
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 13860/2025, pubblicata il 24 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a pronunciarsi su un tema rilevante nella prassi processuale: l’onere di riproposizione in appello di una domanda respinta o non esaminata in primo grado. In particolare, la Corte interviene sulla corretta applicazione dell’art. 346 c.p.c. nel caso di domanda di regresso ex art. 292, comma 1, cod. ass., proposta da un’impresa assicuratrice nei confronti di un’altra compagnia per scopertura della RCA. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
Il caso concreto
All’origine del contenzioso vi è un sinistro stradale, a seguito del quale una società veniva convenuta in giudizio – insieme alla compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada – per il risarcimento dei danni. Quest’ultima, a sua volta, chiamava in causa l’impresa assicuratrice del responsabile per essere manlevata. Il giudice di primo grado condannava in solido le convenute al risarcimento, ma non si pronunciava sulla domanda di regresso.
In appello, la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente il gravame, riteneva implicitamente riproposta la domanda e si pronunciava su di essa, accogliendola. Da qui il ricorso per cassazione della parte ritenuta tenuta al regresso, che lamentava la violazione dell’art. 346 c.p.c.
La decisione della Corte: onere di riproposizione e art. 346 c.p.c.
La Corte di Cassazione chiarisce che, in assenza di una norma che disciplini la forma della riproposizione, la parte che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve formulare nuovamente la domanda o l’eccezione in appello in modo esplicito e specifico.
Una semplice ripresa delle difese svolte in primo grado o un richiamo generico agli atti non sono sufficienti. La domanda deve essere riproposta in modo inequivoco per sollecitare la decisione del giudice.
La Cassazione censura la decisione d’appello che, pur in mancanza di una riproposizione specifica da parte dell’appellante, aveva ritenuto implicitamente “viva” la domanda e ne aveva pronunciato l’accoglimento.
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Regresso ex art. 292 cod. ass.: azione peculiare
La Corte si sofferma anche sulla natura dell’azione di regresso prevista dall’art. 292, comma 1, cod. ass., qualificandola come autonoma e speciale ex lege. Essa non si configura né come surrogazione del danneggiato né come regresso tra coobbligati solidali. Proprio per queste sue peculiarità, la proposizione della relativa domanda non può essere desunta automaticamente dalla domanda principale di risarcimento.
Inoltre, sebbene l’impresa designata possa soddisfare il proprio credito al solo riscontro dei presupposti normativi, resta comunque necessario che la domanda sia proposta, o riproposta, in giudizio. In difetto, opera la decadenza ex art. 346 c.p.c.
Il principio di diritto
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale competente, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“La domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la «RCA» a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.”
Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma un principio di ordine e chiarezza nel processo civile: le domande non decise devono essere espressamente riproposte in appello per evitare l’effetto estintivo previsto dall’art. 346 c.p.c. Né rileva, in senso contrario, la natura speciale o peculiare della domanda di regresso prevista dal Codice delle Assicurazioni: anche in quel caso, l’azione va riproposta. La decisione ribadisce l’importanza della precisione nelle difese e della corretta impostazione delle domande nei diversi gradi del giudizio, anche quando si tratti di azioni fondate su disposizioni normative specifiche come l’art. 292 cod. ass.