Eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c. nella procedura ex L. 3/2012: effetti e condizioni

L’ordinanza n. 12395/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) offre un’occasione preziosa per riflettere su due profili di notevole rilevanza teorico-pratica nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato: da un lato, la possibilità per i liquidatori di sollevare l’eccezione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nell’ambito del procedimento di formazione dello stato passivo; dall’altro, i criteri per valutare l’efficacia delle garanzie ipotecarie concesse dal debitore in prossimità dell’insolvenza, nonché la compatibilità tra l’ammissione al passivo e la revocabilità degli atti. 

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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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Il caso oggetto di esame

La controversia trae origine dal reclamo ex art. 10, comma 6, L. n. 3/2012 presentato da una società mandataria di una banca creditrice, avverso il decreto con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato, a seguito delle osservazioni ex art. 14-octies L. n. 3/2012 mosse dalla banca al progetto di stato passivo dei liquidatori, aveva (tra l’altro) ammesso in via chirografaria un credito derivante dal mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario.

Il Tribunale, in particolare, aveva confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l’eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria ex art. 2901 c.c., sia la fondatezza di tale eccezione, in ragione della ritenuta natura fraudolenta dell’operazione, consistita nell’utilizzo strumentale e contra legem del mutuo fondiario per munire di prelazione ipoteca ria un pregresso credito chirografario vantato dalla stessa banca nei confronti della società.

A seguito del rigetto del reclamo da parte del tribunale, la società ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato su due motivi: la violazione della disciplina relativa alla legittimazione dei liquidatori ad agire in via incidentale e, in subordine, l’errata valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria e dell’inopponibilità dell’ipoteca.

La legittimazione del liquidatore a sollevare l’eccezione revocatoria

La questione interpretativa: applicabilità dell’art. 95 l. fall.

Il primo motivo di ricorso mirava a contestare la legittimazione del liquidatore a proporre in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria. Secondo la ricorrente, la disciplina della L. n. 3/2012 non consentirebbe un’analogia con l’art. 95, comma 1, ult. periodo, l. fall., norma tipica della procedura fallimentare.

La Corte ha rigettato tale impostazione. Richiamando l’art. 14-decies, comma 2, L. n. 3/2012, come integrato dal d.l. 137/2020, convertito con mod. dalla l. 176/2020, la Suprema Corte ha riconosciuto espressamente la possibilità per il liquidatore di eccepire l’inefficacia degli atti pregiudizievoli, anche in via incidentale, senza necessità di proporre un’azione autonoma.

Il principio affermato

Secondo il principio di diritto formulato nella decisione:

“In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, I. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.

La revocabilità dell’ipoteca: criteri e limiti

L’atto costitutivo dell’ipoteca tra effetto reale e funzione solutoria

Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto inefficace l’ipoteca a garanzia del mutuo, nonostante le somme fossero state effettivamente erogate. La Corte ha confermato l’indirizzo secondo cui, ai fini della revocatoria ordinaria, l’ammissione al passivo in via chirografaria non esclude la revocabilità dell’atto costitutivo dell’ipoteca, ove ricorrano i presupposti dell’art. 2901 c.c.

La Cassazione ha ribadito che, anche qualora il mutuo sia formalmente perfezionato, la sua funzione può essere scrutinata in relazione alla destinazione concreta delle somme. Se queste sono utilizzate per estinguere debiti pregressi, l’operazione può costituire un atto anomalo revocabile.

Consolidamento breve e tutela della par condicio creditorum

Un ulteriore aspetto riguarda l’inapplicabilità del consolidamento breve ex art. 39 TUB come limite alla revocatoria. L’ipoteca concessa in prossimità della crisi, anche se formalmente regolare, può essere revocata se le circostanze indicano un intento preferenziale in favore di uno o più creditori, in violazione della par condicio creditorum.

Operazioni indirette e validità del titolo esecutivo

La Corte ha anche escluso che operazioni negoziali indirette, come il mutuo destinato a pagare debiti pregressi, possano automaticamente qualificarsi come simulate. La validità del titolo esecutivo è mantenuta se l’obbligazione è reale, ma ciò non preclude la sindacabilità dell’atto in sede revocatoria per effetto della funzione economica dell’operazione.

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Conclusioni

L’ordinanza in esame chiarisce in modo sistematico l’applicabilità dell’art. 2901 c.c. nelle procedure di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, attribuendo rilievo decisivo al ruolo del liquidatore nella tutela della massa.

La decisione valorizza una lettura funzionale della revocatoria, svincolata dalla necessità di azioni formali autonome, e consolida la possibilità di escludere garanzie ritenute anomale pur ammettendo il credito in via chirografaria. Il risultato è un equilibrio tra esigenze di efficienza procedurale e salvaguardia della parità di trattamento dei creditori, anche al di fuori del fallimento.

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