
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introduce una serie di correttivi puntuali alla disciplina fiscale recente, con una finalità chiara, evitare criticità applicative e rendere più coerente il quadro normativo. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026, interviene su ambiti diversi, ma accomunati da un elemento, la necessità di rendere le regole immediatamente utilizzabili nella pratica.
Per i professionisti legali, non si tratta di modifiche meramente tecniche. Le disposizioni incidono direttamente sull’attività quotidiana, dalla consulenza societaria alla pianificazione fiscale, fino alla gestione del contenzioso. Il decreto richiede quindi una rilettura operativa delle operazioni in corso e degli schemi già impostati nei primi mesi del 2026.
Dividendi e participation exemption: ritorno a un assetto più lineare
L’intervento più significativo riguarda il regime dei dividendi e della participation exemption. L’articolo 11 riporta il sistema a una struttura più semplice e prevedibile. Viene ripristinata l’esclusione del 95% degli utili percepiti dalle società e vengono eliminati alcuni requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge di bilancio 2026, che avevano complicato la disciplina.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Resta inoltre confermata la ritenuta dell’1,20% sugli utili distribuiti a società residenti in Stati UE o SEE, al ricorrere delle condizioni previste.
Sul piano operativo, la norma impone una verifica immediata delle operazioni già avviate. Le distribuzioni di utili deliberate nel 2026, le riorganizzazioni infragruppo, le operazioni di acquisizione o ristrutturazione devono essere riesaminate. È necessario aggiornare i pareri già resi e riconsiderare i modelli di pianificazione fiscale. Particolare attenzione va riservata alla disciplina transitoria, che potrebbe aprire margini di incertezza e, in alcuni casi, di contenzioso.
Operazioni permutative e IVA: chiarita la decorrenza, ma restano profili critici
L’articolo 1 interviene sul regime IVA delle operazioni permutative, chiarendo la decorrenza delle nuove regole. La disciplina si applica alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
Il decreto introduce anche una clausola di salvaguardia. I comportamenti già adottati vengono fatti salvi e non sono ammessi rimborsi né rettifiche dell’imposta già liquidata. Si tratta di una scelta che punta a stabilizzare il sistema ed evitare un contenzioso diffuso.
Tuttavia, sotto il profilo interpretativo, la questione resta aperta. L’esclusione di rimborsi non elimina i dubbi sulla corretta applicazione della norma nei mesi iniziali del 2026. Per il professionista, diventa quindi centrale valutare caso per caso, soprattutto in relazione all’affidamento del contribuente e alla coerenza con i principi generali dell’IVA.
Riscossione: termini e responsabilità nella gestione dei carichi
L’articolo 10 introduce una disciplina puntuale in materia di riscossione coattiva. In particolare, regola la riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Se sono trascorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo.
La norma ha un contenuto tecnico, ma produce effetti concreti. Incide sui flussi organizzativi degli enti creditori e sulle attività di controllo. Può riflettersi anche su profili di responsabilità amministrativa e su eventuali contestazioni. Per questo motivo, richiede un adeguamento tempestivo delle procedure interne e un’attenta verifica delle posizioni pendenti.
Incentivi alle imprese e ammortamenti: ampliamento delle misure
Il decreto interviene anche sul fronte degli incentivi alle imprese. L’articolo 8 prevede, per il 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta. La misura riguarda le imprese che hanno già presentato le comunicazioni richieste e che hanno ottenuto dal GSE la conferma dei requisiti tecnici. Il contributo è pari al 35% del credito richiesto, entro i limiti di spesa fissati.
Parallelamente, l’articolo 7 modifica la disciplina della maggiorazione degli ammortamenti. Viene eliminato il vincolo relativo alla provenienza dei beni da Stati UE o SEE. L’intervento amplia il perimetro applicativo e riduce una fonte di rigidità interpretativa.
Queste disposizioni richiedono una consulenza integrata. Occorre verificare le comunicazioni GSE, controllare la correttezza delle certificazioni e gestire l’utilizzo del credito in compensazione. Allo stesso tempo, è necessario rivedere contratti, investimenti e piani industriali alla luce del nuovo quadro normativo.
Spese processuali e Avvocatura dello Stato: una misura operativa
Tra le disposizioni meno evidenti, ma rilevanti nella pratica, rientra l’articolo 17. La norma autorizza una spesa annua di 500.000 euro a favore dell’Avvocatura dello Stato per il pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato.
L’intervento non modifica la disciplina processuale, ma incide sull’organizzazione della difesa pubblica. Garantisce maggiore continuità nella gestione delle spese e riduce il rischio di rallentamenti legati alla copertura dei costi. Per i professionisti che operano nel contenzioso con la pubblica amministrazione, si tratta di un elemento concreto, che può influire sulla gestione delle cause.
FAQ Decreto fiscale 2026: cosa cambia in pratica
Cos’è il decreto fiscale 2026?
È il decreto-legge n. 38/2026 che introduce correttivi urgenti in materia fiscale ed economica per chiarire norme recenti e ridurre criticità applicative.
Quali sono le novità principali per i professionisti legali?
Le modifiche riguardano PEX e dividendi, IVA sulle permute, riscossione, crediti d’imposta, ammortamenti e spese processuali dell’Avvocatura dello Stato.
Cosa cambia per dividendi e participation exemption?
Torna l’esclusione del 95% degli utili e vengono eliminati vincoli introdotti dalla legge di bilancio 2026. Resta la ritenuta dell’1,20% per società UE/SEE.
Il decreto incide su operazioni già avviate nel 2026?
Sì. Operazioni societarie, distribuzioni di utili e schemi fiscali già impostati vanno riesaminati alla luce delle nuove regole.
Quando si applica il nuovo regime IVA sulle permute?
Alle operazioni legate a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. I comportamenti precedenti restano validi e non sono ammessi rimborsi.
La clausola IVA elimina il rischio di contenzioso?
Lo riduce, ma non lo esclude. Restano possibili questioni su affidamento e interpretazione delle operazioni già effettuate.
Cosa prevede la norma sulla riscossione?
Per alcuni carichi, dopo 24 mesi dalla presa in carico, la riconsegna anticipata va richiesta entro 6 mesi. La norma incide su procedure e responsabilità.
Quali vantaggi per le imprese?
È previsto un credito d’imposta del 35% per il 2026, utilizzabile in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026.
Cosa cambia sugli ammortamenti?
Viene eliminato il vincolo UE/SEE sui beni. Questo amplia la platea degli investimenti agevolabili.
Perché è rilevante l’intervento sull’Avvocatura dello Stato?
Perché stanzia 500.000 euro annui per coprire le spese processuali, migliorando la gestione del contenzioso pubblico.











