Gioco online in Italia: cosa dice la legge e le questioni costituzionali

La normativa sul gioco online in Italia, specificata dall’art. 7, co. 3-quater del D.L. n. 158/2012, mira a limitare l’uso di dispositivi per accedere a piattaforme di gioco, con l’obiettivo di prevenire la ludopatia e proteggere la salute pubblica. Queste disposizioni sollevano questioni interpretative e di legittimità costituzionale, soprattutto riguardo alla definizione di “apparecchiature” e al rispetto dei diritti fondamentali.

Corte di Cassazione- Sez. II Civ. -ord. int. n. 20483 del 24-07-2024

Il caso in esame

Una recente controversia giuridica, ha visto il titolare di un’edicola contestare una sanzione di 20.000 euro inflitta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per delle presunte violazioni delle norme inerenti il gioco d’azzardo. Tanto il tribunale di primo grado e la Corte d’Appello hanno confermato la sanzione, evidenziando che tali apparecchiature in questione permettevano l’accesso a giochi d’azzardo online.
La difesa ha sollevato questioni riguardanti la libera circolazione delle merci, ma la Corte ha escluso che le normative italiane potessero porre delle violazione dei principi comunitari.

I motivi del ricorso

Il ricorrente ha lamentato nel ricorso la nullità della sanzione inflitta da ADM sostenendo che la notifica della sanzione fosse avvenuta in ritardo e che il secondo atto di contestazione avesse annullato il primo, rendendo il procedimento invalido.
Il ricorrente ha anche contestato l’applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, sostenendo che tale norma non si applicasse alle apparecchiature utilizzate, poiché queste non costituivano un mezzo per l’intermediazione illecita del gioco.
Altresì, viene sollevata la questione della legittimità costituzionale della normativa, con particolare riferimento alla libertà di circolazione delle merci e dei servizi sancita dai trattati europei.

Normativa sul gioco online

L’art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 è una disposizione normativa vietante l’uso di dispositivi che consentono l’accesso a piattaforme di gioco online, mirata a prevenire la ludopatia e proteggere la salute pubblica. Dunque, la questione posta all’attenzione dei giudici ermellini  è se la normativa sia applicata in modo tale da rispettare questi principi, in particolare se la semplice disponibilità di mezzi per il collegamento ai giochi online costituisca di per sé una violazione.

Per i giudici della II Sez. civ., questo ampio ambito di applicazione solleva alcune questioni interpretative. In primo luogo, vi è un dibattito sulla definizione di “apparecchiature” e su quali dispositivi siano coperti dal divieto sicché una lettura restrittiva limiterebbe il divieto ai dispositivi specificamente destinati al gioco d’azzardo, mentre una lettura estensiva includerebbe qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ai siti di gioco online. La giurisprudenza e le circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno finora sostenuto questa interpretazione ampia, affermando che la norma è diretta a prevenire l’accesso al gioco d’azzardo online non autorizzato e a proteggere i minori.

Questioni di legittimità costituzionale

Tuttavia, questa interpretazione suscita delle perplessità di legittimità costituzionale, in quanto potrebbe comportare una violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25 Cost., che richiede chiarezza e precisione nella definizione delle condotte sanzionabili. Inoltre, la normativa non specifica chiaramente quali obblighi di vigilanza spettino agli esercenti riguardo ai contenuti accessibili dai dispositivi che mettono a disposizione. Infine, entra in gioco anche la questione della privacy degli utenti,  specie dopo l’abrogazione del decreto Pisanu, che richiedeva la registrazione degli utenti negli internet point.

Dunque, il Collegio ha ritenuto necessario rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 insieme all’art. 1, comma 923 della legge n. 208/2015. Le norme in esame prevedono sanzioni per la semplice messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso a giochi online, indipendentemente dalla quantità di dispositivi o dal livello di coinvolgimento del gestore. Si sollevano dubbi sulla compatibilità di tali disposizioni con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali, tra cui la libertà d’impresa e il diritto alla privacy.

Rimessione alla Corte Costituzionale

In definitiva, la Corte Costituzionale è chiamata a verificare se queste norme possano considerarsi ragionevoli e proporzionate nel bilanciare la prevenzione del gioco d’azzardo con il rispetto dei diritti costituzionali. In particolare, la rimessione pone l’accento sulla necessità di una chiarezza normativa che non lasci spazio a interpretazioni arbitrarie e che garantisca il rispetto delle libertà individuali.

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