Gli atti e le promesse unilaterali: il problema della tipicità e dell’idoneità ad essere fonti di obbligazioni

in Giuricivile, 2019, 7 (ISSN 2532-201X)

La categoria degli atti unilaterali trova un generale riferimento normativo all’art. 1324 c.c., che sottopone alle norme sui contratti, in quanto compatibili, gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

La categoria de qua, come rileva parte della dottrina[1], è tutt’altro che omogenea, e ciò è dovuto al fatto che la stessa è composta da una molteplicità di figure, comprendendo atti come: i) l’atto di fondazione, che è un atto di disposizione patrimoniale, avente la funzione di imprimere sulle cose un vincolo perpetuo di destinazione ad un dato scopo (effetto che nessun contratto è in grado di produrre); ii) promessa di pagamento e ricognizione di debito, i quali producono il limitato effetto di invertire l’onere della prova circa l’esistenza di un rapporto obbligatorio (art. 1988 c.c.). E trattasi di una categoria concettualmente più vasta della categoria del contratto, essendo l’art. 1324 c.c. ritenuto comunemente applicabile tanto alle dichiarazioni unilaterali di volontà (come gli atti unilaterali poc’anzi menzionati), quanto alle dichiarazioni di scienza e alle comunicazioni. In altri termini si estende per l’intera gamma degli atti giuridici, a differenza della categoria del contratto, limitata invece agli atti di volontà (bilaterali o plurilaterali).

La generale categoria degli atti unilaterali: inquadramento sistematico-normativo e classificazione

Gli atti unilaterali di volontà possono essere definiti e classificati in base all’art. 1321 c.c., in quanto talvolta la costituzione, regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale non richiede l’accordo di tutte le parti del rapporto da costituire, regolare o estinguere, ma promana da una dichiarazione unilaterale di una parte soltanto. Alla luce di tale considerazione tali atti possono essere così classificati:

a) atti unilaterali diretti a costituire rapporti giuridici patrimoniali.

La categoria comprende l’atto di fondazione, l’atto unilaterale costitutivo di ipoteca (art. 2821 c.c.), la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.). Secondo parte della dottrina può farvisi rientrare anche la procura (art. 1392 c.c.), che è un atto unilaterale attributivo del potere di rappresentanza, “anche se non può propriamente definirsi come costitutivo di un rapporto giuridico”[2];

b) atti unilaterali diretti a regolare rapporti giuridici patrimoniali.

Trattasi della categoria più ampia ed eterogenea, all’interno della quale si può distinguere tra:

b1) atti unilaterali attuativi di preesistenti rapporti già intercorrenti tra le parti: così le istruzioni del mandante al mandatario (art. 1711 c.c.);

b2) atti unilaterali dichiarativi di preesistenti rapporti già intervenuti tra le parti: tali sono la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), che presuppongono un precedente rapporto obbligatorio tra promittente e promissario ed hanno la funzione di farne presumere l’esistenza fino a prova contraria. Un loro omologo contrattuale è l’atipico contratto di accertamento, avente la funzione di eliminare l’incertezza relativa ad un preesistente rapporto inter partes;

b3) atti unilaterali modificativi di preesistenti rapporti tra le parti, come l’offerta di rettifica del contratto annullabile (art. 1432 c.c.), l’offerta di modificazione del contratto soggetto a rescissione (art. 1450 c.c.) o a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c. 3 c.c.);

b4) atti unilaterali con effetto sanante, come la convalida del contratto annullabile (art. 1444 c.c.) e la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator (art. 1399 c.c.);

c) atti unilaterali diretti a estinguere rapporti giuridici patrimoniali.

Nella categoria de qua rientrano il recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) e le equiparabili figure della revoca, della rinuncia, della disdetta, produttive dell’effetto estintivo di un rapporto contrattuale; vi rientra anche la remissione del debito, estintiva del rapporto obbligatorio (art. 1236 c.c.); la revoca della procura (art. 1396 c.c.).

In materia di atti unilaterali di volontà ha riscontro anche la distinzione tra contratti con effetti reali e contratti con effetti obbligatori, sebbene solo l’art. 1173 c.c. menziona, tra le fonti di obbligazioni, gli “atti”, oltre ai contratti, mentre l’art. 922 c.c. non li menziona fra i modi di acquisto della proprietà accanto ai contratti, pur facendo generico riferimento agli “altri modi stabiliti dalla legge”. Si può distinguere tra:

d) atti unilaterali produttivi di effetti reali.

Sono l’atto di fondazione, l’atto unilaterale di concessione dell’ipoteca ed inoltre gli atti di rinuncia, cui alludono gli art. 1350 n. 5 e 2643 n. 5, ossia la rinuncia alla proprietà del fondo servente nell’ipotesi di cui all’art. 1070, produttivo dell’acquisto della proprietà da parte del proprietario del fondo dominante, la rinuncia alla quota della cosa comune nelle ipotesi di cui agli art. 1104 c.c. e 882 c.c., la rinuncia del creditore all’ipoteca (art. 2878 n. 5 e 2879).

Secondo parte della dottrina[3] l’affrancazione del fondo enfiteutico non è invece atto unilaterale, sebbene sia atto di esercizio di un diritto potestativo (art. 971 c.c.): l’art. 1350 n. 6 fa riferimento ai contratti di affrancazione del fondo rustico, sicché la potestatività del diritto dell’enfiteuta comporta solo un obbligo a contrarre del concedente, e comporta l’applicazione dell’art. 2932 c.c. se il concedente rifiuta il contratto;

e) atti unilaterali produttivi di effetti obbligatori.

Sono le promesse unilaterali, di cui ci si occuperà in seguito.

Ulteriori figure di atti unilaterali non appaiono equiparabili, quoad effectum, al contratto, in quanto non diretti a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Sono atti per loro stessa natura unilaterali:

f) l’accettazione di eredità (art. 459 c.c.), la rinuncia all’eredità (art. 519 e ss.), la rinuncia al legato (art. 649 c.c. e ss); gli atti unilaterali di rifiuto, come il rifiuto del creditore all’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) o la dichiarazione del debitore di non volere profittare della remissione del debito (art. 1236 c.c.);

g) atti unilaterali di consenso al fatto giuridico altrui, come il consenso del proprietario all’occupazione delle res alicuius.

Altro criterio di classificazione degli atti unilaterali è quello che distingue tra atti unilaterali recettizi e non recettizi.

Recettizi sono gli atti unilaterali che producono effetti dal momento in cui sono portati a conoscenza della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.). Secondo la indiretta nozione che ne dà l’art. 1414 c. 3 c.c. sono gli atti destinati ad una persona determinata. Affinché possano produrre effetti devono essere portati a conoscenza del destinatario. Il momento della loro efficacia coincide di regola con quello della conoscenza da parte del destinatario, e di qui infine l’irrevocabilità dell’atto dopo tale momento.

Quanto al regime giuridico, per essi vale, come la proposta e l’accettazione contrattuale, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.: si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La norma de qua è stata applicata alla costituzione in mora, all’atto interruttivo della prescrizione, al recesso, muovendo dal principio della libera scelta del mezzo di conoscenza, purchè congruo allo scopo.

Non recettizi sono, per converso, gli atti unilaterali non rivolti a destinatario determinato e, di conseguenza, produttivi di effetti indipendentemente dalla loro comunicazione, come nel caso della promessa al pubblico. Per risolvere i casi dubbi si è suggerito il criterio che considera necessariamente recettizi gli atti unilaterali diretti a provocare effetti dannosi per altri: essi, per produrre tali effetti, non possono prescindere dalla comunicazione a coloro che sono destinati a subirli. Secondo parte della dottrina[4] il criterio non è pero sufficiente, giacché esistono atti unilaterali recettizi, come la remissione del debito, che non producono effetti dannosi per il destinatario. E quindi occorre far riferimento ad altri criteri, come quello suggerito dall’art. 1236 c.c.

Gli atti unilaterali: profili differenziali rispetto ai contratti e le rationes sottese alla tipicità

Da un punto di vista sistematico, mentre è ammessa la stipulazione di contratti atipici, la volontà unilaterale di un soggetto, non trova, invece, un analogo riconoscimento quale fonte di rapporti giuridici.

L’insegnamento tradizionale anzi contrappone al contratto, quale strumento generale dell’autonomia privata, flessibile nel tipo e negli effetti, e suscettibile di avere il più vario contenuto, la tipicità degli atti unilaterali ed in generale degli atti giuridici diversi dal contratto[5]. Ma più ampiamente occorre rilevare che tutti gli atti unilaterali provvisti di qualche effetto giuridico sono nominati, nel senso che la legge ne fa menzione.

Le rationes sottese a tale diversa configurazione sono differenti e forse non tutte rispondenti all’attuale assetto socio-economico. Tra quelle ancora oggi valide va qui rammentato il principio per cui al singolo non è consentito incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. Ma ragioni di tutela sussistono anche quando si tratti di attribuire effetti vantaggiosi: questi infatti possono creare obblighi giuridici o morali verso il disponente che il beneficiato potrebbe non voler assumere.

Un’altra importante ragione della diffidenza della legge avverso gli atti unilaterali va individuata nel rischio che, tramite le promesse unilaterali, si alteri la disciplina del contratto e le connesse garanzie apprestate dal sistema per assicurare una equilibrata distribuzione dei rischi e dei poteri delle parti. La disciplina del contratto infatti fa perno sul cd. sinallagma che lega le reciproche prestazioni di scambio. In caso di inadempimento a favore della parte non inadempiente sono previsti specifici rimedi. Prospettiva rimediale che verrebbe a mancare nel caso in cui due soggetti, in luogo della stipula di un contratto, si promettessero, l’uno verso l’altro, unilateralmente, una certa prestazione[6]. E questo perché in caso di promesse le due prestazioni non sarebbero collegate e logica implicazione è che, appunto, in mancanza di un collegamento, di un sinallagma, non sono invocabili i rimedi previsti per le ipotesi di inadempimento contrattuale. Alla luce di ciò si può sostenere che una eventuale generalizzazione delle promesse unilaterali porterebbe con sé il rischio di distorsioni del sistema e a forme di abuso da parte dei contraenti forti.

Un orientamento minoritario, più moderno, ritiene che l’autonomia privata può dar vita a nuove figure (atipiche) di atti unilaterali, purché, quando siano diretti a produrre effetti nella sfera giuridica di terzi, tali effetti consistano in un incremento del patrimonio del terzo, ed inoltre sia fatta la possibilità per quest’ultimo di rifiutare l’atto.

In sintesi un atto unilaterale può:

  • i) incidere solo sul suo autore: l’atto è ammesso a condizione che riguardi interessi disponibili (o costituisca legittimo esercizio di quelli indisponibili): es. rinunzia ad un diritto, accettazione di eredità, consenso ad un trattamento sanitario.
  • ii) incidere favorevolmente su altri: è ammissibile quando l’acquisto dipende dall’accettazione del beneficiario o questi possa rifiutare il vantaggio acquisito con effetto retroattivo: es. proposta irrevocabile, contratto a favore di terzi, remissione di un debito;
  • iii) incidere sfavorevolmente su altri: è ammissibile solo quando l’autore sia a ciò autorizzato dalla legge o da un precedente accordo tra le parti: es. diffida ad adempiere, recesso dal contratto, riscatto del prelazionario.

Alla luce delle considerazioni svolte, si sostiene comunemente che gli atti unilaterali sono tipici nel tipo e negli effetti.

Quanto al loro regime giuridico, va rilevato che per gli stessi manca una disciplina di carattere generale, e quindi agli stessi si applicano: i) le disposizioni dettate specificamente dalla legge per ciascuno di essi; ii) e in quanto compatibili, le norme che regolano i contratti (art. 1324). Con riferimento a tale ultima norma è evidente che non si applichino agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale tutte le norme sui contratti che presuppongono la struttura bilaterale del negozio (es. norme che disciplinano l’accordo).

Si è già fatto cenno in precedenza (par.1) al regime giuridico applicabile agli atti unilaterali recettizi, cui si rinvia.

Le promesse unilaterali quali fonti di obbligazioni. La prospettiva recente del superamento del principio di tipicità

Tra gli atti (negoziali) unilaterali rientrano le promesse unilaterali, definibili come dichiarazioni unilaterali di volontà, con le quali un soggetto promette una data prestazione a vantaggio di altri. L’intenzione è quella di vincolarsi immediatamente, per effetto della sola dichiarazione, senza che si renda necessaria l’accettazione del destinatario.

Le stesse sono disciplinate nel titolo IV, libro IV c.c., all’interno del quale vengono distinte 3 ipotesi: di esse tuttavia solo una costituisce fonte di obbligazioni, la promessa al pubblico. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito invece hanno efficacia esclusivamente probatoria.

Con riferimento al profilo della idoneità a essere fonte di obbligazioni, occorre rilevare il principio desumibile dall’art. 1987 c.c. per cui “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”. Da ciò la dottrina ne deduce, oltre al già menzionato principio della tipicità degli atti unilaterali, il concomitante principio della tipicità delle promesse unilaterali, per cui sarebbero ammissibili solo le figure considerate espressamente dalla legge e con gli effetti specificamente previsti.

Quanto alla natura giuridica, la promessa unilaterale, come emerge anche dalla Relazione al codice, è una sottospecie della categoria ben più ampia del negozio unilaterale ed è un negozio recettizio, con conseguente applicazione dell’art. 1334 c.c.

Problema particolarmente complesso è il rapporto tra la promessa unilaterale e l’ipotesi prevista dall’art. 1333 c.c., secondo cui il destinatario di una proposta che produca obbligazioni a carico del solo proponente può rifiutare la proposta stessa nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi; in mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Secondo parte della dottrina[7] la differenza tra i due istituti andrebbe ravvisata nella posizione del destinatario: nella promessa unilaterale esso è incerto, nella fattispecie di cui all’art. 1333 c.c. è certo.

Secondo la tesi prevalente[8], seguita anche dalla Relazione al codice, l’ipotesi di cui all’art 1333 c.c. va ricondotta al contratto. La differenza rileva nella misura in cui da un lato vi è un negozio unilaterale, impegnativo appena giunge a conoscenza del destinatario; dall’altro vi è un contratto, vincolante solo dopo la mancanza del rifiuto entro il termine.

Con particolare riferimento al problema della tipicità delle promesse unilaterali, la dottrina tradizionale e la giurisprudenza della Cassazione[9], sostengono che le stesse sono consentite solo nei pochi casi previsti dalla legge. Il fondamento di tale prospettazione è ricavata dal tessuto normativo. La ratio di tale limite viene ritrovato nel generale divieto di porre in essere negozi che producano effetti, anche se favorevoli, nella sfera patrimoniale del terzo senza il suo consenso: le eccezioni a tale regola possono essere previste esclusivamente dal legislatore.

Vi è anche chi ha rilevato[10] che lo sfavore del legislatore avverso l’istituto de quo si giustifica anche alla luce dell’ambiguità delle promesse unilaterali sotto il profilo causale, in quanto si afferma, se le stesse fossero ammesse senza limiti, sarebbero sempre consentiti negozi privi di causa.

La dottrina più moderna[11] ha ampliato l’ambito di operatività delle promesse unilaterali, sulla base della considerazione che si tratti di una tipicità afferente solo allo schema. Secondo tale prospettazione, il promittente avrebbe una certa libertà nel modellare il contenuto della promessa, a condizione che: i) lo schema non venga alterato; ii) si tratti comunque di interessi meritevoli di tutela. Nella prospettiva del superamento dell’atteggiamento restrittivo della dottrina tradizionale si sostiene inoltre che il dogma del necessario consenso e dell’intangibilità della sfera giuridica del terzo è ormai superato: si ritiene infatti che la possibilità di rifiuto tutela a sufficienza il terzo senza la necessità di un suo positivo consenso.

Secondo tale ultima tesi dunque l’art. 1987 c.c. si limiterebbe a sancire l’inammissibilità delle sole promesse unilaterali astratte, ma non sarebbe di ostacolo alla validità di promesse atipiche causali, dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.. Tale ultima norma sarebbe applicabile anche alle promesse stante il richiamo effettuato dall’art. 1324 c.c.

Promessa di pagamento e ricognizione di debito

Ricorre promessa di pagamento quando un soggetto promette ad un altro l’adempimento di una prestazione, in relazione ad un rapporto obbligatorio già nato o che potrà nascere. Si ha invece ricognizione di debito quando il debitore di un rapporto obbligatorio (cd. rapporto fondamentale) dichiara nei confronti del creditore di riconoscere l’esistenza del debito. Entrambe possono essere pure o titolate, a seconda che sia o meno richiamato il rapporto fondamentale.

In primo luogo si è affermato che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito rientrano nella categoria delle promesse unilaterali; tale opinione sembra confermata dallo stesso legislatore, che ha collocato l’art. 1988, relativo ai due istituti, nel titolo IV del libro IV, che si intitola per l’appunto, delle “promesse unilaterali”.

In dottrina e giurisprudenza si è tuttavia posto il problema del se promessa di pagamento e ricognizione di debito possano essere considerate fonti di obbligazioni. L’orientamento prevalente ne dubita, osservando che esse non creano effetti giuridici obbligatori, ma agiscono solo sul piano processuale. Si è in presenza di un’astrazione processuale, poiché il rapporto fondamentale deve sempre esistere, ma la sua esistenza, in seguito alla promessa o al riconoscimento, è presunta iuris tantum, dando così luogo ad un’inversione dell’onere della prova, ossia all’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o la invalidità o l’estinzione di detto rapporto. La dichiarazione dunque, non vale di per sé a costituire il rapporto obbligatorio, ma ne fa presumere l’esistenza fino a prova contraria, fermo restando che il dichiarante può offrire tale prova contraria e pertanto, sottrarsi al pagamento di ciò che ha promesso o all’adempimento del debito da lui riconosciuto.

E’ oggetto di discussione la natura giuridica della promessa di pagamento e della ricognizione di debito. Sebbene la giurisprudenza prevalente[12] ritiene che si tratti di negozi giuridici unilaterali aventi struttura di dichiarazione di volontà, di diverso avviso è parte della dottrina[13] che sostiene la natura non negoziale dei prefati istituti, ponendone in luce il carattere dichiarativo e latamente confessorio. Si afferma infatti che non deve ricorrere una specifica intenzione ricognitiva o promissoria, essendo sufficiente la volontarietà dell’atto, con la consapevolezza dell’esistenza del debito.

Quanto alla forma che devono rivestire la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, le opinioni sono molto variegate: secondo alcuni sarebbe sempre necessaria la forma scritta; per altri la forma richiesta varierebbe a seconda del rapporto fondamentale; per altri ancora gli atti contemplati dall’art. 1988 c.c. non sarebbero soggetti ad alcuna prescrizione formale.uanuanrto

Secondo la giurisprudenza[14], l’art. 1988 c.c. non trova applicazione per il riconoscimento dei diritti reali. Tale prospettazione è fondata sull’assenza di una previsione codicistica in tal senso e mira ad impedire la compromissione del sistema causale, alla base di ogni vicenda traslativa, che accompagnerebbe il conferimento di valore costitutivo al mero riconoscimento unilaterale dell’altrui titolarità di un diritto reale.

La promessa al pubblico

La promessa al pubblico è il negozio mediante il quale un soggetto si impegna pubblicamente a eseguire una certa prestazione a favore di chi si trovi in una certa situazione o compie una determinata azione. Si tratta di uno schema negoziale generico, che può essere applicato a regolamenti di interessi di vario tipo e causa. Si ritiene quindi che la promessa possa essere espressione dello spirito di liberalità del promittente o corrispondere ad un interesse patrimoniale di quest’ultimo. Si possono allora distinguere: promesse al pubblico a titolo oneroso, nelle quali la prestazione a carico del promittente è il corrispettivo di una prestazione in suo favore e promesse al pubblico a titolo gratuito. Queste ultime, a differenza della donazione, non richiedono la forma dell’atto pubblico.

La promessa al pubblico, da un punto di vista sistematico, rientra tra le fattispecie caratterizzate da indeterminabilità dei soggetti, così come: la donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie; il legato obbligatorio a favore di una persona che deve essere scelta dall’onerato o da un terzo.

La stessa inoltre, a differenza di promessa di pagamento e di ricognizione del debito, rientra tra le fonti di obbligazione.

Quanto alla natura giuridica, secondo la tesi prevalente, la promessa al pubblico è un negozio unilaterale, con la conseguenza che non occorre l’accettazione affinché diventi vincolante. Il compimento dell’azione richiesta non può essere considerato accettazione, poiché gli effetti della promessa al pubblico derivano dal maturare della situazione o dell’azione indicata nella promessa per volontà del promittente, mentre l’accettazione del destinatario non è irrilevante ai fini del perfezionamento della promessa.

Quanto all’oggetto, la promessa può avere come contenuto qualsiasi prestazione di natura patrimoniale e quindi, anche l’impegno di concludere un contratto. Non può invece avere un immediato effetto traslativo o costitutivo di diritti reali.

Il legislatore non ha posto alcun limite all’utilizzo dell’istituto de quo, con la sola esclusione della promessa di donazione pura, in quanto la stessa non verrebbe fatta né in vista del compimento di un’azione, né in considerazione di una determinata situazione, ed esulerebbe quindi dall’ambito dell’art. 1989 c.c. Al di là di tale marginale ipotesi le parti hanno pertanto la più ampia libertà di determinare il contenuto della promessa. La promessa al pubblico può dunque essere atipica quanto al contenuto.

Il vincolo per il promittente sorge dal momento in cui la promessa è resa pubblica, ai sensi del primo comma dell’art. 1989 c.c. Lo stesso consiste nel non poter revocare o modificare la promessa (salvo giusta causa: art. 1990 c.c.) prima del termine indicato nella stessa o del termine che risulta dalla natura o dallo scopo della promessa, oppure in mancanza del termine de quo, entro un anno dalla promessa. La possibilità di revoca è esclusa se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è stata già compiuta (art. 1990 c.2 c.c.).

Il ricorso alla promessa al pubblico in luogo di un normale contratto comporta indubbi vantaggi per il promittente, il quale non è tenuto ad eseguire la prestazione promessa  finché non gli venga comunicata la realizzazione del risultato richiesto o la verificazione della situazione prevista. Lo svantaggio rispetto alla conclusione di un contratto è di non potersi assicurare la prestazione richiesta, in quanto non sussiste alcun obbligo a carico dei destinatari della promessa, e di non poter ottenere il risarcimento dei danni in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’attività richiesta.

L’efficacia della promessa, come anticipato, è sottoposta ad un termine che, se non indicato dal promittente, o non risulta dalla natura o dallo scopo della promessa, è fissato in un anno. Tuttavia la proposta può essere revocata prima di tale momento (a condizione che la situazione prevista nella promessa non si sia verificata o l’azione non si sia compiuta) se sussiste una giusta causa.

Nelle promesse onerose il concetto di giusta causa si riferisce a circostanze sopravvenute, indipendenti dalla colpa del promittente che rendano irrealizzabile la finalità perseguita dal promittente o inutile la prestazione richiesta.

Nelle promesse gratuite invece, la giusta causa può consistere ad esempio in circostanze sopravvenute che comportino un aggravio eccessivo della prestazione per il promittente, poiché non può essere tenuto a sopportare sacrifici imprevisti colui che voleva solamente favorire altri.

Quanto ai requisiti della revoca della promessa occorre che: i) deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente; ii) se è fatta per giusta causa, libera il promittente e non consente, a chi abbia sostenuto spese per realizzare l’attività indicata nella promessa, di ottenere il rimborso; iii) se è effettuata senza giusta causa, consente alla controparte di ottenere il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Se l’azione prevista nella promessa è compiuta da più persone separatamente, o se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo comunica al promittente l’avveramento della situazione o il compimento della prestazione prevista, alla luce del criterio della prevenzione. Qualora quest’ultimo – che attribuisce la preferenza a chi per primo ha dato notizia al promittente – non possa operare, come nel caso della proclamazione contestuale, da parte della giuria, di più vincitori ex aequo, il giudice è tenuto ad individuare altri criteri alla luce del principio di buona fede. Nel caso in cui più persone abbiano collaborato al raggiungimento del risultato richiesto, la prestazione o il premio dovrà essere equamente ripartito tra tutti gli aventi diritto, in proporzione degli apporti di ciascuno.

Infine, è importante sottolineare la differenza tra la promessa al pubblico e l’offerta al pubblico. Con riferimento a quest’ultima, l’art. 1336 c.c. dispone che l’offerta, quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. Il criterio distintivo tra le due figure va individuato nel momento della nascita del vincolo. Nel caso di offerta infatti, il vincolo consegue solo ad un successivo atto di accettazione; nel caso di promessa invece, si è in presenza di un negozio unilaterale per cui l’obbligazione nasce a prescindere dalla comunicazione prevista dal comma 2 dell’art. 1989 c.c. Diretta implicazione di tale diversa natura giuridica è che, in caso di rifiuto, l’offerta cade, mentre la promessa unilaterale mantiene il proprio vigore e continua a obbligare il promittente anche nei confronti di chi, dopo aver rifiutato, compie l’azione o si trova in quella data situazione, secondo il disposto dell’art. 1989 c.c.


[1] F. Galgano, Le obbligazioni in generale, 2° edizione, 2011, pag. 157

[2] F. Galgano, op. ult. citata, pag. 158

[3] F. Galgano, op. ult. citata, pag. 159 e ss

[4] F.Galgano, op. ult. citata, pag. 168

[5] La tipicità caratterizza anche gli atti che influiscono sui rapporti personali e familiari (matrimonio). La disponibilità degli interessi in questo campo è sicuramente riconosciuta, ma incanalata in schemi prefissati. L’autonomia privata in materia familiare trova significativi spazi di estensione all’interno degli accordi destinati a regolare le situazioni di crisi del rapporto coniugale. Quanto al campo successorio, l’atto con cui si può disporre dei propri beni a causa di morte è il testamento, che costituisce un atto tipico; si distingue però un contenuto tipico del testamento (istituzione di erede, legato, onere) e un contenuto atipico, cioè una serie di determinazioni che escono dalla funzione propria del testamento:  esse hanno efficacia anche se l’atto manca di disposizioni di carattere patrimoniale (art. 587 c. 2 c.c.).

[6] Sebbene si è ritenuto che tramite la stipula di un contratto normativo le parti potrebbero stabilire che in futuro le obbligazioni saranno da loro assunte unilateralmente tramite promessa.

[7] Graziani, Le promesse unilaterali, in Tratt. Diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1999, pag. 657 e ss.

[8] Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, pag. 128

[9] Cass. sent. n. 2514/1952

[10] Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974

[11] Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, pag. 156 e ss.

[12] Cass. sent. n. 9530/2000

[13] Graziani, Le promesse unilaterali, pag. 681

[14] Cass. sent. n. 10238/2013

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