Emendabilità delle dichiarazioni fiscali

La quinta sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 10722/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), si è pronunciata in materia di emendabilità delle dichiarazioni fiscali. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito se il contribuente possa modificare la propria dichiarazione dei redditi, per correggere errori o omissioni, anche oltre i termini specifici previsti per l’integrazione a favore. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, a cura di Leonarda d’Alonzo, offre ai professionisti e ai contribuenti , imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

Il caso

La controversia ha origine dal ricorso proposto da una società di capitali a responsabilità limitata avverso una cartella di pagamento per l’imposta sui redditi di società per l’anno 2014. La pretesa erariale discendeva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, che aveva messo in rilievo una differenza nelle perdite scomputabili rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente.

La società contribuente osservava che la rappresentazione fiscale contestata era dovuta a seguito di una riliquidazione nell’ambito della dichiarazione per l’anno 2009, eseguita mediante una dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Il fine del ricalcolo delle imposte per l’anno 2009 era quello di beneficiare dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente (prevista dall’art. 6, commi 13-19, della L. n. 388/2000) a seguito di un investimento per un impianto fotovoltaico compiuto nell’anno di riferimento, impianto cui già beneficiava delle tariffe incentivanti del c.d. conto energia.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova accoglieva il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, assumendo che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine concesso all’Amministrazione per l’accertamento ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. La società, avverso tale decisione, presentava ricorso in Cassazione.

Motivo di ricorso

Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 8-bis del D.P.R. 322/1998, in combinato disposto con l’art. 1429 c.c. e ss., con particolare riferimento alla possibilità in capo alla contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi in virtù del principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi, in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», nonché la «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 43 D.P.R. 600/73 e 1, comma 640, della L. 190/2014 in relazione all’ art. 2, commi 8 e 8 bis, D.P.R. 322/98, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La decisione della Cassazione

Il Supremo Collegio, nell’accogliere il ricorso, ha riaffermato i consolidati principi in materia di emendabilità delle dichiarazioni discali. I giudici di legittimità hanno osservato che la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale. Ne discende che essa è sempre modificabile alla luce di errori, di fatto o di diritto, per il cui effetto derivino per il contribuente maggiori oneri tributari rispetto a quelli dovuti per legge.

La Corte ha evidenziato che il limite temporale previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 non impedisce la possibilità di correggere la dichiarazione a favore del contribuente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale termine è da valutare ai fini della possibilità di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla rettifica in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Ne deriva che non è precluso al contribuente di far valere l’errore e opporsi alla maggiore pretesa dell’Erario, anche in sede di giudizio, impugnando l’atto impositivo, a prescindere dal decorso di tale termine decadenziale.

La Cassazione, nel caso di specie, ha posto l’accento sul fatto che l’originaria mancata fruizione del beneficio c.d. Tremonti ambiente non derivava da una scelta discrezionale della società, ma da una situazione di oggettiva incertezza interpretativa. Sul punto, infatti, vi erano perplessità interpretative sulla cumulabilità di tale agevolazione (consistente nella detassazione degli investimenti ambientali ex L. 388/2000) con le tariffe incentivanti del c.d. conto energia.

L’incertezza ermeneutica è stata chiarita solo successivamente, in particolare con il D.M. 5 luglio 2012 e corroborata anche da un documento di prassi della stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 58/E del 2016), che hanno consentito la cumulabilità e la possibilità di beneficiare con efficacia ex tunc dell’agevolazione per mezzo di dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis. Dal che se ne trae che risulta legittima la facoltà della società contribuente di presentare la dichiarazione integrativa e di opporsi alla pretesa erariale in sede contenziosa per far valere il proprio diritto all’agevolazione. In assenza di altre ragioni ostative non emerse, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto permettere alla società di conseguire beneficio.

Conclusioni

L’ordinanza consolida un principio cardine del diritto tributario di matrice euro unitaria: la prevalenza della sostanza sulla forma nonché la corrispondenza tra imposizione fiscale ed effettiva capacità contributiva.

Il contribuente ha diritto ad emendare la propria dichiarazione per correggere errori di fatto o di diritto, anche oltre i termini specifici previsti per l’integrazione a favore, potendo far valere, se del caso, tali errori in sede contenziosa contro gli atti impositivi. Ciò rileva, a maggior ragione, quando l’errore originario sia dipeso da oggettive incertezze normative o esegetiche.

La decisione evidenzia come i limiti temporali disciplinati per la rettifica non possano essere intesi come una generale preclusione alla variazione di errori che causerebbero un prelievo fiscale indebito, assicurando di così una tutela sostanziale al contribuente in linea con i principi costituzionali ed euro unitari.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

1 × 3 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.