Danno da ritardo aereo: cosa deve provare il passeggero per ottenere risarcimento

in Giuricivile, 2018, 2 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. ord. del 23/01/2018 n. 1584

Spesso accade che i passeggeri che si affidano ad una compagnia aerea, per cause a loro non imputabili, arrivino a destinazione smarrendo il bagaglio, o molte ore dopo il previsto arrivo a causa di ritardo aereo o ancora, nei casi più gravi di cancellazione del volo, non arrivino proprio a destinazione.

Tale tematica ha investito l’intero ordinamento comunitario con la Convenzione di Montreal la quale prevede ampia tutela ai viaggiatori, i quali, in caso di ritardo aereo possono chiedere il risarcimento del danno esibendo soltanto il biglietto.

Spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l’aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23/01/2018 n. 1584.

Il caso in esame

Il passeggero di un volo conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace, il vettore aereo, chiedendone la condanna alla compensazione pecuniaria di euro 400,00, prevista dall’art. 7 lettera b del Regolamento (CE) nr. 261/2004 nonché del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montréal del 1999, a seguito dell’asserito ritardo di 4 ore subìto.

Tale ritardo aveva causato al passeggero l’ulteriore danno di non potersi imbarcare su un secondo volo, ma nella contumacia del vettore, la domanda veniva rigettata per difetto di prova.

Il passeggero impugnava la decisione innanzi al Tribunale in veste di giudice d’Appello. Il vettore aereo si costituiva, asserendo che l’appellante non poteva limitarsi ad esibire il biglietto attestante l’orario di partenza ma doveva, altresì, provare e dimostrare l’effettivo ritardo.

Il giudice d’Appello rigettava nuovamente la domanda del passeggero il quale ricorreva in Cassazione.

La normativa in materia di danno per ritardo aereo

La responsabilità del vettore aereo è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, vigente in Italia a partire dal 28 giugno 2004 e applicabile ai trasporti internazionali quando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti o sul territorio di un altro Stato anche non contraente.

La normativa comunitaria (reg. 2027/1997/CE) ha peraltro esteso la disciplina prevista nella Convenzione di Montreal a tutti i trasporti, anche nazionali.

A tutelare i passeggeri è anche il regolamento (CE) n. 261/2004, il quale prevede sia obblighi di assistenza verso il passeggero danneggiato dal ritardo, che obblighi pecuniari in tema di risarcimento del danno patito dal consumatore.

Inizialmente il risarcimento veniva concesso soltanto in caso di cancellazione del volo. In seguito, come affermato anche dalla sentenza Sturgeon, “i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in posizioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento 261/04”.

Per i ritardi superiori a tre ore, il Regolamento Europeo del 2004 prevede un risarcimento chiamato «compensazione pecuniaria» che va da 250 euro a 600 euro. Il risarcimento è forfettario e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha sofferto.

In particolare:

  • Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro.
  • in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro;
  • se il ritardo dura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro.

Il risarcimento spetterà in automatico: il passeggero dovrà infatti esibire soltanto il biglietto, senza dover provare anche tutti gli ulteriori incomodi subiti, che si considerano conseguenza inevitabile del ritardo.

La compagnia inoltre deve fornire ai malcapitati viaggiatori un’assistenza concernente un alloggio o del cibo, bevande e telefonate gratuite, qualora il ritardo si protraesse oltre le 5 ore i passeggeri possono rinunciare al volo.

Per i ritardi inferiori, invece, si applica la Convenzione di Montreal del 1999, che non prevede alcun meccanismo automatico di risarcimento d’importo predefinito, per il sol fatto di aver subito il ritardo.

Il risarcimento verrà dunque riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo, almeno in teoria, potrebbe essere anche di gran lunga superiore a quelli previsti del regolamento UE del 2004. La compagnia può ritenersi esonerata dal risarcimento del danno solo nel caso in cui riesca a dimostrare che il ritardo non è ad essa imputabile.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, rifacendosi alla Convenzione di Montreal, ritiene che la responsabilità del vettore sia elisa solamente se si dimostri che il ritardo sia causato da caso fortuito o forza maggiore.

L’onere della prova grava sul vettore e non sul passeggero, il quale deve solamente fornire la prova della fonte del suo diritto: egli deve soltanto produrre il titolo, il biglietto di viaggio o altra prova equipollente.

Spetta invece al vettore, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

Il principio di “prossimità della prova” verrebbe ostacolato qualora si richiedesse al passeggero di provare il ritardo, in quanto questi, di regola, non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggia. Al contrario, il vettore aereo, che opera in un regime di controllo e di verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo, ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato.

Ne consegue che, in assenza di prova liberatoria fornita dal vettore, il risarcimento per il danno da ritardo spetta in automatico, anche con la mera esibizione del biglietto da parte del viaggiatore.

Con riferimento al caso in esame, il vettore non solo non ha dimostrato nulla, ma si è anche reso contumace in primo grado: come noto, la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, ma ove si faccia questione dell’inadempimento di un’obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all’onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta di restare contumace.

La contumacia del convenuto, comporta il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte; fatto che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto, e non dall’attore.

Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso.

Conclusioni

In conclusione, per essere ottenere il risarcimento per il danno da ritardo aereo, il passeggero deve dimostrare solamente la fonte del proprio diritto.

Il vettore, invece, in sede di giudizio, dovrà dimostrare che non si è verificato alcun inadempimento o qualora si fosse verificato, non abbia superato le soglie fissate dal Regolamento CE.

Nel caso in cui avesse superato le soglie fissate dal Regolamento, il vettore dovrà provare che il ritardo sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo autore.

1 COMMENTO

  1. Ho avuto varie volte voli in ritardo e ho semre cercato di ottenere il risarcimento con l’aiuto di sezrvizi online di reclamo. E’ vero che tutti richiedono una percentuale della compensazione se riescono a fartela avere, però almeno le cose si muovono più velocemente cosi. L’ultima volta ho fatto un reclamo con http://www.claimflights.it e sono stati molto gentili. Il risarcimento lo aspetto tra poco.

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