La giurisdizione ordinaria è competente per giudicare sull’obbligo del terzo riguardo all’espropriazione presso terzi, secondo gli artt. 548 e 549 c.p.c. Tale aspetto riguarda il rapporto obbligatorio tra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo.
Corte di Cassazione- Sez. Un. Civ- ord. n. 16125 dell’11-06-2024
La questione
L’oggetto della questione risiede nel fatto che la parte ricorrente ha sostenuto che il procedimento relativo al diritto del concessionario al rimborso o discarico delle quote inesigibili è disciplinato dalla legge, prima dagli artt. 74 ss. del d.P.R. n. 43 del 1988 e poi dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 113 del 1999, attribuendo la competenza della Corte dei Conti per dirimere la controversia.
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Motivo di ricorso
Il primo motivo per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite ha riguardato la presunta violazione degli artt. 74 ss. del d.P.R. n. 43 del 1988, e degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 113 del 1999, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.
Secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe utilizzato erroneamente questa normativa, focalizzandosi solo sull’onere della prova a carico del concessionario e ignorando che, alla fine della procedura, è previsto che il concessionario possa ricorrere al giudice contabile.
La parte ricorrente ha aggiunto che i consorzi di bonifica emettono tributi, in base ad una ricostruzione formulata dalle Sezioni Unite con sent. n. 8770 del 2016, e che la natura del consorzio non ostacola il ricorso alla giurisdizione contabile.
Le argomentazioni delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il motivo poiché la giurisdizione risulta appartenere al giudice ordinario. Considerato l’inizio del procedimento di espropriazione forzata, può farsi applicazione degli art. 548 e 549 c.p.c.: in particolare, le questioni di giurisdizione sono ammissibili nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, previsto dall’art. 548 c.p.c., poiché tale giudizio, pur promosso dal creditore sulla base di una propria legittimazione ad agire, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva.
Infatti, il procedimento può concludersi con una sentenza di accertamento dal duplice contenuto: da un lato, l’accertamento del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, che acquista autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto; dall’altro, l’accertamento dell’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso. In questo modo, i giudici delle Sezioni Unite hanno ammesso il superamento dell’orientamento precedente del 2002 che negava la configurabilità di questioni di giurisdizione ordinaria nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. L’accertamento del diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, secondo le disposizioni applicabili ratione temporis, acquista dunque autorità di cosa giudicata sostanziale, conferendo rilievo alla questione di giurisdizione.
Giurisdizione ordinaria
Il Consorzio di difesa , che ha presentato il ricorso, ha usato le leggi che regolano la riscossione delle imposte dirette, previste, all’inizio, dall’art. 10 della legge n. 185 del 1992 e poi dall’art. 127, comma 6, della l. n. 388 del 2000. Queste leggi sono state abolite dal d.lgs. n. 102 del 2004.
L’art. 12 del d.lgs. n. 102 del 2004 dice che la riscossione dei contributi consortili può avvenire tramite ruolo, secondo le leggi vigenti per i contributi non fiscali.
La Corte di Cassazione ha confermato questo diritto per i consorzi di difesa in diverse sentenze affermando che tale diritto può essere esercitato mediante ruolo. Tanto l’abrogata norma di cui all’art. 10, comma 1, della l. n. 185 del 1992, sia l’art. 11 del d.lgs. n. 102 del 2004 attribuiscono al consorzio di difesa personalità giuridica di diritto privato. La natura privatistica è determinante per escludere la giurisdizione della Corte dei Conti.
Tra l’altro anche Le Sezioni Unite Civili del 2023 hanno confermato questa posizione riguardante una controversia tra il consorzio irriguo di Chivasso e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nello specifico, la Corte ha stabilito che l’esazione dei canoni irrigui affidata all’ADER non conferisce all’Agenzia la qualifica di agente contabile, escludendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.
La giurisdizione contabile si applica solo al servizio di riscossione delle imposte o del denaro pubblico, condizioni che non sussistono nel caso del consorzio irriguo, data la natura privata dell’ente e del denaro in questione.
Conclusioni
Alla luce di tali considerazioni, l’esercizio del diritto di riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, secondo le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, non implica che la controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti. La natura giuridica privata del consorzio di difesa comporta che queste controversie non siano soggette alla giurisdizione contabile, diversamente dai consorzi di bonifica, che sono enti pubblici con poteri di imposizione tributaria e le cui controversie sono attribuite alla giurisdizione tributaria.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “È attribuito alla giurisdizione ordinaria il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo relativo all’espropriazione presso terzi, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. secondo le disposizioni antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, avente ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora ‘organismo collettivo di difesa’) ed il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo“.
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