La Sezione Terza civile ha trasmesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una questione controversa sull’art. 96 c.p.c. che riguarda il potere del giudice d’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non sollevata nel grado precedente e senza impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione- Sez. III civ.- ord. inter. n. 17925 del 28-06-2024
La questione
La vicenda ha avuto inizio quando la convenuta ha ottenuto un provvisorio decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una somma ingente, omettendo di menzionare un parallelo giudizio di cognizione ordinaria relativo allo stesso credito. La convenuta ha poi trascritto un pignoramento e rifiutato di cancellarlo nonostante la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. A seguito dell’opposizione dell’attrice, il processo esecutivo è stato dichiarato estinto. Inoltre, la convenuta ha ottenuto un sequestro conservativo su un terreno edificabile, senza informare che il credito era già garantito da un pignoramento immobiliare nei confronti del fideiussore.
Dunque, il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di risarcimento danni dell’attrice, affermando che le azioni della convenuta non erano abusive e che i danni derivavano da una stipula fatta incautamente dei contratti da parte dell’attrice. Quest’ultima ha impugnato la sentenza in appello, ma la Corte d’Appello di Roma ha rigettato entrambi gli appelli specificando che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere avanzata nel giudizio già definito con sentenza.
I motivi di ricorso
Per questi motivi, la società immobiliare ha presentato un ricorso per cassazione basato su quattro motivi.
Con ordinanza interlocutoria n. 31275 del 9 novembre 2023, il caso è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite riguardo alla questione sollevata dall’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 2023.
Poi, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del 2024, hanno stabilito che il requisito della specialità della procura, ai sensi degli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede che il conferimento della procura avvenga in contemporanea alla redazione dell’atto, ma che sia congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso, e che il conferimento non sia precedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notifica del ricorso.
Nel primo motivo del ricorso il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in quanto l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ha determinato un giudicato interno sull’ammissibilità della domanda, in assenza di un appello incidentale.
Il secondo motivo ha contestato la violazione dell’art. 96 c.p.c., argomentando che la competenza per la domanda risarcitoria in caso di danno da trascrizione illegittima di pignoramento immobiliare spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione.
Con il terzo motivo, anch’esso basato sull’art. 96 c.p.c, ha sostenuto che il danno derivante dal sequestro conservativo è emerso dopo la revoca del sequestro.
Il ricorso è stato infine rimesso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, poiché la questione di diritto posta dal primo motivo è stata risolta in modo diverso dalle sezioni semplici.
I due orientamenti
infatti, esistono due principali orientamenti riguardo alla rilevabilità d’ufficio delle questioni processuali.
ll primo orientamento ha sostenuto che una sentenza di primo grado che rigetti una domanda riconvenzionale per motivi di merito, senza esprimersi esplicitamente sulla sua ammissibilità, non comporta una statuizione implicita sull’ammissibilità stessa. Di conseguenza, il giudice d’impugnazione, anche in assenza di appello incidentale, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di tale domanda, e la mancata rilevazione costituisce un “error in procedendo” censurabile in Cassazione (vedi Cass. n. 25934 del 2022 e Cass. n. 10641 del 2023).
Il secondo orientamento, invece, ha affermato che la rilevazione d’ufficio di una questione processuale soggetta a termini di decadenza deve avvenire entro il grado di giudizio in cui la questione si è manifestata. Se il giudice di primo grado decide la controversia nel merito senza pronunciarsi su tale questione, il rilievo d’ufficio nei gradi successivi è precluso, a meno che la questione non sia stata impugnata o riproposta ritualmente, formando così un giudicato implicito interno (cfr. Cass. n. 6762 del 2021, Cass. n. 26850 del 2022 e n. 3352 del 2024).
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.