Eccezioni di merito respinte in primo grado: appello incidentale o riproposizione? La decisione delle Sezioni Unite

in Giuricivile 2017, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Corte di Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017, Presidente: G. Canzio Estensore: R. Frasca

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno definitivamente risolto il conflitto giurisprudenziale circa l’istituto (appello incidentale o riproposizione) con il quale debba essere devoluta al giudice di appello un’eccezione di merito, respinta in primo grado.

Parte della giurisprudenza, infatti, riteneva necessario ricorrere all’appello incidentale, altra parte della giurisprudenza, invece, riteneva sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

È bene, innanzitutto fare alcune premesse.

Eccezioni di merito

L’eccezione di merito proposta dal convenuto è un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del fatto costitutivo, posto a fondamento dell’azione dell’attore.

Il fatto storico, che costituisce l’eccezione, è introdotto nel giudizio direttamente, tramite la narrazione, oppure indirettamente, emergendo da documenti prodotti o dalle risultanze probatorie.

Si distingue tra eccezioni di merito in senso stretto (o in senso proprio), riservate alle parti, ed eccezioni c.d. in senso lato, rilevabili anche d’ufficio.

Il convenuto può proporre nello stesso giudizio più eccezioni di merito.

In tal caso il giudice non ha un obbligo di trattare tutte le questioni in un determinato ordine, infatti, l’art. 276 secondo comma c.p.c., si limita a imporre di trattare prima le questioni di rito e solo dopo quelle di merito.

Pertanto, il Giudice, salvo che la parte convenuta non richieda l’esame gradato delle eccezioni di merito, decide secondo il principio della “ragione più liquida”, cioè la trattazione può limitarsi alla soluzione più agevole nel rispetto delle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio.

Salvo il caso in cui il Giudice di primo grado non consideri in alcun modo il fatto integratore dell’eccezione, questa può essere ritenuta infondata direttamente o indirettamente.

L’esame indiretto dell’eccezione si ha quando, dalla motivazione della decisione, si possa rilevare, in modo chiaro e non equivoco, l’intenzione del giudice di rigettare la decisione.

Tale ipotesi è equiparata a quella della decisione espressa.

In ogni caso si pone il problema di come il convenuto debba devolvere la questione al giudice di appello.

Appello incidentale e mera riproposizione

Come già approfondito in altra sede, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con un’altra recente sentenza n. 7700 del 19.04.2016, ha distinto l’istituto della riproposizione (art. 346 c.p.c.) e quello dell’appello incidentale (art. 343 c.p.c.) nei seguenti termini:

  • La riproposizione ha carattere residuale rispetto all’appello incidentale;
  • L’appello incidentale rientra nella categoria più ampia delle impugnazioni incidentali, trovando applicazione anche l’art. 333 c.p.c., pertanto è un mezzo con cui si «rivolgono critiche all’oggetto dell’impugnazione»;
  • «al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata».

La risoluzione del conflitto da parte delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto giurisprudenziale e superando tutti i precedenti orientamenti, prospetta diverse ipotesi, cui ricondurre la necessità di proporre appello incidentale o la mera riproposizione:

– Accoglimento della domanda attorea e pronuncia diretta o indiretta di infondatezza dell’eccezione di merito

In tal caso il convenuto, per ottenere il riesame dell’eccezione, dovrà, con l’appello principale, impugnare esplicitamente il ragionamento fatto dal giudice di primo grado per disattendere l’eccezione.

Contrariamente, ai sensi dell’art. 329 secondo comma c.p.c., la mancata esplicita impugnazione comporterà acquiescenza e formazione del giudicato interno sulla parte di sentenza, con la quale si è disattesa l’eccezione.

In tal caso la mancata impugnazione, preclude anche la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni di merito in senso lato, ritenute infondate dal giudice di prime cure.

Accoglimento della domanda attorea e mancata pronuncia sull’eccezione di merito

In tale ipotesi il convenuto, dovrà proporre appello in via principale, rilevando con un motivo di appello l’omesso esame dell’eccezione in violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre ad impugnare le questioni esaminate dalla sentenza.

Il convenuto potrà dedurre in sede di appello anche soltanto l’omesso esame dell’eccezione, nel caso in cui la fondatezza dell’eccezione sia preclusiva della rilevanza delle motivazioni dell’accoglimento della domanda.

L’accoglimento dell’eccezione, infatti, comporterebbe il rigetto della domanda, nonostante la fondatezza del diverso ragionamento seguito dal giudice di primo grado.

Laddove, infine, il convenuto non abbia interesse a rilevare l’omesso esame dell’eccezione, questa non formerà alcun giudicato, salva la rilevabilità per effetto del potere del giudice, in caso di eccezioni di merito in senso lato.

– Rigetto della domanda attorea e pronuncia diretta o indiretta di infondatezza dell’eccezione di merito

Il giudice di primo grado può rigettare la domanda attorea per inidoneità in iure dei fatti costitutivi, o per la loro mancata dimostrazione in sede probatoria. In tal caso, l’esame dell’eccezione di merito proposta dal convenuto è del tutto superfluo.

Tuttavia laddove il giudice avesse scrutinato (direttamente o indirettamente) l’eccezione ritenendola infondata, si distinguerebbe tra la c.d. soccombenza pratica dell’attore che ha interesse a impugnare la decisione, e la c.d. soccombenza virtuale del convenuto, che ha interesse al riesame dell’eccezione.

Parte dal presupposto che la valutazione del primo giudice circa l’eccezione di merito è direttamente o indirettamente compresa in una parte della sentenza, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ritiene che il convenuto debba necessariamente proporre appello incidentale.

Il convenuto, infatti, così come l’attore appellante, si trova a criticare una parte della sentenza che gli da torto.

Tale soluzione è avvalorata dal nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. nel quale si parla di “parti del provvedimento” e “rilevanza a fini della decisione impugnata” (Cass. SSUU n. 7700 del 2016).

Inoltre, tale soluzione trova fondamento anche nella possibilità, ai sensi dell’art. 187 c. 2 c.p.c., che l’eccezione di merito sia oggetto di una decisione parziale, che può essere impugnata solo con il mezzo dell’appello.

Pertanto, ove il giudice decida con la sentenza definitiva sull’eccezione di merito, non potendo mutare la forza della decisione, il convenuto dovrà proporre appello incidentale (Cass. SSUU 25246 del 2008).

Rigetto della domanda attorea e mancata pronuncia sull’eccezione di merito

In tal caso, il mancato accoglimento dell’eccezione non è dipeso da una motivazione della sentenza di primo grado, che l’ha considerata direttamente o indirettamente infondata, bensì da un disinteressamento del giudice.

Sicché dalla sentenza non risulta alcun elemento dal quale possa desumersi, in modo chiaro e non equivoco, l’intenzione del giudice di pronunciarsi sull’eccezione.

In tal caso il convenuto non ricoprirà una posizione di soccombenza, neanche virtuale, e per ottenere l’esame dell’eccezione in sede di appello, sarà sufficiente la riproposizione in modo espresso, con una specifica richiesta al giudice di appello.

Richiesta di esame graduato di più eccezioni di merito

Infine, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha esaminato l’ipotesi in cui il convenuto abbia avanzato più eccezioni di merito, chiedendo al giudice una trattazione graduata.

Se il giudice disattende alla richiesta di graduazione omettendo l’esame, sia diretto sia indiretto, di un’eccezione di merito, il convenuto dovrà proporre appello incidentale per richiedere per devolvere al giudice di appello la richiesta di graduazione.

Limitandosi a riproporre le eccezioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c., si riterrà rinunciata la richiesta di graduazione.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

In conclusione la Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la Sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017 ha enunciato il seguente principio:

«Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.».

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