Diffamazione a mezzo stampa, i limiti del diritto di cronaca

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7685 del 30 marzo 2026, interviene sull’equilibrio tra diritto di cronaca, libertà di informazione e tutela della reputazione, esaminando la vicenda di una presunta diffamazione a mezzo stampa collegata alla pubblicazione di articoli giornalistici contenenti riferimenti a interrogazioni parlamentari risalenti nel tempo.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

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Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Una presunta campagna diffamatoria durante la corsa a sindaco

Il ricorrente aveva citato in giudizio, nel 2017, alcune testate giornalistiche e alcuni giornalisti, sostenendo di essere stato vittima di una campagna diffamatoria nel corso della sua candidatura a sindaco nel 2013. Secondo la tesi sostenuta dall’attore, alcuni articoli avrebbero diffuso la fake news che egli fosse stato costretto a lasciare un prestigioso incarico universitario per presunte irregolarità gestionali. A seguito della separazione delle cause, il giudizio era proseguito nei confronti di una sola società editrice, del direttore responsabile e di due giornalisti.

Il Tribunale aveva, quindi, riconosciuto l’indole diffamatoria di due articoli, condannando i convenuti al risarcimento pari a 15.000 euro. Uno dei due articoli, pubblicato nel 2013, riportava in modo testuale tre interrogazioni parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana inerenti “la poca chiarezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione e [l’istituto] e il dirottamento di decine di miliardi di lire”.

Il Tribunale aveva ritenuto che, malgrado la riproduzione fedele, la distanza temporale di oltre dieci anni imponesse un contraddittorio preventivo con l’interessato.

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Corte d’appello, riproduzione fedele dell’interrogazione è scriminata

La Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione, escludendo il carattere diffamatorio del secondo articolo, richiamando un principio consolidato della Cassazione: la pubblicazione di un’interrogazione parlamentare, anche se dal contenuto oggettivamente diffamatorio, è scriminata quando la riproduzione è fedele, integrale o per riassunto. La Corte ha aggiunto un elemento decisivo: non può rilevare in alcun modo la distanza temporale intercorrente tra l’avvenimento del fatto e la pubblicazione, non potendo il decorso del tempo impedire l’esercizio del diritto di cronaca. Per l’effetto, ha ridotto il risarcimento e ha condannato l’attore a rifondere le spese del primo grado verso il giornalista risultato vittorioso.

Ricorso in Cassazione: quattro motivi, tutti respinti

Il ricorrente, quindi, ha proposto quattro motivi di ricorso, contestando:

  • la violazione del giudicato interno;
  • la falsa applicazione dei principi sul diritto di cronaca;
  • l’omesso esame di un fatto decisivo;
  • la riforma della compensazione delle spese.

La Cassazione li ha rigettati tutti.

Primo motivo: nessuna violazione del giudicato interno

Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale aveva accertato un fatto decisivo, il decorso di “molti anni”, e che tale accertamento non fosse stato impugnato, diventando giudicato interno. La Corte ha replicato che il giudicato riguardava solamente un punto: l’articolo riportava “testualmente il contenuto delle interrogazioni”. Il giudice d’appello non ha modificato tale accertamento, bensì ha applicato una differente disciplina giuridica, ritenendo irrilevante il decorso del tempo. Nessuna violazione del giudicato, dunque.

Secondo motivo: la riproduzione fedele resta scriminata

Il ricorrente ha sostenuto che il giornalista avrebbe elaborato fatti nuovi, tuttavia la Cassazione ha osservato che: il Tribunale aveva accertato la mera riproduzione testuale delle interrogazioni; tale accertamento non era stato impugnato; la Corte d’appello si era limitata ad applicare il principio giurisprudenziale consolidato. Il motivo viene dichiarato inammissibile in quanto tenta di rimettere in discussione l’accertamento di fatto, attività preclusa in sede di legittimità.

Terzo motivo: nessun omesso esame di un fatto decisivo

Il ricorrente ha lamentato che la Corte non avrebbe considerato che l’articolo non si limitava a riportare l’interrogazione, bensì insinuava fatti ulteriori. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento di primo grado, riproduzione testuale, risultava definitivo. Inoltre, la chiosa del giornalista sulla mancata risposta alle interrogazioni non incideva sulla scriminante, trattandosi di un “mero completamento della notizia”.

Quarto motivo: spese correttamente poste a carico del soccombente

Il ricorrente ha contestato la riforma della compensazione delle spese e la loro quantificazione. La Cassazione ha chiarito che: la “limitatissima rilevanza” dell’attività difensiva non costituisce giudicato; la compensazione era stata impugnata dal convenuto; la Corte d’appello aveva correttamente applicato la regola della soccombenza; la liquidazione secondo i valori medi del DM n. 55/2014 era insindacabile.

Ricorso rigettato e spese a carico del ricorrente

La Cassazione ha rigettato in modo integrale il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere 8.800 euro di compensi, oltre accessori, e disponendo l’ulteriore contributo unificato. Ha disposto altresì l’oscuramento dei nomi, sussistendone i presupposti di legge.

Perché questa ordinanza è importante

La decisione consolida alcuni principi fondamentali per il giornalismo e per il diritto dell’informazione:

  • La riproduzione fedele di atti parlamentari è sempre scriminata, pure se il contenuto è potenzialmente lesivo.
  • Il decorso del tempo non limita il diritto di cronaca quando si tratta di atti pubblici.
  • Il giudicato interno riguarda solo i fatti accertati, non la loro qualificazione giuridica.
  • La Cassazione tutela la libertà di stampa, a condizione che sia esercitata nel rispetto della verità formale e della correttezza espositiva.
  • La regola della soccombenza rimane centrale nella disciplina delle spese.
Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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