Dichiarazione dei redditi: quando il commercialista paga le sanzioni

La recente ordinanza n. 3215, pubblicata il 13 febbraio 2026 dalla Terza Sezione Civile della Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene in materia di responsabilità professionale del commercialista, delineando l’ambito della diligenza esigibile nell’adempimento del mandato relativo alla dichiarazione dei redditi. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

Il caso

La vicenda processuale trae origine dall’azione risarcitoria promossa da due contribuenti nei confronti del proprio consulente fiscale a seguito di un accertamento condotto dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria aveva infatti disconosciuto importanti detrazioni d’imposta relative a interventi edilizi eseguiti su immobili danneggiati dal sisma del 1997.

Il recupero d’imposta, unitamente all’irrogazione di pesanti sanzioni e interessi per un ammontare superiore ai trentaquattromila euro, era scaturito dall’omesso invio di comunicazioni obbligatorie, quali l’inizio e la fine dei lavori, adempimenti formali che la normativa vigente pone come condizione imprescindibile per la legittimità del beneficio fiscale.

In sede di merito, la Corte d’appello di Perugia aveva confermato il rigetto della domanda attrice, sostenendo una tesi particolarmente favorevole al professionista. Secondo i giudici di secondo grado, il commercialista non era stato investito di un incarico specifico volto alla gestione dell’intero iter burocratico delle detrazioni, ma era stato chiamato esclusivamente alla redazione del modello dichiarativo annuale.

La Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che i contribuenti avessero fornito al consulente un prospetto riepilogativo delle spese già redatto, ritenendo che il professionista potesse legittimamente fare affidamento su tale documento senza l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti documentali sottostanti.

In questa visione, la regolarità delle pratiche amministrative restava un onere esclusivo del contribuente, limitando la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale a una funzione puramente esecutiva.

Diligenza qualificata del commercialista: dovere di verifica e ruolo di filtro critico

La Corte di Cassazione ha censurato l’impostazione della sentenza impugnata, riaffermando il principio della diligenza professionale qualificata. Il Collegio ha chiarito che l’accettazione dell’incarico di redigere la dichiarazione dei redditi non è un atto neutro, ma comporta intrinsecamente il dovere di controllare che i dati inseriti siano conformi alla normativa tributaria.

Non è dunque ammissibile, secondo la Corte, che un professionista iscritto all’albo recepisca passivamente un elenco di costi senza accertarsi della sussistenza dei requisiti minimi di legge, come la presenza di fatture, bonifici parlanti e le comunicazioni previste dalla legge.

Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa della prestazione del commercialista, che non è una prestazione di mezzi generica, ma un’attività intellettuale che richiede l’applicazione di specifiche cognizioni tecniche. Il professionista ha l’obbligo di operare per garantire al cliente il trattamento fiscale più favorevole, ma allo stesso tempo deve agire come un filtro critico, segnalando tempestivamente eventuali carenze che potrebbero esporre il contribuente a controlli e sanzioni.

Nel caso specifico, la mancanza della comunicazione di fine lavori rappresentava un elemento facilmente rilevabile da un esperto della materia, il quale avrebbe dovuto sollecitare i clienti alla produzione di tale documento o avvertirli formalmente dell’impossibilità di procedere con la detrazione in assenza dello stesso.

Profili di danno e responsabilità del commercialista: detrazione vs sanzioni e interessi

Un aspetto di rilievo tecnico riguarda poi la distinzione dei profili di danno risarcibile. La Suprema Corte ha introdotto una differenziazione tra il danno derivante dalla perdita del beneficio fiscale in sé e il danno costituito dalle sanzioni e dagli interessi irrogati dal fisco.

La perdita della detrazione può dipendere da negligenze in fase di cantiere o da omissioni del cliente, ma le sanzioni per dichiarazione infedele ricadono direttamente sul commercialista. Inserendo in dichiarazione una voce di spesa priva dei supporti documentali necessari, il professionista concorre in modo determinante alla violazione tributaria.

Anche qualora il consulente non fosse stato incaricato di curare le comunicazioni edilizie, egli rimane pienamente responsabile per l’attività di validazione che esercita nel momento in cui trasforma un fatto economico in un dato fiscale.

L’omessa segnalazione dei presupposti di legge integra colpa grave, perché il professionista è tenuto a prevenire errori che il contribuente non può cogliere. Il consulente, pertanto, è tenuto al ristoro delle somme aggiuntive che il contribuente è stato costretto a versare a titolo punitivo o risarcitorio verso l’Erario.

Diligenza del commercialista nei controlli 36-ter: gestione documentale e responsabilità

L’analisi della Cassazione si spinge oltre la fase della mera dichiarazione, prendendo in esame la condotta tenuta dal professionista durante i successivi controlli formali. I ricorrenti avevano infatti contestato al consulente di non aver gestito correttamente la comunicazione di regolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/73.

Secondo la ricostruzione dei contribuenti, il professionista, pur avendo ricevuto mandato per rispondere a tali richieste, avrebbe omesso di produrre tempestivamente i documenti necessari, aggravando così il carico sanzionatorio e portando all’emissione delle cartelle esattoriali. La Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che tale doglianza fosse inammissibile in quanto considerata una domanda nuova rispetto all’atto di citazione originario.

La Cassazione ha invece stabilito che la contestazione sulla gestione della fase di controllo non muta l’oggetto del giudizio, ma rappresenta un ulteriore sviluppo dell’unico inadempimento contrattuale legato al mandato professionale. Il dovere di assistenza del commercialista si estende dunque per tutta la durata del rapporto fiduciario, includendo la difesa del contribuente nelle sedi amministrative di confronto con il fisco.

La negligenza nella risposta agli uffici finanziari rappresenta una violazione autonoma del dovere di diligenza che il giudice di merito dovrà valutare con estremo rigore nel nuovo giudizio.

Conclusioni

L’ordinanza n. 3215/2026 chiarisce che il commercialista incaricato della dichiarazione dei redditi deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la completezza degli adempimenti necessari per fruire delle detrazioni, senza potersi limitare a recepire i dati forniti dal cliente. Ne deriva, sul piano operativo, l’esigenza di procedure di raccolta e controllo documentale più strutturate, con tracciamento delle richieste di integrazione e delle avvertenze rese al contribuente sui rischi fiscali. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Perugia dovrà applicare tali principi nella quantificazione del danno, valutando anche eventuali vantaggi fiscali conseguiti in annualità non oggetto di controllo.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

quattro + 19 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.