Il rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca alle Sezioni Unite

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., ord. 5/11/2018 n. 28084

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28084/2018 ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite per ottenere un chiarimento in merito alla dibattuta questione relativa al bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio.

In particolare si richiede di individuare degli univoci criteri di riferimento i quali consentano, agli operatori del diritto, di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia a sé relativa, diffusa in passato, non resti esposta e non sia divulgata a tempo indeterminato.

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Il caso in esame

Nel caso di specie il ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto all’oblio a causa della pubblicazione, nell’anno 2009, di un articolo giornalistico che lo riguarda. Precisamente esso rievoca il reato di omicidio familiare commesso dallo stesso nel 1982, per il quale ha già scontato la pena di dodici anni di reclusione.

Egli ritiene che sia stato violato l’articolo 2 della Costituzione volto a tutelare e garantire i diritti inviolabili del’uomo tra i quali è riconducibile il diritto all’oblio, nonché lamenta danni psicologici e patrimoniali considerato il lungo lasso di tempo intercorrente dalla commissione del fatto alla pubblicazione dell’articolo.

Tuttavia in primo e secondo grado i giudici di merito hanno respinto l’azione proposta dal ricorrente contro il giornalista e il quotidiano. Da un lato hanno motivato la decisione adducendo che non è possibile una ingerenza, da parte dei poteri pubblici sulla informazione giornalistica, che possa sostanziarsi in un controllo di meritevolezza potenzialmente in grado di incidere sulla libertà di comunicazione.

Dall’altro si sostiene che non vi sia stato nessuna rievocazione strumentale del delitto, nessuna violazione al principio della continenza delle espressioni. Orbene la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul tema, esamina con dovuta attenzione la normativa e la giurisprudenza susseguitasi al fine di comprendere se vi sia stato, nel caso di specie, violazione del diritto all’oblio. Persegue tale obiettivo soffermandosi sul diritto di cronaca che risulta essere collegato in “coppia dialettica” al diritto su menzionato.

Quadro normativo e giurisprudenziale nell’ordinamento interno e sovranazionale

La Corte  procede con la disamina del diritto di cronaca qualificandolo come un diritto pubblico soggettivo. Esso viene ricompreso in quello più ampio concernente la libera manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione. Pertanto consente al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti e notizie rilevanti ai fini sociali.

Tuttavia la pronuncia in commento precisa che, pur essendo un diritto fondamentale, esso non ha una estensione illimitata. Difatti la giurisprudenza ha individuato i presupposti in presenza dei quali il suo esercizio risulta legittimo ovvero: l’utilità sociale dell’informazione; la verità dei fatti esposti; la forma civile dell’esposizione dei fatti. Tali requisiti, secondo la Corte, sono rilevanti non solo nella fase iniziale di diffusione della notizia ma anche in quella di persistenza della stessa volta ad escludere l’antigiuridicità delle successive rievocazioni.

La Corte, inoltre, tende a precisare che il diritto in questione va distinto dal diritto di critica e dalla storia. Il primo consiste nell’espressione di una opinione che non può pretendersi obiettiva e asettica. La seconda ha ad oggetto dei fatti o comportamenti distanti nel tempo e nessuna storia raccontata  può essere del tutto imparziale. Delineato il diritto di cronaca nei termini di cui sopra la Corte effettua un excursus dei suoi precedenti e delinea il contenuto dell’altra posizione giuridica oggetto di bilanciamento ovvero il diritto all’oblio.

Occorre premettere che tale diritto tutela l’interesse del singolo all’anonimato e rileva nel momento in cui non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico. Detto ciò i giudici svolgono un approfondimento volto a definire l’operatività di tale diritto in tema di trasposizione on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche, di diffamazione a mezzo stampa, di trattamento dei dati personali. Nel primo caso la Corte ricorda che il diritto in esame non può essere considerato solo come diritto alla cancellazione dei dati ma anche come diritto volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento della vicenda. Nel secondo caso il diritto del soggetto, a pretendere che vicende passate non siano pubblicate, trova un limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse attuale alla loro diffusione.

Nella terza ipotesi la Corte richiama gli articoli 7 e 8 della ‘Carta di Nizza’ secondo cui l’interessato non può richiedere la cancellazione dei dati iscritti in pubblici registri nei casi in cui la conservazione dei dati sia prevista dalla legge. La Cassazione poi pone particolare attenzione verso una pronuncia significativa in tema, ossia l’ordinanza di Cassazione n. 6919/2018 che detta le linee direttrici da seguire nel bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio. In tale disamina si ricordano anche i principali precedenti della Corte di Giustizia ( sentenza C-131/2012, Google Spain) e della Corte EDU (sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania).

Dalle sentenze richiamate si evince che il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca solo se ricorrono determinati presupposti quali: il contributo della notizia a un dibattito di interesse pubblico; l’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia; l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; le modalità impiegate per dare l’informazione; la preventiva informazione circa la pubblicazione della notizia. Con la precisazione che l’accertamento di tali presupposti deve avvenire, necessariamente, alla luce di una valutazione delle specificità del caso concreto, che costituisce l’imprescindibile punto di partenza del bilanciamento tra interessi contrapposti. Tuttavia, secondo la Corte tale elenco potrebbe ridurre i casi di prevalenza  del diritto all’oblio con conseguente rischio di perdita di efficacia dello stesso.

Conclusioni della Corte

Dopo il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, la Corte, dà conto degli interventi normativi che si sono susseguiti e che hanno inciso profondamente sulla materia in esame. È inevitabile dunque il richiamo al Regolamento UE n. n. 2016/769 sulla protezione dei dati personali, da cui è derivata una profonda modifica anche del nostro Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003), ad opera del decreto legislativo n. 101/2018. Esso dedica al diritto all’oblio l’articolo 17 che individua i motivi in presenza dei quali è possibile chiedere la rimozione dei propri dati personali.

In essi rientrano tali fattispecie:

  • i casi in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (lett. a);
  • l’interessato si opponga al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento (lett. c);
  • i dati personali siano stati trattati illecitamente (lett. d).

Alla luce della crescente complessità del rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, la Corte, rimettendo gli atti al Primo Presidente, ritiene necessario un intervento delle Sezioni Unite che sia volto a individuare dei criteri inequivocabili di riferimento che consentano di risolvere le problematiche ampiamente esaminate dalla stessa.

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