
Il Tribunale di Taranto, con una recente sentenza innovativa (clicca qui per consultare il testo integrale), ha approfondito il tema del sindacato giudiziale concernente la congruità del prezzo di aggiudicazione nell’ambito delle espropriazioni forzate immobiliari. La decisione delinea un percorso ermeneutico volto a conferire concretezza alla clausola generale di “prezzo notevolmente inferiore a quello giusto”, contenuta nell’art. 586 c.p.c.. Il fulcro della pronuncia risiede nell’esercizio del potere di sospensione della vendita attraverso un’applicazione per analogia legis di istituti esterni al perimetro del processo esecutivo. In tal modo, l’organo giudicante perviene alla formulazione di un criterio quantitativo per la valutazione della “viltà” del prezzo, rafforzando i presidi di tutela a favore del debitore esecutato avverso gli esiti distorsivi e potenzialmente speculativi della procedura.
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Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
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Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
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La fattispecie concreta
La quaestio facti da cui scaturisce la pronuncia in esame origina da una procedura esecutiva immobiliare in cui un compendio pignorato, il cui valore di mercato era stato stimato in € 241.500,00 , veniva aggiudicato, a seguito di plurimi esperimenti di vendita infruttuosi, al prezzo di € 52.500,00. Tale importo corrispondeva a circa il 21,74% del valore di stima non contestato tra le parti.
Avverso l’atto di aggiudicazione e il successivo decreto di trasferimento, il debitore esecutato interponeva opposizione, qualificata dal giudice come ricorso ai sensi degli artt. 615, comma 2, c.p.c., 617 c.p.c. e 591-ter c.p.c., deducendo la manifesta sproporzione tra il giusto valore del bene e il prezzo di realizzo. Dopo il rigetto dell’istanza in fase sommaria da parte del Giudice dell’Esecuzione, veniva introdotto il giudizio di merito volto all’accertamento della violazione dell’art. 586 c.p.c.
La quaestio iuris: il potere-dovere di sospensione della vendita
La questione di diritto centrale sottoposta al vaglio del decidente attiene all’esatta perimetrazione applicativa dell’art. 586, comma 1, c.p.c., norma posta a presidio dell’equo contemperamento tra l’interesse del ceto creditorio alla celere soddisfazione del proprio credito e la necessità di evitare un’ingiusta depauperazione del patrimonio del debitore. La disposizione conferisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere la vendita qualora ritenga “che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto“.
Il legislatore ha optato per una clausola generale, demandando alla discrezionalità tecnica del giudice il compito di sostanziarne il contenuto in relazione alle specificità del caso concreto. La sentenza in esame, inoltre, pone l’accento sul ruolo del professionista delegato, individuando in capo a quest’ultimo un dovere di informazione tempestiva nei confronti del Giudice dell’Esecuzione circa il decremento sostanziale del prezzo di vendita, al fine di consentirgli un efficace e ponderato esercizio del potere di sospensione.
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L’iter argomentativo del Tribunale: il ricorso all’analogia legis
Il pregio ermeneutico della sentenza tarantina risiede nell’iter logico-giuridico seguito per conferire concretezza alla nozione di “prezzo notevolmente inferiore”. L’organo giudicante, nel rilevare una lacuna legis in merito alla definizione di specifici parametri quantitativi, ha fatto ricorso all’istituto dell’analogia legis, ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle Preleggi, individuando due norme accomunate dalla medesima ratio di tutela contro le sproporzioni di valore nelle vicende traslative:
- L’art. 108 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), che attribuiva al giudice delegato, nell’ambito delle vendite concorsuali, un analogo potere di sospensione.
- L’art. 1448 del Codice Civile, che disciplina l’azione generale di rescissione per lesione, consentendo l’impugnazione di un contratto qualora la sproporzione tra le prestazioni ecceda la metà del valore della prestazione della parte danneggiata (lesio ultra dimidium).
Attraverso tale procedimento analogico, il Tribunale ha ritenuto che il prezzo di aggiudicazione, pari a circa il 21,74% del valore di stima, integrasse una sproporzione manifesta, che superava ampiamente la soglia della lesione “oltre la metà” e che, pertanto, doveva essere qualificata come “notevolmente inferiore” al giusto prezzo. Conseguentemente, ha accolto la domanda, dichiarando che l’aggiudicazione e il trasferimento erano viziati da un prezzo di vendita iniquo.
Osservazioni conclusive
In conclusione, la decisione in commento assume una notevole rilevanza sistematica. Essa non si limita a una mera riaffermazione di un principio di tutela, ma fornisce agli operatori del diritto uno strumento interpretativo di maggior rigore per sindacare la congruità del prezzo nelle vendite forzate. L’ancoraggio della discrezionalità giudiziale a parametri normativi, seppur desunti in via analogica, costituisce un’evoluzione significativa nella tutela del debitore esecutato, riaffermando il principio per cui l’efficienza della procedura esecutiva non può mai derogare alla sua intrinseca funzione di giustizia sostanziale.
Aggiudicazione a prezzo vile e potere di sospensione ex art. 586 c.p.c.: la decisione in sintesi
Che cosa si intende per “prezzo vile” nelle esecuzioni immobiliari?
Per prezzo vile si intende un prezzo di aggiudicazione manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo del bene, tale da compromettere il principio del “giusto prezzo” richiamato dall’art. 586 c.p.c. La sentenza del Tribunale di Taranto ha chiarito che un prezzo pari al 21% del valore stimato integra una sproporzione manifesta, idonea a determinare la nullità dell’aggiudicazione.
Quando il giudice può sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c.?
L’art. 586, comma 1, c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere la vendita “quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”. Tale facoltà sorge dopo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e consente di evitare che il bene venga trasferito a condizioni lesive per il debitore esecutato. Il decreto di trasferimento può essere emesso solo se il giudice ritiene congruo il prezzo di aggiudicazione.
Come si determina quando un prezzo è “notevolmente inferiore a quello giusto”?
La norma non stabilisce una soglia fissa. Tuttavia, secondo l’interpretazione del Tribunale di Taranto, è possibile applicare per analogia l’art. 1448 c.c. (lesione oltre la metà del valore), individuando un limite indicativo nel 50% del valore stimato. Prezzi che si attestano ben al di sotto di tale soglia, come nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, possono essere qualificati come “vili” e comportare la sospensione o l’annullamento della vendita.
Il debitore può impugnare una vendita a prezzo vile già perfezionata?
Sì. Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 591-ter c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 586 c.p.c. qualora il prezzo risulti gravemente incongruo. La giurisprudenza più recente riconosce che la tutela del debitore non si esaurisce nella regolarità formale della procedura, ma include anche la verifica sostanziale dell’equità economica della vendita.
Qual è la portata innovativa della sentenza del Tribunale di Taranto?
La decisione rappresenta un precedente di rilievo perché, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto esplicitamente la nullità di una vendita forzata a prezzo vile. Essa consolida un principio di equilibrio tra l’efficienza dell’esecuzione e la tutela del debitore, fornendo ai giudici un criterio oggettivo per valutare la “viltà” del prezzo e rafforzando la funzione di giustizia sostanziale del processo esecutivo.