Dirigente sindacale in TV: quando la critica diventa sanzionabile

Con l’ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Cassazione ha precisato i limiti del diritto di critica del lavoratore che riveste cariche sindacali, nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dell’immagine datoriale, specie nel pubblico impiego. La Corte ha richiamato i requisiti di pertinenza, continenza e veridicità (anche solo putativa) dei fatti posti a base della critica. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).

Il caso

La vicenda trae origine da una sanzione disciplinare (rimprovero verbale) irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una propria funzionaria, dirigente sindacale di una sigla rappresentativa. La contestazione nasceva da una partecipazione della dipendente a un servizio televisivo nazionale riguardante presunte irregolarità in un concorso interno per il passaggio di area.

Nel corso dell’intervista, la lavoratrice non si era limitata a denunciare i vizi della procedura concorsuale (già oggetto di annullamento d’ufficio e di attenzione da parte della magistratura penale), ma aveva avallato ricostruzioni giornalistiche di estrema gravità. In particolare, era stato prospettato un disegno istituzionale volto a creare una “classe dirigente fedele” e compiacente, finalizzata a porre in essere politiche fiscali discriminatorie: una pressione vessatoria verso i piccoli contribuenti a fronte di una presunta impunità garantita ai “grandi evasori”.

L’Agenzia aveva ravvisato in tali dichiarazioni una lesione del dovere di fedeltà e un danno all’immagine dell’ente, sanzionando il comportamento della dipendente. L’organizzazione sindacale e la lavoratrice hanno impugnato il provvedimento attivando il procedimento speciale contro la condotta antisindacale (art. 28, L. 300/1970). Secondo i ricorrenti, l’azione disciplinare configurava un tentativo di “imbavagliare” l’attività di denuncia del sindacato, colpendo un esponente di spicco proprio in ragione delle sue opinioni critiche sulla gestione del personale e sulla missione istituzionale dell’ente.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, aveva però rigettato il ricorso. I giudici di merito hanno sottolineato come il ricorso ex art. 28 sia finalizzato alla tutela di interessi collettivi. Pertanto, la punizione di un singolo lavoratore può assumere rilievo antisindacale solo se si dimostra un obiettivo intento ritorsivo volto a pregiudicare l’attività del sindacato nel suo complesso, o se il provvedimento risulta palesemente illegittimo e chiaramente finalizzato a colpire il ruolo rappresentativo del soggetto.

La decisione: i limiti del diritto di critica del dirigente sindacale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2844/2026, ha confermato l’orientamento dei giudici di merito, offrendo un’importante lezione sulla gerarchia dei limiti al diritto di critica. La Corte ha ribadito che il diritto di critica del sindacalista è certamente più esteso di quello del normale lavoratore, poiché la dialettica sindacale implica spesso toni aspri e giudizi severi sulle scelte datoriali. Tuttavia, tale diritto deve rispettare tre parametri fondamentali:

  1. La pertinenza: la critica deve riguardare temi inerenti alla tutela dei lavoratori o alla gestione dell’azienda/ente che abbia riflessi sui lavoratori stessi.
  2. La continenza formale: le espressioni usate non devono trascendere in insulti gratuiti o epiteti volgari.
  3. La continenza sostanziale (o verità dei fatti): se la critica si fonda su narrazioni di fatti, questi devono essere veri o quantomeno “putativamente veri“.

La Cassazione ha ritenuto che l’accusa di favorire i “grandi evasori” fosse priva di riscontri, anche solo indiziari, e quindi non scriminabile in nome dell’attività sindacale. La Corte ha precisato che non è richiesta la “verità assoluta”, ma che la narrazione deve collocarsi tra le evenienze ragionevolmente pronosticabili alla luce di fatti noti e verificabili; in mancanza, la critica eccede i limiti della continenza sostanziale.

Nel caso concreto, pur a fronte di irregolarità concorsuali accertate, la Corte ha escluso che da esse potesse logicamente derivare l’ipotesi di una “regia superiore” volta a garantire impunità fiscale. Nel pubblico impiego, il diritto di critica non può tradursi nella diffusione di notizie allarmistiche e non documentate idonee a pregiudicare il prestigio dell’amministrazione.

La questione “whisleblowing”

La difesa della lavoratrice aveva tentato di invocare anche le tutele previste per il whistleblowing (art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 24/2023). La Suprema Corte ha però chiarito che la protezione del segnalante opera quando la segnalazione avviene attraverso i canali protetti (interni o ANAC) e riguarda illeciti di cui il soggetto sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio. L’utilizzo di un palcoscenico televisivo per lanciare accuse generiche e non documentate su materie estranee alla competenza diretta del dipendente fa decadere la protezione speciale, riportando la condotta nell’alveo della responsabilità disciplinare ordinaria per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Conclusioni

L’ordinanza n. 2844/2026 segna un punto fermo contro l’uso strumentale del ruolo sindacale come “scudo” per dichiarazioni lesive della reputazione altrui. La libertà sindacale non è una zona franca in cui tutto è permesso, ma un diritto che trova il suo limite naturale nel rispetto della dignità della persona (anche giuridica) e nella veridicità delle accuse lanciate.

Il dirigente sindacale deve quindi agire con un supplemento di responsabilità: maggiore è il potere di influenza delle sue parole, maggiore deve essere il rigore nel verificare la base fattuale delle proprie denunce, specialmente quando queste toccano le finalità istituzionali di un ente pubblico.

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