certificazione unica cumulativa nell’anno del versamento effettivo della ritenuta. Deve invece rettificare o emettere le CU relative agli anni in cui i compensi sono stati effettivamente percepiti dal fornitore.
Questa precisazione è centrale, perché assicura la simmetria tra il reddito dichiarato dal contribuente e la ritenuta ad esso riferibile, consentendo di ricostruire correttamente la base imponibile di ciascun esercizio.
La posizione della società in contabilità semplificata
Per l’istante, una società di persone in regime di contabilità semplificata, la percezione del reddito segue il criterio di cassa. Una volta ricevute le CU corrette per gli anni 2022 e 2023, la società non può limitarsi a indicare il credito nella prima dichiarazione utile.
Secondo l’Agenzia, è invece necessario attivare la procedura della dichiarazione integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.
Le dichiarazioni integrative della società e l’indicazione nel modello Redditi SP
In concreto, la società deve presentare i modelli Redditi SP integrativi per le annualità interessate. Le ritenute certificate devono essere indicate nel rigo RN2.
Trattandosi di una società di persone, tuttavia, tali ritenute non restano in capo alla società. In applicazione del principio di trasparenza, esse vengono imputate ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Si tratta di un passaggio essenziale, perché il credito nasce in capo alla società, ma si trasferisce ai soci, che sono i soggetti effettivamente incisi dalla tassazione sul reddito prodotto dalla compagine sociale.
Gli adempimenti successivi in capo ai soci
Il passaggio finale riguarda i singoli soci. Una volta ricevuta dalla società la quota di ritenute risultante dall’integrazione del modello SP, anche i soci devono presentare i modelli Redditi PF integrativi per il 2022 e il 2023.
L’indicazione delle ritenute nel quadro RH determina, per tali annualità, un minor debito oppure un maggior credito d’imposta.
Il limite all’utilizzo del credito nelle integrative ultrannuali
Poiché l’integrazione avviene oltre il termine della dichiarazione successiva, quindi in ipotesi di integrativa ultrannuale, l’Agenzia delle Entrate pone un limite temporale all’utilizzo del credito.
Secondo quanto chiarito, il credito derivante dall’integrazione può essere utilizzato in compensazione soltanto per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Ad esempio, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse nel corso del 2026, il credito non potrà essere utilizzato immediatamente, ma diventerà compensabile solo dal 2027.
Il monitoraggio del credito in dichiarazione
Questo meccanismo impone al contribuente un attento monitoraggio del flusso dei crediti. In particolare, essi devono essere riportati nel quadro DI del modello Redditi relativo all’anno di presentazione dell’integrativa, per poi confluire nel rigo RX1.
Se vuoi, posso anche trasformarlo in una versione più giornalistica o in una versione più tecnica da rivista fiscale.
Conclusioni
La Risposta n. 55/2026 conferma un orientamento di rigore formale: il recupero non è automatico né immediato. L’Amministrazione Finanziaria richiede che ogni tassello del mosaico (CU, dichiarazione della società, dichiarazione dei soci) sia perfettamente allineato all’annualità di percezione del reddito. Se da un lato questo garantisce la coerenza del sistema tributario, dall’altro impone al contribuente un onere gestionale e tempi di attesa significativi per rientrare in possesso di somme versate in eccedenza. La decisione ha il pregio di offrire una “mappa” chiara per risolvere i conflitti derivanti dalle riqualificazioni contrattuali, evitando che l’azione di recupero del fisco si trasformi in una sanzione impropria (la doppia tassazione) per il contribuente che ha agito in buona fede.










