La Terza Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che il deposito è valido con la ricevuta di avvenuta consegna, ma dipende dai controlli successivi. Se i controlli falliscono, il deposito è invalido. In caso di errore scoperto tardivamente, si può ripetere il deposito entro venti giorni o chiedere la rimessione in termini.
Corte di Cassazione- III Sez. Civ.- ord. n. 16552 del 13-06-2024
La vicenda
Nel 2002, una banca aveva concesso a una società un mutuo di 700.000 euro per la costruzione di un immobile suddiviso in più appartamenti. Dopo la costruzione, la società aveva deciso di vendere alcuni degli appartamenti, con i compratori che si accollarono parte del mutuo. Nel 2009, la società e due fideiussori citarono la banca in tribunale, richiedendo la riduzione delle garanzie, che la banca aveva rifiutato.
Gli attori avevano chiesto la riduzione dell’ipoteca e il risarcimento del danno: il giudice di prime cure aveva ridotto l’ipoteca a 800.000 euro e aveva rigettato la domanda del risarcimento del danno.
La sentenza fu appellata, ma la Corte d’appello confermò la decisione, rilevando che il frazionamento dell’ipoteca non aveva ridotto l’esposizione debitoria della società.
La sentenza d’appello è stata poi impugnata per Cassazione.
I motivi di ricorso
In primo luogo, la società ricorrente ha contestato la decisione della Corte distrettuale di negare la riduzione dell’ipoteca, dal momento che esistevano tutti i presupposti per ottenerla. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la riduzione non era possibile poiché la società non ha dimostrato che la banca l’avesse liberata dall’obbligazione con l’accollo del mutuo.
Il secondo motivo ha presentato alcune censure in ordine alle fideiussioni.
Le argomentazioni della Cassazione
I giudici hanno ritenuto il primo motivo di ricorso fondato. La decisione è stata assunta in seguito al fatto che i ricorrenti avevano richiesto due cose: 1. accertare che la banca segnalava alla Centrale Rischi fideiussioni superiori all’obbligazione principale; 2. ottenere il risarcimento del danno derivante. La Corte d’appello ha, invece, ritenuto che il massimale garantito non eccedesse l’obbligazione principale, includendo interessi e spese senza specificare se si trattasse di mora o spese di esazione.
Questa motivazione è stata considerata dagli ermellini insufficiente e al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto, rendendo la sentenza nulla e sindacabile.
La notifica del ricorso
La parte nevralgica dell’ordinanza in questione riguarda la notifica del ricorso effettuata alla banca il 23 aprile 2021, mentre la banca ha notificato il controricorso alla società ricorrente il 3 giugno 2021, rispettando i termini e considerando il 2 giugno come data festiva. Il deposito del ricorso è avvenuto per via telematica il 22 giugno 2021, ma è stato inviato a un indirizzo PEC errato.
Dopo la spedizione, la banca ha ricevuto solo le notifiche di accettazione e avvenuta consegna, ma non la conferma del superamento dei controlli.
Di conseguenza, il 18 luglio 2021, la banca ha presentato un’istanza di rimessione in termini, che il Collegio ha ritenuto tempestiva.
La Terza Sezione Civile della Cassazione ha chiarito due questioni interpretative: 1. il deposito si considera perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna, ma la validità dipende dai controlli successivi.
2. Se i controlli sono destinati a fallire, il deposito non è valido. Inoltre, la parte che scopre il mancato superamento dei controlli dopo la scadenza del termine può riprendere il deposito entro venti giorni dall’apprendimento dell’errore o chiedere la rimessione in termini se l’errore è incolpevole.
Nel caso di specie, la banca controricorrente ha depositato il controricorso nei termini stabiliti (22 giugno), ricevendo la ricevuta di avvenuta consegna ma non le successive conferme. Dopo aver scoperto che il deposito era stato inviato a un indirizzo PEC non più attivo, la banca ha presentato un’istanza di rimessione in termini 26 giorni dopo il primo tentativo. In questi casi, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che il termine per il deposito decorre dal momento in cui il depositante viene a conoscenza dell’esito infruttuoso del primo deposito. Pertanto, i sei giorni di attesa prima di verificare l’esito del deposito sono stati considerati ragionevoli. Il Collegio ha ritenuto tempestivo il secondo deposito, effettuato entro venti giorni dalla scoperta del problema.
Il primo tentativo di deposito è stato considerato incolpevole per due motivi: l’indirizzo PEC obsoleto generava ancora ricevute di avvenuta consegna senza errori e l’errore era stato causato dal software utilizzato per il deposito. Inoltre, la ripresa del deposito da parte della banca è stata giudicata tempestiva, considerando i tempi variabili per ricevere le conferme dei controlli automatici e manuali.
Conclusioni
In conclusione, la normativa e le raccomandazioni ministeriali avevano creato un legittimo affidamento sul fatto che eventuali errori sarebbero stati notificati entro un giorno lavorativo. Di conseguenza, l’istanza di rimessione in termini è stata accolta, e il deposito effettuato è stato considerato valido.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.