Fondo patrimoniale e azione revocatoria, i limiti della protezione familiare

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 27178 del 10 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha rigettato il ricorso di una coppia di coniugi, confermando l’inefficacia parziale del fondo patrimoniale costituito nel 2013, ex art. 167 c.c. La pronuncia chiarisce i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il ruolo della fideiussione quale fonte del credito e i limiti della tutela offerta dal fondo patrimoniale rispetto ai creditori. Si ridefinisce il bilanciamento tra autonomia patrimoniale familiare e garanzia generica del credito. Il nuovo Codice Civile 2026 Maggioli Editore, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative.

Codice Civile 2026

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma, Firenze e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre 300 saggi in tema fra volumi, trattati, voci enciclopediche e note per le principali riviste giuridiche italiane ed estere. Direttore della Rivista Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona e della Rivista Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale. Codirige gli Stati generali del Diritto di Internet e della IA in Luiss, e gli Stati Generali della Responsabilità Sanitaria in ESE. Membro del Comitato AgCOM per l’Intelligenza Artificiale.

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Fondo patrimoniale e fideiussione sotto la lente della Cassazione

La vicenda approdata sui banchi del giudice di legittimità prende le mosse da un’azione revocatoria promossa da un istituto di credito avverso una coppia di coniugi. La banca, creditrice di una società immobiliare costituita in S.r.l. per un credito che derivava da un’apertura di conto corrente, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e agito per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dalla coppia di consorti nel 2013. Il credito risultava garantito da una fideiussione prestata dal marito nel 2003.

Il Tribunale di Catania, con una sentenza del 2021, aveva accolto in modo parziale la domanda, dichiarando inefficace il fondo patrimoniale solamente per i beni non gravati da ipoteca. La Corte territoriale di Catania ha confermato la decisione di prime cure, rigettando le eccezioni formulate dai coniugi. È stata, per l’effetto, adita la Corte di Cassazione tramite un ricorso principale articolato su tre motivi principali e un ricorso incidentale da parte della cessionaria del credito.

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Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Legittimazione, bisogni familiari ed eventus damni

I coniugi hanno contestato la legittimazione della società cessionaria del credito, sostenendo che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a comprovare l’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., rilevando l’assenza di specifica contestazione come pure la genericità delle deduzioni.

In ambito sostanziale, i due ricorrenti hanno invocato la finalità familiare del fondo patrimoniale, sostenendo che il debito garantito dalla fideiussione fosse riconducibile ai bisogni della famiglia. Hanno altresì messo in evidenza la presenza di garanzie reali (ipoteche) su beni di valore superiore al credito, contestando l’esistenza dell’eventus damni.

La Corte ha rigettato anche tali motivi, ribadendo che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è a titolo gratuito e soggetto ad azione revocatoria ove sussista la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. La fideiussione, prestata nel 2003, viene considerata fonte del credito, e il momento rilevante per valutare la fraudolenza dell’atto dispositivo è quello della relativa stipulazione, non quello della scadenza dell’obbligazione.

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Revocabilità del fondo patrimoniale

L’ordinanza in disamina si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza consolidata che riconosce la revocabilità del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. quando l’atto dispositivo arreca pregiudizio alle ragioni del creditore. La Corte ha richiamato precedenti significativi (Cass. n. 591/1999, n. 7484/2001, n. 15310/2007, n. 24757/2008, n. 2530/2015), mettendo in evidenza che:

  • il fondo patrimoniale non costituisce uno “schermo” assoluto contro l’azione dei creditori;
  • la fideiussione è fonte del credito, e il momento della sua prestazione è rilevante per valutare la fraudolenza dell’atto;
  • l’eventus damni si configura quando l’atto dispositivo riduce la garanzia patrimoniale generica, rendendo incerta o difficile la soddisfazione del credito.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale abbia inciso in modo negativo sulla garanzia patrimoniale, poiché la coppia di coniugi aveva conferito tutti i loro beni, senza dimostrare l’esistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni creditorie.

Ricorso incidentale, ipoteca e revocatoria

La società mandataria della cessionaria ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’esclusione dell’inefficacia del fondo patrimoniale con riguardo ai beni gravati da ipoteca. La Cassazione ha rigettato il motivo, chiarendo che l’atto dispositivo successivo all’iscrizione dell’ipoteca non priva il creditore del diritto di sequela, rendendo superflua l’azione revocatoria. La Corte ha ribadito che l’azione revocatoria presenta finalità cautelare e presuppone un pregiudizio concreto alla garanzia patrimoniale. Ove il bene sia già gravato da ipoteca in favore del creditore procedente non sussiste lesione delle sue ragioni, e l’azione revocatoria risulta eccedente rispetto allo scopo.

Implicazioni pratiche e riflessioni sistemiche

L’ordinanza n. 27178/2025 offre spunti di rilievo per avvocati e operatori del diritto, in particolare in materia di protezione patrimoniale e responsabilità familiare. La pronuncia, infatti, conferma che:

  • il fondo patrimoniale, pur destinato ai bisogni della famiglia, non risulta immune da revocatoria ove costituito in presenza di debiti preesistenti;
  • la fideiussione è equiparata all’obbligazione principale ai fini dell’azione revocatoria;
  • la prova dell’eventus damni e del consilium fraudis può derivare anche dalla mera riduzione della garanzia patrimoniale;
  • la presenza di ipoteche anteriori esclude la revocabilità dell’atto dispositivo per quei beni specifici.

La Cassazione riafferma il principio di equilibrio tra libertà patrimoniale e tutela del credito, tratteggiando con precisione i confini dell’autonomia familiare rispetto alle pretese creditorie. Un monito per chi intende adoperare strumenti di segregazione patrimoniale senza considerare le implicazioni giuridiche e probatorie che ne derivano.

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