Il nuovo pignoramento presso terzi dell’UNEP ex artt. 492 bis e 543 cpc

Come già approfondito in una precedente guida, con la Riforma Cartabia è stato introdotto un nuovo iter per la presentazione dell’istanza per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. Nella prassi sono recentemente sorti alcuni problemi pratici riguardanti i pignoramenti presso terzi effettuati direttamente dall’UNEP ai sensi degli artt. 492 bis e 543 co. VII c.p.c. e, in particolare, il rapporto tra la nuova disciplina e la normativa prevista per il pignoramento presso terzi tradizionale.

Chi deve provvedere all’iscrizione a ruolo del nuovo pignoramento presso terzi eseguito dall’UNEP? In che modo deve essere eseguita? Bisogna provvedere alla notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo e al deposito dell’atto notificato a pena di inefficacia anche in questa procedura? Come funziona la liquidazione dei compensi dell’Ufficiale Giudiziario?

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questo è un approfondimento sul rapporto tra il nuovo pignoramento presso terzi ex artt. 492 bis e 543 c.p.c. e il pignoramento presso terzi tradizionale ex art. 543 c.p.c. che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere nei dettagli il funzionamento di tale istituto recentemente introdotto.

Consiglio: Se vuoi approfondire le novità introdotte con la riforma Cartabia e avere la certezza di aver predisposto correttamente il tuo pignoramento, ti suggerisco di consultare:

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.

L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).

La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Leonarda D'Alonzo, 2024, Maggioli Editore
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Iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi eseguito dall’UNEP ex art. 492 bis c.p.c.

Una volta notificato il pignoramento presso terzi, l’Ufficiale Giudiziario restituisce il pignoramento notificato, il titolo esecutivo ed il precetto al procuratore costituito del creditore procedente. La restituzione può avvenire via PEC o con consegna cartacea.

Dalla data dell’avvenuta restituzione del pignoramento al procuratore del creditore procedente, dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente, inizia il decorso del termine per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, che come per la disciplina generale del pignoramento presso terzi è di 30 giorni.

Nel caso in cui siano stati notificati più pignoramenti presso terzi per il medesimo credito e contro il medesimo debitore, pur in presenza di una pluralità di terzi, si dovrà procedere all’iscrizione a ruolo di un’unica procedura esecutiva.

Sul punto, la Riforma Cartabia ha specificato che, al fine di verificare il rispetto dei termini i cui all’art. 481 c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore dovrà allegare alla nota d’iscrizione a ruolo anche:

  • la procura alle liti, il titolo e il precetto notificati;
  • l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata;
  • l’autorizzazione del presidente del tribunale (per il solo caso in cui ci si sia avvalsi della sospensione del termine di cui al terzo comma);
  • la comunicazione del verbale di cui al quarto comma (ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza).

Successivamente all’iscrizione a ruolo, anche per questa nuova procedura, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 497 c.p.c. e 501 c.p.c.: il creditore procedente dovrà quindi depositare entro 45 giorni (e non prima di 10 giorni) dalla data di notifica del pignoramento, a pena di inefficacia, anche l’istanza di fissazione dell’udienza e l’istanza di assegnazione delle somme. In caso di plurimi pignoramenti, per la decorrenza di tale termine dovrà considerarsi la data di perfezionamento dell’ultimo pignoramento notificato.

Il decreto di fissazione udienza e l’avviso di iscrizione a ruolo

A seguito dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, la cancelleria competente trasmetterà il fascicolo al G.E. che emetterà il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione del debitore.

La data di udienza verrà individuata nella prima utile destinata alle prime comparizioni, sulla base dei medesimi criteri già adottati da ciascun Giudice per i differimenti di quelle indicate nelle citazioni ex art. 543 c.p.c. In altre parole, i tempi di fissazione dell’udienza
effettiva per i pignoramenti introdotti direttamente dal creditore con citazione e per quelli introdotti dall’UNEP ex art. 492 bis c.p.c. sono di fatto i medesimi.

Il decreto verrà comunicato al creditore che dovrà provvederà alla sua notifica in copia conforme sia al debitore che al terzo pignorato (avendo cura, in seguito, di depositare nel fascicolo telematico le relative prove di avvenuta notifica). Poiché l’art. 543 ultimo comma c.p.c. non prevede espressamente un termine entro il quale eseguire la notifica del predetto decreto di fissazione di udienza, lo stesso è stato individuato in quello di dieci giorni prima dell’udienza (in analogia a quello previsto dal numero 4 dell’art. 543 comma 2 c.p.c. per la dichiarazione del terzo).

Naturalmente, trattandosi di pignoramento eseguito direttamente dall’Ufficiale Giudiziario, privo della citazione all’udienza eseguita dal creditore, nella procedura di cui all’art. 492 bis c.p.c. non è previsto l’obbligo per il creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura, ex art. 543, comma 5, c.p.c., entro la data di udienza indicata in citazione.

L’invito al terzo di rendere la dichiarazione

Nel decreto di fissazione udienza è contenuto anche l’invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c..

Questa è una delle principiali differenze rispetto alla procedura esecutiva presso terzi tradizionale: laddove il pignoramento presso terzi sia stato eseguito dall’Ufficiale Giudiziario a seguito del deposito dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c., il terzo non è tenuto a rendere la sua dichiarazione. La norma non prevede infatti che il verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario contenga anche l’avviso al terzo di rendere la dichiarazione.

L’avviso sarà invece contenuto nel decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice successivamente all’iscrizione a ruolo del pignoramento. Sul punto, è stata già affrontata l’evidente criticità emersa da tale situazione: con il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. da parte dell’Ufficiale giudiziario, il creditore si troverà infatti costretto a dover iscrivere a ruolo un pignoramento “al buio”, senza cioè avere la certezza che vi siano effettivamente beni validamente aggredibili.

Udienza di comparizione e liquidazione compensi all’UNEP

Alla prima udienza, il Giudice eseguirà le verifiche sulla sussistenza delle cause di improcedibilità e/o inefficacia relative alla fase introduttiva dell’esecuzione e le sottoporrà al contraddittorio delle parti in udienza o con rinvio interlocutorio. Seguirà il provvedimento e il contestuale decreto di liquidazione dei compensi spettanti all’UNEP ai sensi dell’art. 122 comma 4 DPR 122/1959.

Per le ipotesi di estinzione anticipata, la norma citata fa rinvio al comma 3 che, a sua volta, rinvia ai parametri previsti dal co. 2) lett. a), dimezzati. In tali ipotesi i compensi verranno dunque posti a carico del creditore procedente, salvo che si tratti di procedimenti “esenti”: in tale ultima ipotesi, l’Ufficio Giudiziario provvederà al recupero dei compensi liquidati in suo favore dal Giudice nei confronti del Ministero della Giustizia.

Il Giudice potrà altresì decidere di non emettere alcun decreto di liquidazione laddove, all’esito del rinvio interlocutorio, il creditore fornisca elementi tali da ritenere integrata l’ipotesi di infruttuosità dell’esecuzione prevista dall’art. 164 bis disp att. c.p.c. o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532 comma 2, terzo periodo c.p.c., 164 ter e 159 ter disp. att. c.p.c.), per le quali il suddetto art. 122 esclude espressamente la liquidazione dei compensi.

Si precisa che la liquidazione dei compensi spettanti all’Ufficio Giudiziario è prevista anche in caso di rinuncia ex art. 629 c.p.c., di mancato deposito dell’istanza di assegnazione dopo l’iscrizione a ruolo e di estinzione ex art. 631 c.p.c., previo provvedimento interlocutorio che consenta al creditore di fornire – ove sussistano – i già menzionati elementi tali da escludere la liquidazione dei compensi.

Il calcolo dei compensi liquidati in favore dell’UNEP

Nel caso in cui venga emessa l’ordinanza di assegnazione, i compensi in favore dell’Ufficiale Giudiziario saranno liquidati ai sensi dell’art. 122, co. 2, 3 e 4, DPR 122/1959 che prevede una serie di percentuali, calcolate in base all’importo pignorato, che devono essere applicate sulle somme assegnate o sul ricavato dalla vendita dei beni, così da determinare il quantum da corrispondere all’Ufficiale Giudiziario a titolo di compenso (fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 previsto dal citato art. 122).

Va chiarito che i compensi in questione sono considerati come spese della procedura e computati nell’ordinanza di assegnazione delle somme quali spese in prededuzione a carico del terzo: saranno perciò saldate prima di tutte le altre e il creditore vedrà i primi incassi solo dopo che le competenze dell’UNEP saranno soddisfatte.

Naturalmente, essendo tali spese collegate all’utile partecipazione del creditore alla distribuzione in quanto spese di esecuzione, il loro effettivo soddisfacimento (totale o parziale) sarà legato alla capienza del credito assegnato che, in caso di crediti futuri,
dipenderà dall’effettiva esigibilità del credito assegnato nel corso del tempo.

L’assenza di future preclusioni per il creditore

Da ultimo, si precisa che, come da linee guida vigenti nella maggior parte dei Tribunali, laddove il creditore non scelga i beni o i terzi da sottoporre ad esecuzione, la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento di cui all’art. 155 ter disp. att. c.p.c. non precluderà comunque la possibilità per il creditore di eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c.

Nella maggior parte dei Tribunali, sono state tuttavia diffuse delle linee guida che chiariscono che tale circostanza verrà comunque segnalata dall’UNEP, sicché – ove una procedura esecutiva presso terzi venga introdotta direttamente dal creditore dopo una ricerca ex art. 492 bis cpc, e si concluda con ordinanza di assegnazione – il compenso ex art. 122 spettante all’Ufficiale Giudiziario verrà ugualmente liquidato in prededuzione (ove non si tratti di procedimenti esenti).

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