Donatario e chiamata all’eredità: ai beni oggetto di donazione non si applica l’art. 485 c.c.

Nel sistema successorio, l’art. 485 c.c. prevede che il chiamato all’eredità che sia nel possesso dei beni debba redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. In mancanza, egli è considerato erede puro e semplice. Se, invece, l’inventario viene compiuto nei termini, il chiamato deve poi dichiarare entro quaranta giorni se intende accettare l’eredità; anche in difetto di tale dichiarazione opera la medesima conseguenza. La norma risponde all’esigenza di assicurare certezza nei rapporti successori, evitando situazioni di protratta incertezza sia per i successibili sia per i creditori del defunto.

La Cassazione, con la sentenza n. 18056/2025 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il problema della possibile estensione di questa disciplina al donatario. Il punto è stabilire se il possesso, da parte del donatario, di un bene ricevuto in vita dal de cuius possa assumere rilievo analogo a quello del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, fino a far operare anche nei suoi confronti le conseguenze previste dall’art. 485 c.c.

Analisi del caso

La pronuncia prende le mosse dal ricorso esperito presso il Supremo Consesso da un professionista il quale aveva ottenuto dal tribunale, in sede monitoria, l’emissione di due decreti ingiuntivi, per il pagamento di oneri professionali, nei confronti dell’erede del debitore. Quest’ultima si opponeva alle ingiunzioni di pagamento eccependo di non aver mai accettato l’eredità del padre, alla quale, anzi, aveva rinunciato.

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Il creditore, a sua volta, replicava, in sede istruttoria, che l’ingiunto erede aveva ricevuto in donazione degli immobili dal defunto padre e che sui medesimi, dopo il decesso paterno, aveva pur esercitato delle azioni a difesa del loro possesso che, come tali, erano incompatibili con la rinuncia all’eredità.

Avverso l’accoglimento dell’opposizione spiegata dall’erede, il professionista interponeva gravame presso la competente Corte d’Appello, ivi insistendo che la qualità di erede dell’ingiunta poteva desumersi dall’accettazione dell’eredità e dal fatto che la medesima era rimasta per lungo tempo nel possesso degli immobili anche dopo la morte paterna senza assolvere all’obbligo di inventario previsto dall’art. 485 c.c.

La Corte d’Appello respingeva il gravame del professionista, precisando, all’uopo, che l’erede del de cuius aveva esercitato sugli immobili oggetto di donazione un possesso quale proprietario e ciò perché la donazione aveva prodotto, a suo tempo, un effetto traslativo immediato della proprietà dei medesimi in capo al donatario.

Ne conseguiva, inoltre, che l’erede aveva potuto compiere sugli immobili azioni a tutela del suo possesso, senza aver bisogno di accettare l’eredità e di redigere l’inventario.

Il titolo di trasferimento del bene in possesso del donatario

La Suprema Corte nel sviluppare il suo iter argomentativo prende le mosse dalla natura giuridica dell’atto di donazione che ha ad oggetto un bene immobile.

Con l’atto di donazione il donante trasferisce al donatario, osservate le formalità di legge, la proprietà del bene oggetto dell’atto di liberalità.

Ora, qualora l’atto di donazione abbia ad oggetto un bene immobile, ne deriva che in capo al donatario viene trasferita la proprietà del medesimo cespite.

Ne consegue, ulteriormente, che il donatario acquista un titolo di proprietà sul bene immobile donatogli, poiché egli, a seguito dell’atto di trasferimento, diventa proprietario del bene e, pertanto, ora potrà disporre del medesimo iure proprietatis.

Assunta per certa tale premessa, anche sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13972 del 14 giugno 2007), risulta incompatibile l’applicazione del disposto dell’art. 485 c.c. nei confronti del donatario che si trova nel possesso del bene immobile ricevuto a seguito di un atto di liberalità del donante.

Il discrimine del titolo del possesso

Ciò che distingue la posizione del donatario da quella del chiamato all’eredità è l’esistenza di un titolo che giustifica il possesso del bene.

Il donatario, infatti, è già proprietario in forza della donazione e dispone del bene iure proprietatis, non iure successionis. Proprio per questo, il bene donato non rientra nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione.

Ne consegue che il donatario non è soggetto né all’obbligo di inventario né alla dichiarazione prevista dall’art. 485 c.c., salvo il diverso rilievo che possono assumere l’azione di riduzione o gli obblighi di collazione.

Diversa è la posizione del chiamato all’eredità. Egli, infatti, non ha ancora un titolo di proprietà sui beni del defunto. Se però ne ha il possesso, la legge gli impone di redigere l’inventario e di dichiarare se intenda accettare l’eredità. In mancanza, è considerato erede puro e semplice, con la conseguente responsabilità anche per i debiti ereditari.

Per la stessa ragione, non è corretto estendere al donatario neppure l’art. 460 c.c., poiché i suoi poteri sul bene trovano fondamento nella proprietà già acquistata, e non nella delazione ereditaria.

Il principio sancito dalla Cassazione

Il donatario, invece, può esercitare, pertanto, eventuali azioni possessorie a difesa del bene donatogli senza la necessità di accettare l’eredità, poiché questi dispone de bene come proprietario.

Le conclusioni cui si perviene sono corroborate dalla pronuncia in rassegna con la quale la Corte dei Diritti ha precisato che:

“…La disposizione dell’art 485 cod. civ., che considera erede puro e semplice il chiamato all’eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l’inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità; in tale caso, infatti, vi è un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell’asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l’azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura…”.

Conclusioni

Sulla scorta delle precedenti argomentazioni giuridiche possiamo giungere alle seguenti riflessioni.

L’atto di donazione produce effetti immediatamente traslativi in capo al donatario, il quale diviene, ex lege, proprietario del bene donatogli, anche se fosse un immobile.

Ne deriva che egli ne dispone nella qualità giuridica di proprietario, e non iure successionis, e, pertanto, sul medesimo può esercitare le azioni più opportune a difesa del suo possesso, senza essere soggetto, ai sensi dell’art. 485 c.c., all’obbligo, pur  perdurando il possesso dopo l’apertura della successione, di redigere l’inventario oppure di rilasciare la dichiarazione d’accettazione dell’eredità, con la conseguenza, in difetto, di essere considerato erede puro e semplice.

Ciò in quanto il bene immobile è già uscito dal patrimonio del donante in forza dell’atto di donazione che fu compiuto dal quest’ultimo prima del decesso.

Avv. Giovanni Stampone
Avvocato in Roma. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con tesi in Diritto amministrativo su “Interesse legittimo e responsabilità aquiliana secondo la Direttiva CEE n. 665/1989” (rel. Prof. Franco Ledda). Collabora come redattore con le riviste giuridiche Giuricivile.it, Diritto.it e CondominioZeroProblemi. Autore del volume "Il contratto di concessione", con contributi sui temi della giurisdizione e della competenza nelle comunicazioni. Svolge attività di volontariato come avvocato presso l’O.D.V. “Avvocato di Strada” – sportello di Roma, offrendo ascolto e consulenza legale a persone senza fissa dimora.

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