Deposito telematico della notifica via pec: basta il PDF


L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27677/2024 ha affrontato il tema della validità della notifica telematica e dell’improcedibilità di un appello a causa dell’omesso deposito degli originali telematici. I giudici, in particolare, si sono focalizzati  sull’applicazione del principio della “strumentalità delle forme” e sul concetto di “raggiungimento dello scopo” nella valutazione della validità delle notifiche.

Corte di Cassazione-Sez. I Civ.- ordinanza n. 27677 del 25-10-2024


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Il caso di specie

Il caso nasce dal ricorso presentato a seguito di una sentenza del Tribunale di Avellino, al quale è seguito un appello presso la Corte d’appello di Napoli. La notifica dell’atto d’appello è stata eseguita tramite PEC, ma, nella fase di costituzione in giudizio, sono state depositate soltanto copie in formato PDF degli atti notificati e delle ricevute di consegna, senza presentare i file originali. La Corte d’appello di Napoli ha interpretato questa mancanza alla stregua di un difetto formale che comprometteva la validità della notifica, dichiarando così l’appello improcedibile. Secondo il giudice di secondo grado, l’assenza degli originali telematici impediva una verifica di conformità dell’atto notificato e costituiva una violazione delle regole processuali, tale da giustificare l’improcedibilità.

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Il principio di strumentalità delle forme

Gli appellanti hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il difetto di notifica fosse comunque sanato, dal momento che l’atto era stato ricevuto dagli intimati, che si erano costituiti in giudizio senza eccepire vizi di forma. La Corte di Cassazione ha accolto tale ricorso, richiamando il principio della strumentalità delle forme, secondo il quale le formalità processuali devono essere funzionali al raggiungimento dello scopo dell’atto, senza diventare un ostacolo alla tutela dei diritti.

Il principio di strumentalità delle forme, fondato sugli artt. 156 e 157 c.p.c., è stato interpretato dalla Cassazione come un argine al formalismo eccessivo. La Corte ha sottolineato che le formalità processuali servono solo come strumenti per garantire che l’atto raggiunga il suo destinatario e ne rispetti i suoi diritti. Poiché gli appellati avevano ricevuto l’atto di appello senza sollevare contestazioni, la mancanza dell’originale telematico non era tale da impedire la realizzazione dello scopo dell’atto stesso.

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L’analisi della Cassazione sul deposito

Uno degli elementi centrali dell’ordinanza è la sufficienza del deposito di copie in formato PDF per dimostrare l’avvenuta notifica telematica in assenza degli originali digitali. La Cassazione, in questa ordinanza, ha adottato una posizione che consente una lettura più flessibile, stabilendo che le copie PDF, in certe circostanze, possano essere ritenute valide ai fini della verifica di conformità, soprattutto in assenza di contestazioni formali da parte del destinatario. I giudici hanno evidenziato che il mero deposito delle copie PDF non comporta in automatico l’improcedibilità dell’appello, a condizione che l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario: gli appellanti avevano infatti depositato il messaggio di PEC con i relativi allegati e le ricevute di accettazione e consegna, ma soltanto in formato PDF. La Cassazione ha contestato questa visione formalista, argomentando che le copie PDF, se accompagnate dalle ricevute di accettazione e consegna, permettono al giudice di verificare l’avvenuta notifica, soddisfacendo l’esigenza probatoria. La Suprema Corte ha chiarito quindi che l’assenza dell’originale telematico è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie PDF possono ritenersi valide e sufficienti. Con questa pronuncia, la Cassazione ribadisce il principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti.

Analisi normativa

L’ordinanza ha affrontato anche l’analisi delle norme che regolano la notifica telematica e il valore probatorio degli atti notificati via PEC. Il quadro normativo richiamato dalla Cassazione ha incluso una serie di norme rilevanti. In particolare, la L. n. 53 del 1994 consente alle parti di eseguire notifiche via PEC, stabilendo che i documenti allegati devono essere corredati da ricevute che ne confermino l’avvenuto invio e ricezione. L’art. 3-bis, introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, ha ampliato le disposizioni relative alle notificazioni telematiche, specificando che queste devono essere eseguite tramite un sistema certificato e che l’avvocato deve attestare la conformità delle copie.

Gli artt. 156 e 157 c.p.c. stabiliscono che i vizi formali non comportano la nullità dell’atto se esso ha raggiunto il suo scopo e se non viene lesa la possibilità di difesa della controparte. Nella presente ordinanza, la Cassazione ha applicato queste disposizioni sottolineando che il deposito delle copie PDF è sufficiente a dimostrare la notifica se il destinatario non ha contestato la conformità, dal momento che il fine ultimo dell’atto è stato comunque realizzato. Infine, anche le specifiche tecniche per il PCT stabiliscono che l’atto notificato venga trasmesso in formato elettronico originale per garantire l’autenticità e l’integrità della notifica. 

Giurisprudenza consolidata

L’ordinanza si inserisce in una giurisprudenza consolidata della Cassazione, che negli ultimi anni ha spesso valorizzato la strumentalità delle forme processuali, confermando che il rispetto dei formalismi deve sempre essere interpretato come funzionale alla realizzazione dei diritti. Decisioni come la sentenza n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, infatti, avevano già ribadito che l’omessa presentazione dell’originale telematico non costituisse causa di improcedibilità dell’appello qualora la notifica avesse raggiunto il suo scopo. Anche la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018 ha stabilito che, anche in assenza di atti originali, la tempestiva costituzione dell’appellato può sanare il vizio formale della notifica, purché la parte non sollevi obiezioni sulla conformità dell’atto.

Conclusioni

La Cassazione, interpretando il principio della strumentalità delle forme, ha chiarito come il fulcro della validità di un atto processuale risieda nel raggiungimento del suo scopo e nella garanzia del diritto di difesa. Quando un atto notificato giunge al destinatario in modo chiaro e senza alcun pregiudizio per la parte ricevente, l’assenza di documenti telematici originali non dovrebbe da sola tradursi in una dichiarazione di improcedibilità. 

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