La Sezione tributaria della Cassazione civile nella sentenza del 20 marzo 2015, n. 5605 ha dato continuità, in ambito tributario, all’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo al carattere vincolante dell’accertamento sostanziale passato in giudicato ex art. 2909 c.c. nei confronti degli eredi e degli aventi causa, indipendentemente dalla conoscenza che gli stessi abbiano avuto della sentenza definitiva.
L’art. 2909 c.c. stabilisce che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Secondo i Giudici di legittimità, tale norma “esprime il principio della continuità soggettiva dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata emessa, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte il dante causa, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo in tal senso richiesto che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti“.
Tale principio è stato applicato, in particolare, nei confronti degli eredi di un contribuente, i quali ritenevano non dovute le pretese erariali che avevano costituito l’oggetto del giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Nella specie, la sentenza passata in giudicato aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per inattività delle parti in ragione della mancata riassunzione ex art. 393 c.p.c. a seguito di rinvio della Corte di Cassazione.
Con precipuo riferimento alle conseguenze sull’atto impositivo impugnato nel giudizio estinto, la Suprema Corte ha precisato che, dal venir meno dell’intero processo, non potrà che derivarne l’integrale accoglimento delle ragioni erariali e la definitività dell’avviso di accertamento. Poiché infatti “la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata“, l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto impositivo.