Decorrenza del termine per il saldo prezzo e natura dell’aggiudicazione nella vendita senza incanto

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 11376/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta su una questione ricorrente nelle vendite giudiziarie: la decorrenza del termine per il pagamento del saldo prezzo in caso di aggiudicazione senza incanto e la natura giuridica di quest’ultima. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “La divisione endoesecutiva dei beni immobili”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon

Il caso: dall’aggiudicazione alla decadenza

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Vicenza, conclusasi con l’esperimento di vendita senza incanto. In tale sede, un immobile veniva aggiudicato a una società, con previsione di pagamento rateale del saldo prezzo.

A distanza di alcuni mesi, l’aggiudicataria chiedeva la revoca della propria offerta, sostenendo di non aver ricevuto la “conferma” dell’aggiudicazione e ritenendo non ancora decorso il termine pattuito. Il giudice dell’esecuzione, invece, dichiarava la decadenza dall’aggiudicazione per mancato pagamento, disponendo l’acquisizione della cauzione.

L’opposizione agli atti esecutivi veniva respinta e la questione giungeva in Cassazione.

Quando decorre il termine per il versamento del saldo prezzo?

La ricorrente sosteneva che il termine per il versamento del saldo dovesse decorrere dalla notificazione di una formale “aggiudicazione definitiva”, distinta da quella “provvisoria” indicata nel verbale di vendita.

La Corte ha escluso tale impostazione, chiarendo che nella vendita senza incanto non esiste distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, tipica invece della vendita con incanto. L’aggiudicazione senza incanto ha natura stabile e definitiva sin dal momento in cui è dichiarata, pur restando esposta alla revoca in caso di inadempimento o nei casi previsti dall’art. 586 c.p.c.

Il termine per il pagamento decorre, dunque, dal momento in cui l’aggiudicatario ne ha conoscenza, ossia dalla stessa udienza di vendita, e il mancato versamento, anche di una sola rata entro i dieci giorni dalla scadenza, legittima la dichiarazione di decadenza.

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Il richiamo alla buona fede contrattuale

La ricorrente invocava anche il principio di buona fede, ritenendo di aver confidato nella necessità di una conferma dell’aggiudicazione. La Cassazione ha escluso che potesse configurarsi un legittimo affidamento contrario alla chiara lettera della legge e alle comunicazioni ricevute dal professionista delegato, nelle quali era esplicitato il dies a quo per il pagamento.

La prassi del tribunale e le spese di lite

Nel secondo motivo, la società richiamava una presunta prassi del Tribunale di Vicenza secondo cui il giudice dell’esecuzione convalida espressamente l’aggiudicazione. Sosteneva che questa prassi avesse generato un affidamento tale da giustificare la compensazione delle spese.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che il giudice di merito esercita in via discrezionale il potere di compensare le spese processuali. Tale scelta non richiede motivazione specifica e non può subire censure in sede di legittimità, salvo violazioni puntuali di legge. Una prassi contraria alla legge non può legittimare affidamenti idonei a modificare gli effetti giuridici della vendita giudiziaria.

Conclusioni

L’ordinanza n. 11376/2025 riafferma principi chiari in materia di esecuzioni immobiliari: nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è immediatamente definitiva e il termine per il saldo prezzo decorre dalla sua dichiarazione all’aggiudicatario. Non sono ammesse interpretazioni che subordinino la decorrenza a ulteriori atti di conferma, né prassi locali possono derogare alla disciplina codicistica.

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