Difetto di procura in appello: no all’estinzione automatica

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 3080/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta su una questione processuale abbastanza frequente: la validità della procura nel giudizio di riassunzione a seguito di sospensione e i limiti entro cui può essere dichiarata l’estinzione del processo. La decisione si colloca nel solco dell’interpretazione dell’art. 182 c.p.c., con specifico riferimento al dovere del giudice di attivare il meccanismo di regolarizzazione del mandato difensivo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Il caso

La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale e dai fideiussori nei confronti dell’istituto creditore. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la parte soccombente proponeva appello.

Nel corso del giudizio di secondo grado uno degli appellanti proponeva querela incidentale di falso; il processo veniva quindi sospeso in attesa della definizione del relativo giudizio. All’esito dell’accertamento della falsità della firma su un atto di proroga della fideiussione, il giudizio d’appello veniva riassunto.

La riassunzione avveniva a mezzo di un difensore diverso da quello originariamente costituito nel giudizio di appello. La Corte territoriale rilevava che la procura richiamata riguardava esclusivamente il procedimento di querela di falso e non il giudizio principale; riteneva inoltre che la procura successivamente depositata non potesse sanare il vizio, qualificato come mancanza originaria e insanabile del mandato. Conseguentemente dichiarava l’estinzione del processo per tardiva riassunzione e poneva le spese a carico del difensore.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 182 c.p.c. e dei principi di conservazione degli atti processuali.

La decisione della Corte: il dovere di attivare l’art. 182 c.p.c.

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso e li ha ritenuti fondati.

La Corte ha ricordato che, nel testo riformulato dalla legge n. 69/2009, l’art. 182 c.p.c. impone al giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o procura, di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione, con effetti retroattivi. Non si tratta più di un potere discrezionale, ma di un vero e proprio dovere funzionale alla tutela del diritto di difesa.

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello ha erroneamente assimilato la procura depositata successivamente alla riassunzione a una fattispecie di inesistenza originaria del mandato, richiamando impropriamente il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37434/2022. In realtà, nel giudizio d’appello sospeso la parte risultava già regolarmente costituita a mezzo di difensore e non emergeva alcuna revoca o rinuncia al mandato.

In tale contesto, il vizio non integrava una mancanza assoluta di procura, ma una non corrispondenza tra il difensore originario e quello che aveva proceduto alla riassunzione. Si trattava dunque di un’irregolarità che avrebbe dovuto essere oggetto di chiarimento e regolarizzazione mediante l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 182 c.p.c.

La Corte ha sottolineato che la riassunzione del processo sospeso non equivale all’introduzione di un giudizio ex novo. La qualificazione del vizio come inesistenza, con conseguente declaratoria di estinzione, ha rappresentato un approccio eccessivamente formalistico, non coerente con la funzione dell’art. 182 c.p.c. e con l’esigenza di garantire l’effettività del diritto di accesso al giudice, anche alla luce dell’art. 6 CEDU.

Procura, riassunzione e contesto processuale

Un passaggio centrale della motivazione riguarda la necessità di valutare la procura nel contesto in cui essa interviene. La Corte ha evidenziato che l’atto di riassunzione era stato sottoscritto da un difensore diverso da quello originario, ma la parte risultava già costituita nel giudizio sospeso.

In tale situazione, prima di dichiarare l’estinzione del processo, il giudice di merito avrebbe dovuto instaurare un “dialogo processuale”, invitando la parte a chiarire la persistenza del mandato in capo al difensore originario o la sua estensione al nuovo difensore. Solo in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato si sarebbe potuto configurare un effetto preclusivo.

Effetti della pronuncia e conclusioni

Accolti i primi due motivi, la Corte ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati.

La decisione ribadisce che il difetto di procura deve essere affrontato attraverso il meccanismo di regolarizzazione previsto dall’art. 182 c.p.c., salvo i casi di effettiva mancanza assoluta del mandato. Nel giudizio di riassunzione, la valutazione del vizio deve tener conto della continuità del rapporto processuale già instaurato.

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