Il rapporto tra legge e contratto collettivo quali fonti di diritto

in Giuricivile, 2021, 6 (ISSN 2532-201X)

Volendo risalire alle fonti da cui iniziare a trarre la legittimazione della derogabilità dei contratti collettivi dalla norma ordinaria, è doveroso innanzitutto considerare centrale l’assunto civilistico dettato dell’art.2113 c.c. A ben guardare, se ne trae ampia legittimazione (di pari cogenza e rango tra diverse fonti di norme), nondimeno se si leggono i disposti degli artt. 360 c.p.c. comma 3 e 829 c.p.c. (impugnabilità del lodo in controversie concernenti contratti collettivi di lavoro); sebbene chiari, questi non tracciano tuttavia inconfutabili e definiti argini ai limiti della capacità derogativa della norma ordinaria, ma ci offrono senz’altro spunti di conforto ad orientare una prima risposta alla trattazione de qua.

Il tema della inderogabilità del contratto collettivo è tornato più volte di stretta attualità nel dibattito della dottrina.

Va comunque sottolineato che, come già rilevava Giugni nel 1967, il contenuto del contratto collettivo di lavoro è uno strumento per la realizzazione dei “principi generali di tutela del lavoro, come sono resi espliciti dalla Costituzione” [1]. Questa (cfr. norma costituzionale) valorizza in modo determinante sia la tutela del lavoro, sia la funzione del contratto collettivo come strumento per garantire il raggiungimento di tale obiettivo pur senza desumere dalla sua lettura eloquenti aspetti di inderogabilità della fonte di contrattazione collettiva.

Analogo carattere è individuabile anche nell’ordinamento europeo (per quanto riguarda la protezione del lavoro), laddove il contratto collettivo è considerato sia come strumento di diretta produzione di fonti normative di livello europeo (artt. 154 e 155), sia come mezzo di implementazione, nei sistemi nazionali, delle direttive (art. 153 comma 3), oltre a svolgere funzioni ulteriori nell’ambito delle politiche sociali comunitarie [2].

Ne deriva dunque che e’orientamento pressochè unanime e comunque fortemente prevalente della dottrina stessa, considerare il contratto collettivo di lavoro fonte paritetica e dunque non gerarchicamente inferiore, alla norma ordinaria; tant’è che la regolamentazione  del contratto collettivo non può essere derogata da quest’ultima [3].

Diverso è il discorso dell’autonomia collettiva decentrata laddove come e’ dato sapere, e’ proprio il CCNL cornice, a contemplare la possibilità di deroga con ben precise disposizioni proprie del contratto di prossimità che non siamo qui  a riassumerne le note caratteristiche e condizioni.

Quindi come ribadito, l’autonomia del contratto, che nell’ordinamento intersindacale e’ presupposto dalle parti sociali convenute, viene assunto con tali profili anche dal sistema giuridico nazionale che gli riconosce nei rimandi della procedura, formalmente questo suo storico e riconosciuto “ruolo sociale” [4].

Parimenti, le funzioni di rinvio alla legge ordinaria contenuta nel contratto collettivo sono state attentamente considerate dalla dottrina [5]: anzitutto le disposizioni in analogia legis con le quali si impone l’osservanza del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi, considerati come «minimi» di disciplina [6], come le disposizioni che assumono la retribuzione come parametro di base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali [7].

In altre ipotesi, il contratto collettivo svolge una funzione «paralegislativa» perché è abilitato a consentire l’accesso a tipologie negoziali in aggiunta a quelle tassative previste dalla legge [8].

Del resto sono numerosissime le disposizioni di fonte prevalente (Id: superiore) che attribuiscono o derogano ai principi del CCNL  i compiti regolativi più svariati connessi alla disciplina  regolativa del rapporto di lavoro.

L’inderogabilità delle norme contrattuali si qualifica dunque nel contemplare integralmente l’osservanza del trattamento economico, nonchè la previsione dei precisi coefficienti contributivi legati alla retribuzione, qualifica e mansione dei singoli contratti collettivi di diverso livello o, ancora, ove questa prevede limiti massimi inderogabili in pejus alla qualificazione del rapporto,  come l’ orario settimanale di lavoro,  straordinario e via discorrendo, In definitiva, l’ampiezza e la rilevanza dei rinvii al contratto collettivo dimostra che il sistema giuridico, in forme assai più ampie di quanto Giugni già rilevava nel 1967, ha inteso riaffermare che il contratto è strumento di realizzazione dei principi generali di tutela del lavoro previsti dalla Costituzione e dall’ordinamento europeo, qualificando l’autonomia collettiva come atto di parte che promuove un obiettivo – la protezione dei lavoratori (art. 3, comma 2, Cost.) – che è considerato dall’ordinamento come interesse generale e meritevole di tutela, ed é necessariamente tutelato attraverso norme inderogabili che pone limiti al contratto di libero mercato [9]. L’inderogabilità, e’dunque,una caratteristica evincibile dalla serie di norme di legge fin qui citate che, nell’attribuire al contratto collettivo le funzioni analizzate, non solo riconoscono espressamente l’autonomia collettiva, ma di fatto stabiliscono che esso condivide la medesima natura inderogabile della legge.

I riferimenti in materia sono così numerosi, qualitativamente rilevanti ed in alcune ipotesi universali da escludere che il riconoscimento operato possa essere limitato soltanto alle situazioni in cui il contratto collettivo è espressamente menzionato dalla legge o da atti normativi ad hoc sovraordinati. Dunque, il problema dell’inderogabilità dell’autonomia collettiva è ormai positivamente risolto e non richiede l’utilizzazione di singole disposizioni come di cui all’art. 2113 c.c. Si è in presenza di una caratteristica dell’ordinamento lavoristico che, anche per la rilevanza costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme, diventa quidem un principio generale dell’ordinamento [10].

Si è sottolineato come “la dottrina dominante più recente ammette pacificamente che i principi generali(…)” quando vengono posti direttamente dal legislatore, possono esser utilizzati “..dall’interprete al fine di ricavarne in via deduttiva le norme di dettaglio mancanti(…)” [11]. Per cui, il principio espresso di inderogabilità contenuto nelle fonti normative consente – anche quando non vi è una regolazione diretta da parte della legge – di applicare la disciplina in tema di nullità parziale cosi come già anticipato, cui all’art. 360 c.p.c. (comma 3), con risultati del tutto analoghi alle situazioni in cui l’inderogabilità è positivamente riconosciuta da una disposizione specifica, come quelle da noi qui sommariamente esaminate. In questi casi, infatti, il giudice, sollecitato a decidere nei rapporti tra autonomia collettiva e individuale, in via interpretativa dedurrà dal principio espresso in una pluralità di fonti normative la «norma di dettaglio» che sancisce la inderogabilità peggiorativa a favore della deroga migliorativa. Pertanto il giudice chiamato e dirimere in base all’interpretazione autentica di predette fonti, potrà dunque, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. definire il giudizio (dichiarando invalida la clausola individuale peggiorativa o legittimando quella di miglior favore).

Infatti, le varie disposizioni che attribuiscono al contratto collettivo natura inderogabile possono quantomeno essere considerate come fondative di un principio generale «implicito» dell’ordinamento giuridico. Quest’ultimo infatti, pur non direttamente enunciato in formali disposizioni costituzionali o primarie, può,  come ampiamente rappresentato, con un processo induttivo, essere desunto dalle norme di dettaglio, con lo scopo «di costruire principi generali non espressi al fine di dedurne poi norme regolative di un casus omissis» [12].

Dunque concludendo questa disamina, non v’è dubbio che il contratto collettivo, pur in assenza di una disposizione espressa, deve essere considerato inderogabile in casus omissis per analogia implicita di richiamo anche alle innumerevoli fonti costituzionali e ordinarie che qualificano il contratto collettivo come inderogabile anche se mai menzionato in fattispecie, in forma perentoria per cui il giudicante deve ricavarlo per analogia della ratio legis. Il principio «implicito» infatti possiede la stessa autorità normativa di quello espresso e, sempre sul piano interpretativo, svolge la medesima funzione integrativa dell’ordinamento [13].


[1] Giugni, Lavoro legge contratti, La funzione giuridica del contratto di lavoro (1967), Il Mulino, Bologna, p. 151 ss.

[2] Le disposizioni indicate nel testo sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Su tali aspetti si rinvia, per tutti, a B. Caruso, A. Alaimo 2011, Il contratto collettivo nell’ordinamento dell’Unione europea, WP CSDLE “Massimo D’Antona. INT, 87, p. 1 ss p. 34 ss

[3] Pubblico Impiego e contrattazione collettiva:diritti e doveri delle parti contraenti di A.M.Basso su Altalex.com- Diritto del lavoro e della previdenza.

[4] D’Antona M. (1991), L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, DLRI, p. 214 ss. Davies P., Freedland M.

[5] F. Carnici M. Miscione (a cura di); Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al Disegno di legge delega, 2002, IPSOA, Milano, pag. 15 ss

[6] si veda ad esempio l’art. 118, c. 6, del d.lgs. n. 163/2006 in materiali appalti che impone all’appaltatore di «osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi..»: v. infra nel testo e nel § 5; l’art. 36 della legge  n. 300/1970 (che ha contenuto analogo alla disposizione del codice degli appalti pubblici); l’art. 36, comma 1, del d.lgs. 276/2003 sull’indennità di disponibilità nel lavoro intermittente (il quale prevede che essa «è stabilita dai contratti collettivi»); l’art. 10 della l. n. 30/2003 (che ha sostituito l’art. 3 del D.L. n. 71/1993, convertito nella l. n. 151/1993), che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi «all’integrale rispetto degli accordi e contratti» collettivi di diverso livello; l’art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006 che ha contenuto analogo;

[7] Art. 1, c. 1, della l. n. 338/1989, dove è previsto espressamente che il contratto individuale può costituire un parametro di riferimento superiore a quello collettivo, quale condizione di miglior favore;

[8] Come nel caso dell’art. 20, c. 3, lettera i, del d.lgs. n. 276/2003 sulla somministrazione a tempo indeterminato o dell’art. 34, c. 1, del d.lgs. 276/2003 sulla individuazione delle esigenze di carattere discontinuo od intermittente

[9] si veda Cataudella (2008), Contratto di lavoro e nullità parziale pp 80ss., Giuffré, Milano.

[10] Modugno F. (1991), Principi generali dell’ordinamento, EGT, XXIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, p. 1 ss.

[11] ibidem

[12] Pizzorusso A. (2011), Fonti del diritto, in Comm SB, Zanichelli – Foro Italiano, Bologna – Roma pp. 704

[13] cfr. Modugno, opera ibid, pp 58, dove testualmente: “(…) anche i principi limitati ad un istituto, ad una materia, ad un settore dell’ordinamento possono assurgere a principi generali, ogni volta che li si ritenga caratteristici di un modo di essere proprio dell’ordinamento complessivo”

Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Salerno, con 110 e lode. Dal 2005 docente di Discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti d'istruzione di II grado (MIUR). Dal 2004 al 2005 è stato consulente giuridico esterno in qualità di Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su chiamata del Sig. Ministro dell'Attuazione del Programma di Governo. Consulente del Lavoro e mediatore civile per concorso pubblico presso la Camera di Conciliazione della CCIAA Salerno dal 2014.

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