
Con l’ordinanza n. 616 del 12 gennaio 2026, la Corte di Cassazione interviene sul delicato equilibrio tra tutela della reputazione e libertà di stampa, chiarendo che il diritto di critica non si limita alla mera esposizione di fatti, bensì può manifestarsi tramite il collegamento logico di vicende veritiere volto a offrire al lettore una chiave di lettura soggettiva su fenomeni di pubblico interesse, specialmente nell’ambito del giornalismo d’inchiesta (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).
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Conflitto tra cronaca e reputazione
La vicenda origina dalla pubblicazione di un articolo giornalistico, nel dicembre 2011, relativo allo sviluppo economico ed edilizio in un’area contraddistinta da una severa presenza della criminalità organizzata. L’articolo poneva in luce la crescita dei depositi bancari e delle attività edilizie, mettendo in dubbio la legittimità della penetrazione commerciale di un noto imprenditore locale e suggerendo possibili connessioni con ambienti camorristici.
In sede di merito, la Corte territoriale aveva confermato l’indole diffamatoria dello scritto, ritenendo che il tono “allusivo e insinuante” avesse indotto il lettore a percepire l’imprenditore quale soggetto colluso con la malavita, malgrado l’assenza di riscontri certi su condotte penalmente rilevanti. La società editrice ha dunque interposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’articolo 21 della Costituzione in relazione al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca.
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Diritto di critica come interpretazione soggettiva
Focus dell’ordinanza riguarda la definizione stessa di diritto di critica. La I Sezione Civile osserva che tale diritto non consiste nella semplice narrazione asettica di fatti (propria del diritto di cronaca), bensì si esprime in un giudizio necessariamente soggettivo. Per la Cassazione, l’attività critica può realizzarsi mediante un’opera personale di collegamento tra fatti narrati, presentati in una sequenza preordinata a prospettarne i possibili nessi logici.
Hub del diritto di critica risiede dunque nel permettere al lettore di formarsi una propria opinione basata su una “congerie di interpretazioni” che una pluralità di fatti veri può consentire. La Corte d’Appello è stata censurata proprio per non aver verificato se lo scritto fosse, anziché una mera lista di circostanze, una legittima proposta di correlazione tra vicende reali finalizzata a informare su tematiche di interesse pubblico.
Specificità del giornalismo d’inchiesta
L’ordinanza in disamina dedica un passaggio fondamentale alla figura del giornalismo d’inchiesta, sottocategoria del diritto di critica in cui il giornalista opera una valutazione autonoma di circostanze note e di pubblico dominio per denunciare situazioni oscure. In tale peculiare ambito, la Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo:
- attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta è tutelato anche quando espone un “mero sospetto di illeciti”, purché tale sospetto sia basato su elementi obiettivi e rilevanti e non sia meramente congetturale o calunniatorio;
- funzione propulsiva, la denuncia di situazioni ambigue deve mantenere un carattere induttivo, volto a sollecitare approfondimenti da parte delle autorità competenti o a stimolare il dibattito su temi sociali generali.
La Corte ha rilevato che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la fattispecie rientrasse in questa categoria, considerando che l’articolo riportava fatti veritieri tratti da atti delle autorità pubbliche relativi a fenomeni di crescita economica anomala.
Limite della continenza e bilanciamento degli interessi
Malgrado la tutela rafforzata per l’inchiesta, il requisito della continenza resta un pilastro invalicabile. La Corte ribadisce che non devono essere utilizzati toni “sproporzionatamente scandalizzati”, “decettivi” o “accostamenti suggestionanti”. Tuttavia, la valutazione della continenza deve essere meno rigorosa quando si esaminano espressioni critiche rispetto alla cronaca pura.
Il bilanciamento tra il diritto all’onore e la libertà di pensiero deve passare per la verifica della pertinenza della critica: l’interesse pubblico non risiede solo nel fatto in sé, bensì proprio nell’interpretazione che il giornalista offre di quel fatto. Escludere a priori l’esercizio della critica solo perché il tono è “sospettoso” rischia di compromettere la libertà di stampa su temi di rilievo etico e sociale.
Principio di diritto ed esito
In ambito di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica ricorre quando l’autore esprima un giudizio soggettivo fondato su fatti veri o verosimilmente accertati, anche mediante il collegamento logico di più circostanze di interesse pubblico. In presenza di commistione tra cronaca e critica, la verifica della continenza richiede un bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero, avuto riguardo alla pertinenza dell’interpretazione proposta. Nel giornalismo d’inchiesta è ammessa l’esternazione di sospetti qualificati, a condizione che non siano formulati in modo allusivo o insinuante e basati su elementi obiettivi.
Pertanto, accogliendo i primi due motivi di ricorso, la I Sezione Civile ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello in differente composizione. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando i principi esposti, accertando se la correlazione dei fatti proposta dai giornalisti fosse pertinente all’interesse pubblico e se, pur nel clima di sospetto tipico dell’inchiesta, siano stati rispettati i limiti della verità (anche putativa), nonché della continenza espositiva.











