L’ordinanza n. 30129 del 22 novembre 2024 della Corte di Cassazione offre un’occasione di approfondimento su su una contestazione per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox. La portata della pronuncia si estende anche al valore probatorio attribuito ai verbali di accertamento e al riparto dell’onere della prova in sede di opposizione.
Corte di Cassazione-Sez. II-ord. n. 30129 del 22-11-2024
Il fatto
La vicenda trae origine da una sanzione amministrativa notificata per il superamento dei limiti di velocità, rilevata da un autovelox installato lungo una strada di un Comune nella regione Campania. ll verbale redatto dalla polizia municipale riportava che la postazione era “regolarmente segnalata e ben visibile”, circostanza importante per la legittimità dell’accertamento. Il destinatario della sanzione ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l’apparecchiatura non fosse visibile in modo adeguato. In primo grado, il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione, annullando la sanzione, con una motivazione che attribuiva al Comune l’onere di provare la regolare visibilità della postazione. La pubblica amministrazione, nel proporre appello, ha sostenuto che la dichiarazione di visibilità contenuta nel verbale fosse assistita da fede privilegiata e impugnabile solo attraverso una querela di falso. Tuttavia, anche in appello il giudice ha rigettato la richiesta, confermando che la visibilità di un autovelox non gode della presunzione di veridicità e che il verbale può essere contestato sulla base di prove contrarie senza ricorrere a una querela di falso. Per questi motivi, il Comune ha sollevato tre motivi di ricorso: il primo, relativo alla fede privilegiata del verbale sulla visibilità; il secondo, incentrato sul riparto dell’onere della prova; il terzo, riferito all’omessa valutazione complessiva della questione da parte del giudice d’appello.
Il precedente delle Sezioni Unite e i limiti della fede privilegiata
La Corte di Cassazione, con riferimento al primo motivo, rigettato, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17355/2009. Questo precedente stabilisce che la fede privilegiata attribuita ai verbali di accertamento si applica esclusivamente a fatti percepiti direttamente dall’agente verbalizzante e privi di margini di apprezzamento. La visibilità di una postazione autovelox, invece, rappresenta una circostanza soggetta a variazioni esterne, come le condizioni atmosferiche o la presenza di ostacoli temporanei. Tali elementi, infatti, rendono la visibilità una questione suscettibile di margini di apprezzamento e non certificabile in modo oggettivo e incontestabile. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ribadito che la visibilità non può essere coperta da fede privilegiata e che le dichiarazioni del verbale in merito possono essere contestate senza il ricorso a una querela di falso.
Onere della prova
Il secondo motivo di ricorso, accolto dalla Corte di Cassazione, riguarda il riparto dell’onere della prova. I giudici hanno sottolineato che, in base ai principi generali del diritto civile, è l’opponente a dover dimostrare l’esistenza di un fatto impeditivo, come la mancata visibilità della postazione. Il principio in esame è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui chi agisce per contrastare un’accusa amministrativa deve sostenere la propria posizione con prove concrete. La pronuncia evidenzia, però, alcune difficoltà pratiche: dimostrare che un autovelox non sia visibile al momento del rilevamento non è semplice, soprattutto se l’opponente non dispone di documentazione immediata o se le condizioni del luogo sono cambiate nel frattempo. Fotografie scattate sul posto, video o dichiarazioni di testimoni possono costituire prove utili, ma la raccolta di tali elementi può essere ostacolata dal tempo trascorso tra la rilevazione e la contestazione. In definitiva, la Corte di Cassazione ha chiarito anche che l’amministrazione comunale non ha l’obbligo di dimostrare la visibilità della postazione, salvo che questa non venga contestata in modo specifico.
Conclusioni
In definitiva, in quest’ordinanza della Corte di Cassazione viene ribadita l’importanza di garantire che le postazioni autovelox siano gestite con trasparenza e che i verbali di accertamento riflettano le reali situazioni.
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